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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33739/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

I ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 943/2020, affidandolo a tre motivi, ma nel testo disponibile non sono indicati i contenuti sostanziali delle censure. Nel corso del giudizio di legittimità, entrambe le parti hanno depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, con richiesta di spese compensate. La Corte ha quindi rilevato che la rinuncia rendeva superfluo esaminare i motivi del ricorso e le difese della controricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia agli atti da parte di entrambe le parti, con compensazione delle spese. Ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando il principio secondo cui il meccanismo sanzionatorio del doppio contributo opera per l'inammissibilità originaria dell'impugnazione e non per quella sopravvenuta; ha richiamato in proposito Cass. n. 13636/2015 e Cass. n. 25485/2018.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia agli atti del giudizio comporta l'estinzione del processo

  • art. 391 c.p.c.

    consente di dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione in conseguenza della rinuncia

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto per scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose e si applica all'inammissibilità originaria, non a quella sopravvenuta

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il meccanismo del doppio contributo unificato richiamato dalla Corte

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è il parametro per determinare l'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio, quando intervenuta nel giudizio di cassazione, determina l'estinzione del processo e rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso e delle difese della controparte.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti comporta la compensazione delle spese quando così richiesto o disposto dalla Corte in relazione alla vicenda processuale.
  • Il meccanismo del doppio contributo unificato previsto per le impugnazioni ha funzione sanzionatoria e deterrente contro le impugnazioni dilatorie o pretestuose; esso opera solo in caso di inammissibilità originaria dell'impugnazione e non anche quando l'inammissibilità sia sopravvenuta o quando il giudizio si estingua per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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