Cassazione Penale, Sentenza n. 7495/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara che aveva disposto l'esecuzione della libertà vigilata per anni tre. Il ricorso motivava due censure: (1) violazione di norme processuali e nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., perché Di Vita, avendo manifestato la volontà di partecipare all'udienza, non fu messo nelle condizioni di farlo (era stato liberato e posto agli arresti domiciliari e non fu disposta la traduzione o il rinvio); (2) violazione degli artt. 679 c.p.p. e 203 c.p. e vizio di motivazione nella valutazione dell'attualità della pericolosità, avendo il giudice considerato soltanto gli elementi della condanna senza tener conto dell'evoluzione della personalità dell'interessato e del suo percorso trattamentale in carcere.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo (assorbendo il secondo). Ha ritenuto che la manifestazione di volontà dell'interessato di partecipare all'udienza e l'esistenza di un legittimo impedimento (passaggio agli arresti domiciliari per altra causa) imponevano al giudice il rinvio e la traduzione; la celebrazione dell'udienza nonostante l'impedimento integra la nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino e dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Novara del 27/10/2020, con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Novara.
Norme richiamate
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
La mancata adozione dei provvedimenti necessari per consentire la partecipazione dell'interessato, nonostante la sua manifestata volontà, determina la nullità della trattazione.
art. 678, comma 3.2, cod. proc. pen.
Regola la partecipazione del detenuto o internato all'udienza di trattazione: il giudice deve disporre la traduzione se l'interessato ne fa richiesta; la partecipazione può avvenire a distanza se previsto o se l'interessato si trova fuori dalla circoscrizione del giudice.
art. 420-ter cod. proc. pen.
Le disposizioni relative al procedimento di sorveglianza rinviano alle norme del procedimento penale previste dall'art. 420-ter; in particolare la volontà di partecipare dell'interessato e il suo legittimo impedimento determinano la causa di rinvio.
art. 679 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente circa il procedimento per l'esecuzione delle misure di sicurezza (citata nel secondo motivo); la Corte ha però assorbito la censura sostanziale alla luce della decisione sul vizio processuale.
art. 203 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata relativamente al riconoscimento della pericolosità e alle misure di sicurezza; il ricorrente lamentava omissione di valutazione dell'evoluzione della personalità, ma la questione non è stata esaminata nel merito per assorbimento.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021; Sezioni Unite, ud. 30/09/2021)
Confermano che la restrizione (es. arresti domiciliari) comunicata al giudice costituisce legittimo impedimento a comparire e impone il rinvio e la traduzione; la celebrazione nonostante l'impedimento è nulla.
Massime di principio
- Se il detenuto o internato manifesta la volontà di partecipare all'udienza di trattazione, il giudice è obbligato a disporre la traduzione o a prevedere modalità di partecipazione a distanza; se sussiste un impedimento legittimo (anche successivo alla fissazione dell'udienza) il giudice deve rinviare la trattazione.
- La celebrazione dell'udienza nonostante la documentata impossibilità dell'interessato di partecipare integra una nullità rilevabile ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p.; tale vizio processuale può determinare l'annullamento del provvedimento anche senza entrare nel merito delle censure sostanziali.
- Nelle decisioni sulle misure di sicurezza occorre valutare non solo gli elementi della condanna ma anche l'evoluzione della personalità e il comportamento trattamentale successivo; tuttavia, se sussiste un vizio procedurale rilevante, il giudice di legittimità può annullare per difetto procedurale senza esaminare il merito.
- In caso di richiesta di partecipazione e successivo cambiamento dello stato di detenzione, la parte difensiva deve tempestivamente rappresentare l'impedimento al giudice e il giudice deve adottare i provvedimenti necessari (traduzione o rinvio); l'inosservanza espone il provvedimento a annullamento e al rinvio per nuovo giudizio.
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