Sentenza n. 4222/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 06/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza del 6 ottobre 2025, con la quale aveva chiesto la fissazione di un appuntamento per presentare una domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti, di cui al regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, attivando così il procedimento amministrativo. Il TAR ha ritenuto che tale sopravvenienza abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata e, in applicazione del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta dell'appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
1. Parte ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.
Disciplina l'azione contro il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento dopo la proposizione del ricorso ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione sull'obbligo di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto integra il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 9 del regolamento (CE) n. 810/2009
richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti
Costituisce il riferimento normativo della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento o comunque l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto può integrare il soddisfacimento della pretesa azionata e comportare la cessazione della materia del contendere, anche senza una decisione finale sul merito dell'istanza.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l'attività sopravvenuta dell'amministrazione realizzi integralmente il bene della vita perseguito con l'azione avverso il silenzio; nel caso di una richiesta di appuntamento, è sufficiente la fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda quando questa costituiva l'oggetto specifico dell'istanza.
- La proposizione del ricorso contro il silenzio non comporta automaticamente la condanna alle spese dell'amministrazione: nella regolazione delle spese il giudice può valutare la durata dell'inerzia e il comportamento successivo dell'amministrazione, compensando le spese quando l'amministrazione si sia attivata in tempi ragionevoli.
- Anche in caso di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, il giudice può porre a carico dell'amministrazione la restituzione al ricorrente del contributo unificato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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