Ordinanza n. 29/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento - prot. 6909 del 21/05/2019 - di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Montegiorgio, dell'immobile di proprietà della ditta Fiorelli Costruzioni s.r.l., identificato catastalmente al N.C.E.U del Comune di Montegiorgio al foglio 31, con la particella n. 775, sub 10, mq 715, notificato alla società istante in data 29 maggio 2019; - della presupposta comunicazione di avvio del procedimento prot. 1877 del 07/02/2019 resa dal Comune di Montegiorgio e avente ad oggetto “scadenza dei termini per la esecuzione di ordinanza di demolizione n. 119 del 22.12.2012 prot. 1763. Avvio del procedimento per acquisizione al patrimonio comunale”; - della nota del Servizio Urbanistica-Ambiente del Comune di Montegiorgio del 22/03/2019 prot. n. 3964, per quanto occorrer possa; - della presupposta ordinanza di demolizione dei lavori n. 119 del 22/12/2012, prot. n. 17630, resa dal Comune di Montegiorgio contro l'immobile di proprietà della Fiorelli Costruzioni s.r.l., identificato catastalmente al N.C.E.U del Comune di Montegiorgio al foglio 31, con la particella n. 775, sub 10, mq 715; - del presupposto provvedimento reso dal Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente del 10/02/2011 prot. n. 2502, con cui è stato dichiarato nullo ed inefficace il permesso di costruire n. 04/2010 rilasciato in data 04/02/2010 prot. n. 2434 alla ditta Fiorelli Costruzioni s.r.l.; - di ogni altro atto, provvedimento e documento, anche a carattere interno ed istruttorio, presupposto connesso e conseguente all'iter procedimentale avviato dal Comune di Montegiorgio ovvero collegato con i provvedimenti qui impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha accolto l'istanza di rinvio, rilevando che essa era stata eccezionalmente condivisa anche dal Comune e che il contenzioso aveva carattere pluriennale, sebbene articolato in più procedimenti. Ha quindi disposto la trasmissione dell'ordinanza al Presidente del TAR Marche per la fissazione di una successiva udienza pubblica. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito della legittimità degli atti impugnati.
Atto impugnato: provvedimento di acquisizione dell'immobile al patrimonio indisponibile del Comune, connesso a una precedente ordinanza di demolizione
Esito
La controversia
La società proprietaria ha impugnato il provvedimento comunale di acquisizione dell'immobile al patrimonio indisponibile, unitamente agli atti presupposti: la comunicazione di avvio del procedimento, una nota del Servizio Urbanistica-Ambiente, l'ordinanza di demolizione e il provvedimento con cui era stato dichiarato nullo e inefficace il permesso di costruire. Nel testo dell'ordinanza non sono esposti i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. In prossimità dell'udienza, la società ricorrente ha chiesto, concordemente con il Comune, il rinvio della trattazione del merito in ragione della possibile definizione stragiudiziale della controversia.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio
Il rinvio della trattazione può essere disposto soltanto in casi eccezionali; nel caso concreto, il TAR ha ritenuto eccezionale la richiesta concorde tra la parte ricorrente e l'amministrazione, anche in considerazione della durata pluriennale del contenzioso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile alla trattazione della causa in udienza straordinaria; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- Il rinvio della trattazione di una causa amministrativa non può essere disposto per la sola richiesta di parte, ma richiede la sussistenza di circostanze eccezionali adeguatamente considerate dal giudice.
- La possibilità di una definizione stragiudiziale può giustificare il rinvio quando la richiesta sia concordemente formulata anche dall'amministrazione resistente e il contenzioso presenti una particolare durata o complessità, anche per la sua articolazione in più procedimenti.
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