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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23779/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis che aveva chiesto di poter effettuare un colloquio visivo, tramite videochiamata, con il padre, anch'egli detenuto e parimenti sottoposto al medesimo regime. Il Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo contro il diniego dell'Amministrazione, imponendo che il colloquio si svolgesse con piattaforma validata, secondo circolari ministeriali e con cautele di sicurezza. Il Tribunale di sorveglianza ha confermato. Il Ministero ha ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen. e mancanza di motivazione, per non avere il Tribunale considerato il parere negativo della DDA, fondato sul ruolo apicale dei due detenuti nella medesima cosca, sulla persistente operatività del sodalizio e sul precedente uso illecito di un cellulare da parte del detenuto richiedente; 2) ulteriore violazione dell'art. 41-bis e omessa motivazione, per non avere svolto un adeguato bilanciamento tra esigenze di affettività e sicurezza pubblica, trascurando il contesto di particolare criticità del sodalizio mafioso; 3) violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen. e mancanza di motivazione, perché la registrazione delle conversazioni non sarebbe sufficiente a neutralizzare il rischio di comunicazioni criptiche o convenzionali e l'eventuale danno sarebbe irreversibile. La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, osservando che il giudizio di merito aveva considerato il parere della DDA e il precedente carcerario, ma li aveva reputati non decisivi perché privi di specifici e attuali elementi ostativi; il colloquio era stato autorizzato con un apparato di cautele rigorose, tali da consentire un ragionevole bilanciamento tra affettività familiare e sicurezza pubblica; le doglianze ministeriali erano essenzialmente confutative e non scalfivano la congrua motivazione del Tribunale. La requisitoria del Procuratore generale è stata ritenuta tardiva e quindi non valutabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero della giustizia. Ha ritenuto non fondati i tre motivi, in quanto il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente applicato i principi in tema di colloqui tra detenuti sottoposti a 41-bis, valorizzando la necessità di un bilanciamento concreto tra affettività familiare e sicurezza pubblica e la sufficienza delle cautele predisposte per il colloquio in videochiamata. La Corte ha inoltre rilevato la tardività del deposito della requisitoria del Procuratore generale. Nessuna spesa processuale è stata posta a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen.

    La norma sul regime differenziato non esclude in via assoluta i colloqui visivi o audiovisivi tra detenuti; il giudice deve verificare in concreto se sussistano preminenti esigenze di sicurezza tali da imporne il divieto, anche alla luce del parere della DDA e delle cautele adottate.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Nel giudizio camerale di legittimità senza partecipazione delle parti, il Procuratore generale deve presentare le richieste nei termini previsti; gli atti depositati oltre i termini sono tardivi e non possono essere considerati.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato in via di deroga dall'art. 611 c.p.p. per disciplinare il procedimento camerale di cassazione senza partecipazione delle parti.

  • Circolare DAP del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126

    eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione

    La circolare orienta per una valutazione concreta e caso per caso delle richieste di colloquio tra detenuti sottoposti a 41-bis, con possibile accoglimento salvo emergano elementi ostativi concreti e rilevanti.

  • art. 16.1. Circolare DAP del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126

    La disposizione amministrativa è letta come regola di generale favore per i colloqui tra familiari detenuti, superabile solo da specifici e attuali elementi di rischio.

Massime di principio

  • Nel regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. il diritto all'affettività familiare non è precluso in modo assoluto: può essere riconosciuto anche quando il familiare da incontrare è a sua volta detenuto in 41-bis, purché il colloquio sia strutturato con modalità controllabili a distanza e compatibili con la sicurezza.
  • Quando si chiede un colloquio tra due detenuti sottoposti al medesimo regime speciale, il giudice deve effettuare un bilanciamento concreto e particolarmente rigoroso tra esigenze affettive e esigenze di sicurezza pubblica; non basta un richiamo generico all'appartenenza associativa o alla persistenza del sodalizio criminale.
  • Il parere negativo della DDA non è vincolante, ma deve essere scrutinato in concreto: assume rilievo ostativo solo se contiene elementi specifici, attuali e individualizzanti idonei a far ritenere concreto il rischio di collegamenti illeciti o di elusione delle cautele.
  • Pregresse condotte illecite del detenuto, se risalenti e collocate in un contesto detentivo diverso da quello attuale, non sono di per sé sufficienti a fondare il diniego del colloquio, specie se non emergono reiterazioni o elementi attuali di pericolosità.
  • La registrazione delle conversazioni e l'interruzione immediata del collegio al manifestarsi di anomalie, se accompagnate da ulteriori cautele organizzative e tecniche, possono costituire presidi idonei a neutralizzare il rischio di comunicazioni vietate; la critica alla loro inefficacia deve confrontarsi con la complessiva struttura delle misure predisposte.
  • Nel giudizio camerale di cassazione i termini di deposito delle richieste e delle memorie sono perentori nel loro effetto preclusivo: gli atti tardivi non possono essere valutati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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