Sentenza n. 4554/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 3287/2025 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IV Lavoro, depositata e resa pubblica il 18/03/2025, nella procedura iscritta al numero R.G. 7428/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 20/03/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 10/10/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva accertato il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto di accertare l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3287/2025 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione lavoro, divenuta definitiva, e di disporre le misure necessarie per la sua esecuzione. La sentenza del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente all'attribuzione della carta elettronica, c.d. bonus docenti, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015. La ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito con un atto di mero stile, senza fornire chiarimenti o documentazione sull'avvenuto adempimento né indicare sopravvenienze o elementi ostativi. È stata inoltre formulata domanda di condanna al pagamento di penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondata l'azione di ottemperanza, rilevando che l'art. 112, comma 2, c.p.a. consente di chiedere l'attuazione anche delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti a esse equiparati, al fine di imporre alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Dagli atti non risultava che il Ministero avesse eseguito la sentenza del Tribunale ordinario; inoltre, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, l'Amministrazione non aveva fornito alcun chiarimento o indicazione sull'esecuzione. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, con ulteriori 60 giorni per provvedere decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché si trattava dell'ottemperanza a una sentenza emessa da meno di due anni e non emergeva una volontà dell'Amministrazione di non adempiere. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in ragione della soccombenza parziale, e liquidate in euro 800 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi al contenuto decisorio.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto della docente all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, accertato dal giudice ordinario.
art. 74 c.p.a.
È richiamato dal TAR per fondare il riferimento a recenti sentenze del Consiglio di Stato nella motivazione.
art. 3 D.M. 55/2014
È richiamato per individuare i parametri di liquidazione delle spese, assumendo come maggiormente attinenti quelli relativi alle esecuzioni mobiliari.
art. 4, comma 1, D.M. 55/2014
Impone di considerare caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività difensiva; nel caso concreto il TAR applica i minimi, avuto riguardo al carattere elementare del ricorso.
art. 4, comma 5, D.M. 55/2014
È richiamato per il principio della liquidazione per fasi e per escludere una distinta liquidazione della fase decisionale, ritenuta virtualmente indistinguibile da studio e fase introduttiva.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
- Quando il privato allega l'inottemperanza a un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti, documentazione o elementi idonei a dimostrare l'avvenuto adempimento o l'esistenza di ostacoli sopravvenuti, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nell'ottemperanza: può essere respinta quando il titolo giudiziale è relativamente recente e dagli atti non emerge una volontà dell'amministrazione di sottrarsi all'adempimento.
- Nella liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza avente natura meramente esecutiva, il giudice può considerare la semplicità del ricorso, applicare i minimi tariffari, escludere una distinta liquidazione della fase decisionale e ridurre l'importo in assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto.
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