Sentenza del 30/11/2020 n. 716 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - ritenutealla fonte - assegno vitalizio - vittime del dovere - rimborso - legittimazionepassiva - INPS - esclusione - Agenzia delle Entrate - sussistenza - istanza dirimborso - legittimazione attiva dell'INPS - ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso verteva sull'istanza di rimborso della ritenuta IRPEF operata su un assegno mensile vitalizio corrisposto al contribuente quale "vittima del dovere". Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto manifestatosi in conseguenza dell'istanza di esenzione IRPEF rivolta all'Amministrazione. L'agenzia delle Entrate eccepiva difetto di legittimazione passiva e sosteneva che l'azione doveva essere rivolta contro l'INPS (sostituto d'imposta); nel merito contestava la sussistenza delle condizioni di esenzione richiamando la natura delle somme percepite (una tantum per invalidità al 17% vs. il trattamento pensionistico mensile).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente. Il Collegio ha stabilito che l'istanza di rimborso deve essere proposta nei confronti dell'ente impositore (Agenzia delle Entrate), essendo l'INPS, quale sostituto d'imposta, estraneo al rapporto impositivo e legittimato soltanto in via attiva (per proporre esso stesso istanza di rimborso), non passiva. Sul merito l'appello dell'Amministrazione è stato dichiarato inammissibile per mancata censura della ratio decidendi; inoltre la Commissione ha osservato che l'appello non aveva chiarito correttamente l'oggetto del beneficio (pensionistico mensile vs. speciale elargizione). L'Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 38, d.p.r. 29.9.1973, n. 600
Il sostituto d'imposta (INPS) è legittimato attivamente alla proposizione dell'istanza di rimborso dei tributi indebitamente versati, in concorrenza col contribuente, ma non è legittimato passivamente nel rapporto impositivo tra contribuente e ente impositore.
art. 10, d.lgs. 31.12.1992, n. 546
Richiamato dall'Amministrazione per eccepire la carenza di legittimazione passiva; il Collegio ha ritenuto tuttavia che l'azione per il rimborso debba essere esperita contro l'ente impositore (Agenzia delle Entrate), essendo estraneo il sostituto d'imposta al rapporto obbligatorio tributario.
art. 49, l. 9.3.1989, n. 88
Richiamato dall'Agenzia per sostenere che l'istanza dovesse riguardare l'INPS; il giudice ha escluso tale indirizzo, ritenendo che il silenzio-rifiuto si forma rispetto all'ente che ha ricevuto e tacitamente rigettato l'istanza (Agenzia delle Entrate) e non al sostituto.
art. 3 Cost.
Citato in via argomentativa: la disciplina dei benefici per vittime del dovere deve essere interpretata in senso perequativo e razionale in conformità al principio di uguaglianza e ragionevolezza.
Cass., ord. n. 29399/2019 (giurisprudenza)
Richiama orientamenti della giurisprudenza che confermano la distinzione tra ruolo dell'ente impositore e del sostituto d'imposta in tema di rimborso e legittimazione.
Massime di principio
- Le istanze di rimborso di imposte devono essere rivolte contro l'ente impositore (Agenzia delle Entrate); il sostituto d'imposta (es. INPS) è estraneo al rapporto tributario e non è legittimato passivamente.
- Il sostituto d'imposta è comunque legittimato attivamente a chiedere il rimborso dei tributi indebitamente versati, in concorrenza col contribuente, ma non può essere chiamato in giudizio come resistente nella controversia tributaria principale.
- Se si forma un silenzio-rifiuto, l'impugnazione deve essere diretta a chi ha ricevuto l'istanza e l'ha tacitamente rigettata; individuare correttamente il destinatario dell'istanza è cruciale per l'ammissibilità dell'impugnazione.
- Le controversie tra sostituito e sostituto circa la legittimità della ritenuta concernono rapporti privatistici/extra-tributari e non rientrano nella giurisdizione tributaria ordinaria.
- Nelle domande di esenzione o rimborso è importante precisare l'oggetto del beneficio (es. trattamento pensionistico mensile vs speciale elargizione una tantum), poiché errori o genericità possono compromettere l'efficacia dell'impugnazione.
- Nelle fattispecie di benefici concessi alle "vittime del dovere" va considerata la giurisprudenza consolidata e il principio di parità con altri benefici analoghi (es. vittime del terrorismo), ai fini della qualificazione e dell'eventuale esenzione.
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