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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36259/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento deducendo l'inesistenza o nullità della notifica, perché eseguita a un indirizzo diverso dal domicilio fiscale, e la mancata notifica dell'atto presupposto, cioè l'avviso di liquidazione. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per mancata notifica anche all'Agenzia delle entrate. In appello la decisione era stata riformata, ritenendo non sussistente un litisconsorzio necessario e reputando irrituale la chiamata in causa dell'Agenzia, con esame nel merito delle censure del contribuente. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 14 e 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 331 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, poiché era stata chiamata in causa nel giudizio di primo grado e quindi vi era una ipotesi di litisconsorzio processuale necessario.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha respinto le eccezioni preliminari della controricorrente sulla notificazione del ricorso via PEC senza firma digitale, ritenendo la nullità sanata per raggiungimento dello scopo, e sull'asserita violazione del principio di autosufficienza, ritenendo che nel ricorso fossero stati allegati gli atti pertinenti. Nel merito ha affermato che, risultando dall'impugnata sentenza la presenza in primo grado dell'Agenzia delle entrate quale parte chiamata in causa dall'agente della riscossione, la CTR avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio in appello; la sua omissione determina la nullità dell'intero giudizio di secondo grado e della sentenza che lo conclude, rilevabile d'ufficio anche in cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio a diversa sezione della CTR del Lazio, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    è richiamato insieme all'art. 39 del medesimo decreto per sostenere la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte chiamata in causa nel giudizio di primo grado

  • art. 39 d.lgs. n. 546/1992

    è invocato quale norma sul contraddittorio nel processo tributario, coordinata con l'art. 331 c.p.c.

  • art. 331 c.p.c.

    impone, quando occorre, l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie; la sua omissione comporta nullità del giudizio e della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è il parametro del vizio denunciato in cassazione, configurato come nullità del procedimento di appello per omessa integrazione del contraddittorio

  • art. 156 c.p.c.

    è richiamato implicitamente nella parte in cui la nullità della notificazione del ricorso via PEC senza firma digitale viene ritenuta sanata per raggiungimento dello scopo

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando dall'atto di primo grado risulti la partecipazione di un soggetto chiamato in causa, il giudice di appello deve verificare la necessità dell'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; se omette di disporla nonostante la necessità sia stata sollecitata, il giudizio di secondo grado e la sentenza che lo definisce sono nulli.
  • La nullità della notificazione del ricorso per cassazione può risultare sanata se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, non essendo sufficiente la mera irregolarità formale a determinare l'inammissibilità.
  • L'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza non è fondata quando il ricorso contiene l'indicazione e l'allegazione degli atti di causa pertinenti richiamati a sostegno del motivo.
  • La rilevazione dell'omessa integrazione del contraddittorio è consentita anche d'ufficio in sede di legittimità, poiché incide sulla validità dell'intero procedimento di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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