Cassazione Penale, Sentenza n. 30254/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 9/12/2021 del Tribunale di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione che aveva applicato la disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 c.p.p. Il Procuratore deduceva l'incompetenza funzionale del Tribunale di Roma, sostenendo che il G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord era il giudice competente poiche aveva emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (21/10/2020) alla data di presentazione dell'istanza ex art. 671 c.p.p. (8/6/2021).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che, secondo il consolidato orientamento e l'art. 665, comma 4, c.p.p., la competenza per le questioni di esecuzione spetta al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima. Ne consegue che il G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord era competente nel caso di specie. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella motivazione come base procedurale per l'istanza ex art. 671 c.p.p. e per l'applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato
art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Individua il criterio di competenza per il giudice dell'esecuzione ancorato al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo; utilizzato dalla Corte come parametro oggettivo e prevalente per determinare la competenza funzionale
artt. 628 e 629 codice previgente
Richiamati per spiegare la continuità interpretativa della regola sulla competenza in materia di esecuzione e sui casi in cui la competenza del giudice di primo grado permane anche dopo decisioni di appello, salvo riforme concretamente modificative
Principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge
Richiamato dalla Corte a sostegno della maggiore conformità di un criterio oggettivo cronologico per determinare la competenza del giudice dell'esecuzione
Massime di principio
- La competenza per le questioni esecutive relative a plurimi provvedimenti spetta al giudice che ha emesso la decisione divenuta irrevocabile per ultima alla data della richiesta di esecuzione: criterio cronologico prevalente.
- Il giudice competente deve decidere tutte le questioni che incidono sull'esecuzione finale per evitare decisioni confliggenti; anche se l'ultima decisione non è tra i titoli considerati, il criterio cronologico vale comunque.
- Eccezioni: se la modifica operata in sede di appello ha concretamente riformato la pronuncia del primo giudice (applicazione o esclusione di circostanze, mutamento della qualificazione giuridica, riconoscimento del vincolo di continuazione, o altra elaborazione sostanziale), la competenza può conservarsi in capo al giudice che ha originariamente pronunciato.
- In casi concreti verificare sempre la data di passaggio in giudicato di ciascuna pronuncia rispetto alla data di presentazione dell'istanza esecutiva e accertare se le variazioni di pena derivino da mera rideterminazione quantitativa o da riforma sostanziale della decisione.
- Se un giudice dell'esecuzione agisce pur essendo formalmente incompetente per il criterio cronologico, il provvedimento può essere annullato e gli atti trasmessi al giudice competente identificato dall'art. 665, comma 4.
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