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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34756/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo ai redditi dell'anno 2002, fondato su esiti di verifiche bancarie e su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con riferimento anche a conti correnti cifrati detenuti presso una banca lussemburghese. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittima la motivazione per relationem dell'atto, insussistente la lesione del contraddittorio endoprocedimentale e provata la titolarità dei conti in capo al contribuente, oltre alla giustificazione delle sanzioni per omessa indicazione in dichiarazione dei redditi esteri. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dei principi costituzionali sul contraddittorio, per avere ritenuto valido l'avviso emesso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni; 2) violazione delle norme sul processo tributario e dell'art. 2697 c.c. per l'asserita illegittimità dell'ordine di esibizione e della successiva utilizzazione del PVC, acquisito oltre i termini di produzione documentale; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR addossato al contribuente l'onere di dimostrare la non titolarità dei conti e l'entità delle disponibilità ivi esistenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso nel merito quanto ai primi due motivi e ha dichiarato inammissibile il terzo perché volto a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie. Tuttavia, limitatamente alla parte sanzionatoria, ha dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto le sanzioni non si trasmettono agli eredi ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 472/1997; per tale profilo ha cassato la sentenza impugnata. Le spese sono state compensate tra le parti, in ragione di un precedente recente di segno contrario.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    termine dilatorio di 60 giorni

    Il termine dilatorio per presentare osservazioni e richieste del contribuente decorre dal rilascio della copia del PVC solo quando vi sia stato accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; non si applica agli accertamenti c.d. a tavolino in materia di imposte dirette non armonizzate.

  • artt. 11 e 97, primo comma, Cost.

    Sono invocati a sostegno della garanzia del contraddittorio e dei principi di imparzialità e buon andamento, ma la Corte non vi ravvisa una violazione nel caso concreto.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il giudice tributario può esercitare poteri di indagine/integrazione istruttoria nei limiti dei fatti dedotti dalle parti e quando gli elementi già acquisiti non siano sufficienti a una decisione ragionevolmente motivata.

  • art. 32, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    venti giorni liberi antecedenti l'udienza

    Il termine per il deposito di documenti nuovi è rilevante, ma la sua inosservanza può ritenersi sanata se il documento era già stato depositato, ancorché irritualmente, nel giudizio di primo grado.

  • art. 3 d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina del processo tributario e dei poteri del giudice.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova segue la regola secondo cui, una volta ritenuti esistenti indizi sufficienti sulla titolarità dei conti, grava sul contribuente la prova contraria; la censura che mira a rimettere in discussione tale apprezzamento è inammissibile in cassazione.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In appello le parti possono produrre nuovi documenti senza le limitazioni proprie del primo grado, anche se preesistenti al giudizio di primo grado.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per chiarire che, nel caso di documento già entrato nel fascicolo d'ufficio, la parte in appello può limitarsi a richiamarlo senza nuova produzione formale.

  • art. 25, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le parti possono ottenere copia autentica degli atti contenuti nei fascicoli di parte, ma non la restituzione degli originali prima del passaggio in giudicato della decisione.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    L'onere di produzione degli atti e documenti su cui si fonda il ricorso è soddisfatto, per gli atti nel fascicolo di parte, anche mediante deposito del fascicolo; per quelli nel fascicolo d'ufficio, mediante richiesta di trasmissione del fascicolo al giudice di legittimità.

  • art. 369, terzo comma, c.p.c.

    La richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio è idonea a soddisfare l'onere di produzione in cassazione degli atti in esso contenuti.

  • art. 8 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    L'obbligazione al pagamento delle sanzioni tributarie non si trasmette agli eredi; ciò comporta la cessazione della materia del contendere sul punto.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il procedimento camerale in Cassazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono le censure dedotte per violazione di legge e nullità processuale; la Corte qualifica il terzo motivo come sostanzialmente volto a una nuova valutazione del merito.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario relativo a imposte dirette non armonizzate, il contraddittorio endoprocedimentale generalizzato non è imposto in assenza di una specifica previsione normativa, sicché l'avviso di accertamento non è per ciò solo nullo.
  • Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000 opera solo quando la verifica sia stata svolta mediante accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; non basta la mera attività istruttoria svolta a tavolino.
  • Nel processo tributario il giudice può disporre integrazioni istruttorie solo in funzione integrativa di elementi già acquisiti e non per supplire in modo indiscriminato all'inerzia probatoria delle parti.
  • In appello tributario la produzione documentale è tendenzialmente ampia e non soggetta alle preclusioni del primo grado; inoltre, un documento già entrato nel fascicolo d'ufficio per effetto di un deposito anche irrituale può essere valutato dal giudice di secondo grado.
  • Quando l'Ufficio ha indicato indizi sufficienti della riconducibilità di conti o disponibilità al contribuente, spetta a quest'ultimo fornire la prova contraria; la censura che mira a una diversa valutazione degli indizi è inammissibile in cassazione.
  • Le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere limitatamente a tale profilo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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