Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/03/2017 n. 844 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Pubblicità - Messaggi apposti su cabine per foto - Natura pubblicitaria - Esenzione - Esclusione - Distributori automatici - Sede d'impresa - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione dei messaggi apposti sulle cabine installate per il rilascio di fotografie e/o biglietti da visita e sui distributori automatici. Il ricorrente sosteneva che tali messaggi fossero insegne indicative del luogo in cui veniva svolta l'attività d'impresa e che, pertanto, beneficiassero dell'esenzione dall'imposta di pubblicità. La questione comprendeva anche l'individuazione della sede effettiva dell'impresa in relazione ai distributori automatici.

La decisione

La tesi del ricorrente è stata respinta. I messaggi sulle cabine sono stati qualificati come messaggi pubblicitari, e non come semplici insegne di esercizio, perché destinati a promuovere o presentare l'attività. Quanto ai distributori automatici, è stato escluso che costituiscano la sede effettiva dell'impresa: la sede effettiva coincide con il luogo in cui si svolgono concretamente le attività amministrative e direttive e operano gli organi o i dipendenti dell'ente. Ne consegue l'applicazione dell'imposta, senza riconoscimento dell'esenzione.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e delle esenzioni per le insegne

    L'esenzione prevista per le insegne non si applica automaticamente a ogni messaggio collocato presso un'attrezzatura utilizzata dall'impresa. Occorre verificare se il messaggio indichi effettivamente il luogo di svolgimento dell'attività oppure se abbia una funzione promozionale e, quindi, natura pubblicitaria.

  • Principio giurisprudenziale sulla sede effettiva dell'impresa

    La sede effettiva è il luogo in cui si svolgono le attività amministrative e di direzione e in cui operano gli organi amministrativi o i dipendenti. Un distributore automatico, destinato all'erogazione o alla vendita al pubblico, non coincide con la sede effettiva dell'impresa.

  • Cassazione civile, n. 13023/2015

    La pronuncia è richiamata a conferma del principio secondo cui il distributore automatico non rappresenta la sede dello svolgimento dell'attività commerciale ai fini dell'esenzione dall'imposta di pubblicità.

Massime di principio

  • Per stabilire se un messaggio sia un'insegna esente o una pubblicità imponibile, conta la sua funzione concreta: l'indicazione identificativa dell'esercizio può rientrare nell'esenzione, mentre slogan, descrizioni promozionali e messaggi destinati ad attirare la clientela hanno natura pubblicitaria.
  • La mera collocazione del messaggio su un'apparecchiatura utilizzata dall'impresa non dimostra che essa costituisca la sede dell'attività.
  • Un distributore automatico o un'apparecchiatura self-service è normalmente un punto operativo o commerciale, non la sede effettiva dell'impresa, che deve essere individuata nel luogo delle attività amministrative e direttive.
  • Le esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione: chi le invoca deve dimostrare che ricorrono esattamente i requisiti previsti dalla legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.