Sentenza del 02/03/2017 n. 844 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Pubblicità - Messaggi apposti su cabine per foto - Natura pubblicitaria - Esenzione - Esclusione - Distributori automatici - Sede d'impresa - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione dei messaggi apposti sulle cabine installate per il rilascio di fotografie e/o biglietti da visita e sui distributori automatici. Il ricorrente sosteneva che tali messaggi fossero insegne indicative del luogo in cui veniva svolta l'attività d'impresa e che, pertanto, beneficiassero dell'esenzione dall'imposta di pubblicità. La questione comprendeva anche l'individuazione della sede effettiva dell'impresa in relazione ai distributori automatici.
La decisione
La tesi del ricorrente è stata respinta. I messaggi sulle cabine sono stati qualificati come messaggi pubblicitari, e non come semplici insegne di esercizio, perché destinati a promuovere o presentare l'attività. Quanto ai distributori automatici, è stato escluso che costituiscano la sede effettiva dell'impresa: la sede effettiva coincide con il luogo in cui si svolgono concretamente le attività amministrative e direttive e operano gli organi o i dipendenti dell'ente. Ne consegue l'applicazione dell'imposta, senza riconoscimento dell'esenzione.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e delle esenzioni per le insegne
L'esenzione prevista per le insegne non si applica automaticamente a ogni messaggio collocato presso un'attrezzatura utilizzata dall'impresa. Occorre verificare se il messaggio indichi effettivamente il luogo di svolgimento dell'attività oppure se abbia una funzione promozionale e, quindi, natura pubblicitaria.
Principio giurisprudenziale sulla sede effettiva dell'impresa
La sede effettiva è il luogo in cui si svolgono le attività amministrative e di direzione e in cui operano gli organi amministrativi o i dipendenti. Un distributore automatico, destinato all'erogazione o alla vendita al pubblico, non coincide con la sede effettiva dell'impresa.
Cassazione civile, n. 13023/2015
La pronuncia è richiamata a conferma del principio secondo cui il distributore automatico non rappresenta la sede dello svolgimento dell'attività commerciale ai fini dell'esenzione dall'imposta di pubblicità.
Massime di principio
- Per stabilire se un messaggio sia un'insegna esente o una pubblicità imponibile, conta la sua funzione concreta: l'indicazione identificativa dell'esercizio può rientrare nell'esenzione, mentre slogan, descrizioni promozionali e messaggi destinati ad attirare la clientela hanno natura pubblicitaria.
- La mera collocazione del messaggio su un'apparecchiatura utilizzata dall'impresa non dimostra che essa costituisca la sede dell'attività.
- Un distributore automatico o un'apparecchiatura self-service è normalmente un punto operativo o commerciale, non la sede effettiva dell'impresa, che deve essere individuata nel luogo delle attività amministrative e direttive.
- Le esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione: chi le invoca deve dimostrare che ricorrono esattamente i requisiti previsti dalla legge.
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