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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12937/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La decisione riguarda un'istanza proposta in sede esecutiva per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati già definiti con due sentenze di condanna emesse a carico del medesimo soggetto, per fatti commessi tra il 2019 e il 2021. Il giudice dell'esecuzione ha escluso la continuazione ritenendo che i fatti fossero espressione di volizioni distinte e occasionali, prive di una preventiva ideazione unitaria, e sintomatici piuttosto di una generica propensione a delinquere. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., per erronea applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che il giudice avesse omesso di valutare adeguatamente lo stato di tossicodipendenza del soggetto quale elemento idoneo a supportare l'unicità del disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato in modo adeguato sull'assenza del medesimo disegno criminoso, evidenziando la mancanza di elementi sintomatici di una programmazione unitaria, la distanza temporale tra i fatti e l'eterogeneità delle condotte. Ha inoltre osservato che lo stato di tossicodipendenza, pur potendo assumere rilievo come indice del disegno unitario quando i reati siano ad esso collegati e ricorrano gli altri presupposti richiesti dall'art. 81, comma 2, c.p., nel caso concreto era stato considerato ma ritenuto insufficiente. Le doglianze sono state giudicate manifestamente infondate perché miravano a una diversa lettura del materiale motivazionale, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, oltre all'annotazione prevista in materia di protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    invocato come parametro di ricorso per dedurre violazione di legge per erronea applicazione delle norme sulla continuazione e sulla decisione del giudice dell'esecuzione

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    invocato per denunciare un vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata

  • art. 81 c.p.

    la continuazione richiede un medesimo disegno criminoso; lo stato di tossicodipendenza può essere indice utile solo se collegato ai reati e accompagnato dagli altri elementi rivelatori dell'unitarietà programmatoria

  • art. 671 c.p.p.

    norma processuale richiamata per il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione tra reati già giudicati

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    richiamato per l'annotazione relativa all'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione, il riconoscimento della continuazione tra reati già definiti presuppone la verifica di un medesimo disegno criminoso desumibile da elementi oggettivi e sintomatici; la mera reiterazione di condotte criminose non basta.
  • Lo stato di tossicodipendenza dell'autore non è, di per sé, sufficiente a fondare la continuazione: può rilevare come elemento indiziario solo se i reati risultano collegati alla dipendenza e se sono presenti ulteriori indici di programmazione unitaria.
  • La distanza temporale tra i fatti e la loro eterogeneità sono elementi incompatibili con l'idea di un piano criminoso preventivo e unitario quando manchino ulteriori dati significativi in senso contrario.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito delle argomentazioni del giudice di merito o dell'esecuzione quando la motivazione sia congrua e non presenti vizi effettivi.
  • Il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile comporta, salvo ipotesi di esonero, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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