Cassazione Penale, Sentenza n. 23779/2026 del 26/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis che aveva chiesto di poter effettuare un colloquio visivo, tramite videochiamata, con il padre, anch'egli detenuto e parimenti sottoposto al medesimo regime. Il Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo contro il diniego dell'Amministrazione, imponendo che il colloquio si svolgesse con piattaforma validata, secondo circolari ministeriali e con cautele di sicurezza. Il Tribunale di sorveglianza ha confermato. Il Ministero ha ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen. e mancanza di motivazione, per non avere il Tribunale considerato il parere negativo della DDA, fondato sul ruolo apicale dei due detenuti nella medesima cosca, sulla persistente operatività del sodalizio e sul precedente uso illecito di un cellulare da parte del detenuto richiedente; 2) ulteriore violazione dell'art. 41-bis e omessa motivazione, per non avere svolto un adeguato bilanciamento tra esigenze di affettività e sicurezza pubblica, trascurando il contesto di particolare criticità del sodalizio mafioso; 3) violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen. e mancanza di motivazione, perché la registrazione delle conversazioni non sarebbe sufficiente a neutralizzare il rischio di comunicazioni criptiche o convenzionali e l'eventuale danno sarebbe irreversibile. La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, osservando che il giudizio di merito aveva considerato il parere della DDA e il precedente carcerario, ma li aveva reputati non decisivi perché privi di specifici e attuali elementi ostativi; il colloquio era stato autorizzato con un apparato di cautele rigorose, tali da consentire un ragionevole bilanciamento tra affettività familiare e sicurezza pubblica; le doglianze ministeriali erano essenzialmente confutative e non scalfivano la congrua motivazione del Tribunale. La requisitoria del Procuratore generale è stata ritenuta tardiva e quindi non valutabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero della giustizia. Ha ritenuto non fondati i tre motivi, in quanto il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente applicato i principi in tema di colloqui tra detenuti sottoposti a 41-bis, valorizzando la necessità di un bilanciamento concreto tra affettività familiare e sicurezza pubblica e la sufficienza delle cautele predisposte per il colloquio in videochiamata. La Corte ha inoltre rilevato la tardività del deposito della requisitoria del Procuratore generale. Nessuna spesa processuale è stata posta a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen.
La norma sul regime differenziato non esclude in via assoluta i colloqui visivi o audiovisivi tra detenuti; il giudice deve verificare in concreto se sussistano preminenti esigenze di sicurezza tali da imporne il divieto, anche alla luce del parere della DDA e delle cautele adottate.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Nel giudizio camerale di legittimità senza partecipazione delle parti, il Procuratore generale deve presentare le richieste nei termini previsti; gli atti depositati oltre i termini sono tardivi e non possono essere considerati.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato in via di deroga dall'art. 611 c.p.p. per disciplinare il procedimento camerale di cassazione senza partecipazione delle parti.
Circolare DAP del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126
eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione
La circolare orienta per una valutazione concreta e caso per caso delle richieste di colloquio tra detenuti sottoposti a 41-bis, con possibile accoglimento salvo emergano elementi ostativi concreti e rilevanti.
art. 16.1. Circolare DAP del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126
La disposizione amministrativa è letta come regola di generale favore per i colloqui tra familiari detenuti, superabile solo da specifici e attuali elementi di rischio.
Massime di principio
- Nel regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. il diritto all'affettività familiare non è precluso in modo assoluto: può essere riconosciuto anche quando il familiare da incontrare è a sua volta detenuto in 41-bis, purché il colloquio sia strutturato con modalità controllabili a distanza e compatibili con la sicurezza.
- Quando si chiede un colloquio tra due detenuti sottoposti al medesimo regime speciale, il giudice deve effettuare un bilanciamento concreto e particolarmente rigoroso tra esigenze affettive e esigenze di sicurezza pubblica; non basta un richiamo generico all'appartenenza associativa o alla persistenza del sodalizio criminale.
- Il parere negativo della DDA non è vincolante, ma deve essere scrutinato in concreto: assume rilievo ostativo solo se contiene elementi specifici, attuali e individualizzanti idonei a far ritenere concreto il rischio di collegamenti illeciti o di elusione delle cautele.
- Pregresse condotte illecite del detenuto, se risalenti e collocate in un contesto detentivo diverso da quello attuale, non sono di per sé sufficienti a fondare il diniego del colloquio, specie se non emergono reiterazioni o elementi attuali di pericolosità.
- La registrazione delle conversazioni e l'interruzione immediata del collegio al manifestarsi di anomalie, se accompagnate da ulteriori cautele organizzative e tecniche, possono costituire presidi idonei a neutralizzare il rischio di comunicazioni vietate; la critica alla loro inefficacia deve confrontarsi con la complessiva struttura delle misure predisposte.
- Nel giudizio camerale di cassazione i termini di deposito delle richieste e delle memorie sono perentori nel loro effetto preclusivo: gli atti tardivi non possono essere valutati.
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