Sentenza del 30/11/2020 n. 86 - Comm. Trib. II grado di Trento
Avviso di accertamento - Sottoscrizione digitale - Notifica ordinaria - Attestazione di conformità- Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione dell'avviso di accertamento per presunta nullità della notifica in quanto la copia cartacea notificata non riportava la sottoscrizione materiale del funzionario delegato essendo l'atto stato formato informaticamente e sottoscritto con firma digitale
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittima la notifica: ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 82/2005 la copia su supporto analogico di un documento informatico ha la stessa efficacia probatoria dell'originale quando la conformità all'originale è attestata da un pubblico ufficiale autorizzato. Pertanto l'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 non può essere interpretato nel senso di imporre sempre la sottoscrizione materiale a pena di nullità; è sufficiente l'attestazione di conformità che attesti anche la presenza della firma digitale sull'atto informatico originale. Di conseguenza l'avviso di accertamento è da considerarsi validamente notificato e non viziato per la mancata firma materiale
Norme richiamate
art. 23, d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
la copia su supporto analogico di un documento informatico ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la sua conformità è attestata da un pubblico ufficiale
la copia cartacea di un atto informatico firmato digitalmente conserva valore probatorio anche quanto alla firma digitale, purché sia presente attestazione di conformità da pubblico ufficiale autorizzato
art. 42, D.P.R. n. 600/1973
norme sulla forma e sottoscrizione degli atti notificati (testo contestato dal ricorrente)
non va interpretato in senso formale assoluto che imponga la sottoscrizione materiale a pena di nullità: la norma è compatibile con le disposizioni sul documento informatico e l'attestazione di conformità può sostituire la sottoscrizione materiale
Massime di principio
- La copia cartacea di un documento informatico firmato digitalmente è valida se è accompagnata da attestazione di conformità rilasciata da un pubblico ufficiale autorizzato: l'attestazione vale anche in relazione alla firma digitale.
- L'assenza della sottoscrizione materiale del funzionario sulla copia cartacea non comporta automaticamente la nullità dell'atto notificato quando l'atto è informatico e la conformità all'originale è stata attestata.
- In casi analoghi il contribuente può ottenere l'annullamento solo se dimostra l'assenza dell'attestazione di conformità, la mancata autorizzazione del pubblico ufficiale che ha attestato, o l'alterazione/manipolazione della copia rispetto all'originale informatico.
- Le amministrazioni che notificano atti informatici su supporto cartaceo devono curare che l'attestazione di conformità sia formalmente corretta e rilasciata da soggetto autorizzato, e conservare la documentazione che comprovi la conformità all'originale elettronico.
- La valutazione delle nullità formali va fatta alla luce della disciplina del documento informatico e non esclusivamente con criteri della forma materiale: prevale un criterio sostanziale di prova della conformità all'originale digitale.
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