Cassazione Civile, Ordinanza n. 14392/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento sintetico IRPEF relativo al 2008, con cui gli era stato attribuito un maggior reddito rispetto a quello dichiarato. La CTP aveva annullato l'atto, ma la CTR aveva accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittimo l'accertamento e rideterminando il maggior reddito. In cassazione il contribuente ha proposto sei motivi: (1) nullità dell'avviso per difetto di valida sottoscrizione e mancata allegazione della delega, sostenendo l'illegittimità della firma apposta da funzionario non dirigenziale dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015; (2) nullità per mancato contraddittorio endoprocedimentale; (3) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che lo scostamento reddituale non fosse riferibile a due annualità; (4) violazione della disciplina del nuovo redditometro del d.l. n. 78/2010; (5) omesso esame di fatti decisivi, in particolare un prelievo di 20.000 euro da un libretto postale cointestato e il contributo economico del coniuge; (6) domanda di restituzione delle somme eventualmente versate in esecuzione della sentenza di appello.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo perché la questione sulla sottoscrizione dell'atto non era stata proposta nei gradi di merito e, comunque, era infondata poiché l'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 consente la sottoscrizione da parte di funzionario delegato di carriera direttiva, senza necessità della qualifica dirigenziale; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, sia perché nuovo in cassazione, sia perché il contraddittorio preventivo risultava in concreto attivato dall'Ufficio; ha respinto il terzo motivo chiarendo che l'art. 38, comma 4, richiede soltanto che lo scostamento reddituale emerga con riferimento a due annualità, non che l'accertamento debba necessariamente riguardare contestualmente due periodi d'imposta; ha respinto il quarto motivo perché il nuovo redditometro si applica, ratione temporis, ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore della riforma, quindi non all'anno 2008; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di autosufficienza e genericità; ha rigettato anche la domanda restitutoria del sesto motivo come conseguenza del rigetto delle censure principali. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare violazioni di legge e nullità processuali, ma non consente di introdurre per la prima volta in cassazione questioni non dedotte nei gradi di merito
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973
gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; non è necessaria la qualifica dirigenziale
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
nell'accertamento sintetico è sufficiente che lo scostamento reddituale risulti con riferimento a due annualità, senza che l'Ufficio debba accertare contestualmente entrambi i periodi d'imposta
art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
richiamato per affermare la decadenza del potere di accertamento per l'anno 2007, essendo decorso il termine quadriennale
art. 22 del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010
i nuovi criteri del redditometro si applicano solo agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma, quindi non all'annualità 2008
art. 12 della l. n. 212/2000
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio endoprocedimentale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e comunque infondata in fatto
art. 32 del d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente a supporto della doglianza sul contraddittorio e sulla prova documentale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la condanna della parte soccombente al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione tributario non possono essere prospettate per la prima volta questioni di nullità dell'atto impositivo che non siano state dedotte nei gradi di merito, poiché opera il principio di conversione dei vizi dell'atto in motivi di gravame.
- Gli avvisi di accertamento tributario sono validamente sottoscritti anche da un funzionario delegato di carriera direttiva; la validità dell'atto non dipende, di per sé, dalla qualifica dirigenziale del sottoscrittore.
- L'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 richiede la verifica di elementi di scostamento reddituale su due annualità, ma non impone che l'Ufficio proceda ad accertarle contestualmente o che l'avviso riguardi necessariamente entrambi gli anni.
- La disciplina del nuovo redditometro non si applica retroattivamente agli anni d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della riforma, il termine di dichiarazione era già scaduto.
- In sede di legittimità, le censure fondate su fatti decisivi devono essere autosufficienti e specifiche, indicando dove e quando tali fatti siano stati introdotti nel giudizio di merito; altrimenti il motivo è inammissibile.
- La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata resta assorbita o respinta quando venga rigettato il ricorso principale.
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