Cassazione Penale, Sentenza n. 9030/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rideterminazione della pena per eccesso di commisurazione della pena del "nuovo" reato più grave (violazione dell'art. 133 cod. pen.), per non aver specificato la tipologia della sostanza stupefacente e per non aver tenuto conto della condotta post factum ritenuta positiva.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione poteva individuare un diverso reato più grave e non era vincolato alla commisurazione operata nel giudizio di cognizione, salvo le circostanze gia' accertate in quel giudizio. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sulla determinazione della pena base (tenuto conto del dato ponderale: circa 4,5 kg di cocaina) e ha osservato che, grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche, la pena base risultava inferiore al minimo edittale. Le maggiorazioni per i reati satelliti sono state mantenute su misure analoghe a quelle del giudizio di cognizione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n.309/1990
art. 74 d.P.R. n.309/1990
Norma relativa alle sanzioni per traffico e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; utilizzata per qualificare le imputazioni di Ezzaouya (cessione di cocaina).
art. 73 d.P.R. n.309/1990
art. 73 d.P.R. n.309/1990
Norma che disciplina la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in varie fattispecie; richiamata in relazione alle numerose imputazioni contestate.
art. 133 cod. pen.
Principio di commisurazione della pena in relazione alla gravità del reato e alle circostanze; il ricorrente denunciava violazione di tale articolo sostenendo che la pena del nuovo reato più grave fosse superiore a quella originaria.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione; richiamata per la condanna alle spese processuali e per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata sul principio relativo alla valutazione della colpa quando si dispone l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 43278 del 18/09/2019 (Rosellini) e Sez. 5, n. 8453 del 27/11/2019 (Palmieri)
Sez. 1, n. 43278 del 18/09/2019; Sez. 5, n. 8453 del 27/11/2019
Precedenti di legittimità che affermano il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, nella rideterminazione della pena dopo la revoca di una condanna, non è vincolato dalla commisurazione effettuata nel giudizio di cognizione, se non per le circostanze già valutate.
Massime di principio
- Quando una condanna per il reato più grave viene revocata in sede di revisione, il giudice dell'esecuzione può individuare un diverso reato come più grave e rideterminare la pena senza essere vincolato alla commisurazione originaria, salvo le circostanze già accertate nel giudizio di cognizione.
- La semplice lamentela che la pena del "nuovo" reato più grave sia più elevata rispetto alla precedente non è sufficiente a fondare il ricorso per cassazione: occorre dimostrare una violazione di legge o un vizio motivazionale rilevante, non una rivalutazione di merito basata sulla condotta successiva all'evento.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare la scelta della pena base anche in rapporto agli elementi concreti (es. quantitativo di sostanza) e può incrementare la pena rispetto al minimo edittale se la motivazione è congrua; il riconoscimento delle attenuanti può comunque ridurre la pena al di sotto del minimo edittale.
- Le maggiorazioni per i reati "satellite" possono essere determinate in misura analoga a quelle del giudizio di cognizione; contestare tali maggiorazioni richiede una critica di diritto non una nuova valutazione della vicenda fattuale.
- Se il ricorso in Cassazione è manifestamente inammissibile o si limita a questioni di merito già decise, la Corte può dichiararne l'inammissibilità e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
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