Sentenza del 01/12/2020 n. 27370 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento per maggior imposta IRES e IRAP con sanzioni. In Cassazione sono stati proposti otto motivi tra cui: nullità dell'atto per vizi di delega (richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n.37/2015 e la dichiarata decadenza degli incarichi dirigenziali ex DL n.16/2012, art.8, c.24 conv. L.44/2012); vizio di motivazione della sentenza di merito (mancata esposizione del percorso logico-probatorio, uso generico di dichiarazioni rese in sede penale e affermazioni sulla fittizietà di costi senza specificazione); questioni probatorie relative all'inerenza dei costi e all'onere della prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo alla nullità per vizi di delega (in quanto la questione non era stata sollevata in primo grado e perché la Corte Costituzionale ha affermato che la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali). Ha invece accolto il secondo motivo: ha rilevato insufficiente e apparente motivazione della sentenza della Commissione Regionale, in particolare per la mancata specificazione e valutazione critica delle dichiarazioni penali e dei documenti relativi alle consulenze e ricerche di mercato. Per questo la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione per una nuova valutazione delle prove e per decidere nuovamente anche sulle spese di giudizio.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 42, comma 1
Richiamato nel motivo di nullità relativo alla delega; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile poiché non sollevata in grado di merito e perché la declaratoria di incostituzionalità non ha inciso sulla funzionalità dell'Agenzia.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7
Norma citata tra i profili di legittimità dell'atto impugnato; non ha formato oggetto di accoglimento in Cassazione nel primo motivo per inammissibilità.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 109
Richiamato tra i motivi (riguarda la disciplina fiscale); la sentenza non ha accolto i relativi argomenti di impugnazione per i profili di cui sopra.
Articolo 132 c.p.c.
Fondamento della censura sulla insufficiente motivazione: la Corte ha accolto il vizio di motivazione in quanto la CTR non ha esposto il percorso logico sulle prove e non ha dato conto dell'esame critico delle dichiarazioni penali e dei documenti probatori.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 36, comma 2, n. 4
Norma processuale tributaria richiamata come analogo obbligo di motivazione specifica nelle decisioni tributarie; la Corte ha ritenuto violata la necessità di indicare le ragioni della decisione e il fondamento probatorio.
Articolo 360 c.p.c.
Richiamato per i vari motivi di cassazione invocati (nullità, vizio di motivazione, omesso esame di punti decisivi, error in procedendo); la Corte ha accolto il motivo fondato su vizio di motivazione (n. 2) e dichiarato inammissibile il primo motivo.
Articolo 2697 c.c.
Richiamato con riferimento all'onere della prova: la CTR avrebbe dovuto valutare se il contribuente avesse adempiuto all'onere probatorio sull'inerenza dei costi oggetto di contestazione.
Articolo 2729 c.c., articolo 113 c.p.c., articolo 115 c.p.c.
Norme richiamate nei motivi relative alla prova testimoniale e alla valutazione della prova; la decisione della Corte sottolinea l'obbligo del giudice di indicare come ha valutato tali prove.
Decreto Legge n.16/2012, art.8, comma 24, convertito nella L. n.44/2012 e sentenza Corte Costituzionale n.37/2015
DL n.16/2012 art.8 c.24; L.44/2012; Corte Cost. n.37/2015
La questione della decadenza degli incarichi dirigenziali è stata invocata per sostenere la nullità degli atti; la Corte ha ritenuto tale questione inammissibile in Cassazione perché non affrontata in merito e perché la Corte Costituzionale ha affermato che la funzionalità delle Agenzie non è compromessa dalla invalidità degli incarichi.
Massime di principio
- Questioni riguardanti la validità della delega amministrativa (es. vizi di nomina o decadenza di incarichi) che non siano state sollevate nel giudizio di merito risultano generalmente inammissibili in Cassazione.
- La valutazione delle prove da parte del giudice tributario richiede una motivazione che illustri il percorso logico e critico: se la decisione si limita ad affermazioni generiche (es. 'dichiarazioni rese in sede penale' o 'spese fittizie') senza indicare contenuto, autore e riscontri, la motivazione può essere ritenuta insufficiente e la sentenza cassata.
- Le dichiarazioni rese in sede penale possono essere utilizzate come elementi indiziari nel giudizio tributario, ma il giudice deve esplicitare come le ha valutate, se sono di reato o di conoscenza diretta, e se vi sono riscontri obiettivi che ne consolidino l'attendibilità.
- Sull'inerenza dei costi gravano oneri probatori: l'Amministrazione può contestare la correlazione delle spese con l'attività d'impresa e, se emergono elementi che ne mettono in dubbio l'attinenza, il contribuente deve fornire prove idonee a dimostrare la natura e l'utilità delle prestazioni dedotte.
- La Corte di cassazione, di fronte a motivazioni carenti che non consentono di ricostruire il percorso argomentativo, tende a cassare e rinviare la causa per una nuova valutazione nel merito, spesso in diversa composizione del giudice di merito.
- In ipotesi di contestazioni complesse che combinano profili penali e tributari, è essenziale che il giudice tributario separi e chiarisca il valore probatorio degli elementi penali, indicandone contenuto, riscontri e rilevanza ai fini fiscali.
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