Sentenza del 30/11/2020 n. 1387 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
TARI - determinazione - membri del nucleo familiare - consegue - omessa dichiarazione del contribuente - presunzione anagrafica - sussiste. TARI - dichiarazione - efficacia retroattiva - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto valida la presunzione anagrafica adottata dall'ente e ha escluso efficacia retroattiva alla prova o alla dichiarazione fornita tardivamente dal contribuente. Pertanto la determinazione TARI del Comune è stata confermata per le annualità oggetto di pretesa e il ricorso del contribuente è stato respinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'applicazione della TARI sulla base della composizione del nucleo familiare, sostenendo che alcuni soggetti anagrafici non risiedevano nell'immobile tributato. Il Comune aveva determinato l'imposta presumendo facenti parte del nucleo le persone risultanti dalle evidenze anagrafiche, in assenza di una tempestiva dichiarazione discordante da parte del contribuente.
Norme richiamate
Regole generali TARI / principio della presunzione anagrafica
Ai fini dell'applicazione della TARI si presume che facciano parte del nucleo familiare le persone risultanti dalle evidenze anagrafiche; in mancanza di tempestiva dichiarazione diversa la determinazione si effettua su tale base.
Principio dell'irreversibilità retroattiva delle dichiarazioni tardive
Una dichiarazione o prova prodotta successivamente e in sede processuale non incide retroattivamente sulle annualità già trascorse per le quali l'ente richiede il tributo.
Massime di principio
- Se l'anagrafe indica persone come componenti del nucleo familiare, il Comune può ragionevolmente determinare la TARI su quella base in assenza di una comunicazione tempestiva del contribuente.
- Il contribuente deve comunicare tempestivamente all'ente eventuali variazioni della composizione del nucleo o della residenza; la mancata comunicazione comporta il rischio che la presunzione anagrafica venga mantenuta per gli anni successivi.
- Prove e dichiarazioni fornite solo in sede giudiziale o dopo il decorso delle annualità contestate non hanno efficacia retroattiva e difficilmente possono cancellare obblighi tributari già maturati.
- Per evitare eventuali pretese è opportuno aggiornare tempestivamente la posizione anagrafica (iscrizione/trasferimento di residenza) e conservare documentazione contemporanea che dimostri la diversa situazione abitativa.
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