Sentenza n. 186/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. n. 2133 del 28 giugno 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, n. 2133 del 28 giugno 2022, che aveva annullato i provvedimenti comunali del 2014 relativi al mantenimento del chiosco per la vendita di prodotti ortofrutticoli
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'ordinanza dirigenziale comunale del 5 settembre 2014, con cui era stata revocata la precedente ordinanza di dismissione del chiosco, e della determinazione del 16 settembre 2014, con cui era stata reiterata la validità del titolo autorizzativo. Gli atti erano stati adottati dopo la sentenza del CGARS n. 547/2013, che, pur respingendo il precedente appello, aveva rimesso al Comune l'accertamento della classificazione della via e della compatibilità dell'opera con il Codice della strada. Il TAR aveva annullato gli atti del 2014 ritenendo il chiosco non precario, perché stabilmente infisso al suolo e destinato a soddisfare esigenze prolungate, e ravvisando l'omessa acquisizione del parere dell'Ufficiale sanitario previsto dal regolamento edilizio comunale. L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza per: a) non avere correttamente interpretato il giudicato del 2013 e avere qualificato come elusivi, anziché conformi alle indicazioni del giudice d'appello, gli accertamenti comunali successivi; b) avere erroneamente escluso la precarietà del chiosco, nonostante fosse collocato lateralmente sulla carreggiata, senza interferire con la circolazione, e fosse realizzato in legno lamellare con struttura facilmente scomponibile e rimovibile mediante semplice smontaggio; c) avere ritenuto indispensabile il parere dell'Ufficiale sanitario, senza considerare la normativa sopravvenuta che, al momento dell'adozione degli atti del 2014, consentiva la sostituzione del parere con atti e asseverazioni di un progettista abilitato.
La decisione
Il CGARS ha preliminarmente dichiarato l'appello ammissibile, riconoscendo l'interesse diretto, concreto e attuale dell'appellante. Nel merito ha ritenuto che la sentenza del 2013 non avesse prodotto soltanto effetti caducatori, ma contenesse una specifica indicazione conformativa: il Comune doveva svolgere un supplemento istruttorio sulla classificazione della via Bentivegna e sulla compatibilità del chiosco con il Codice della strada. Gli accertamenti della Polizia municipale del 2014, che avevano qualificato la via come strada locale di tipo F e avevano escluso intralci alla circolazione, sono stati quindi considerati puntuale esecuzione del giudicato e non elusione dello stesso. Il primo motivo è stato accolto perché la precarietà dell'opera deve essere valutata in base a elementi oggettivi riferiti a materiali e tecniche costruttive, non alla durata dell'esigenza soddisfatta. La struttura in legno lamellare, facilmente scomponibile e rimovibile mediante semplice smontaggio, è stata ritenuta sufficiente a integrare la precarietà, con conseguente applicabilità della procedura semplificata prevista dalla normativa regionale; inoltre, la collocazione sulla carreggiata laterale, e non sul marciapiede, rendeva pertinente il diverso regime del Codice della strada. È stato accolto anche il secondo motivo: in applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità degli atti del 2014 doveva essere valutata sulla base della disciplina allora vigente. L'art. 96 della L.R. n. 11/2010 consentiva di sostituire il parere dell'organo sanitario con atti e asseverazioni di un progettista abilitato, sicché il parere previsto dal regolamento edilizio non era più indefettibile. L'appello è stato accolto, la sentenza del TAR è stata riformata e il ricorso di primo grado, inclusi i motivi aggiunti, è stato respinto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 20, commi 1 e 3, d.lgs. 285/1992
La diversa collocazione del chiosco sulla carreggiata, anziché sul marciapiede, impone di applicare il comma 1 anziché il comma 3; la classificazione della strada e l'assenza di intralcio alla circolazione sono state accertate dall'amministrazione.
art. 5 L.R. n. 37/1985
La struttura facilmente scomponibile e rimovibile mediante semplice smontaggio è stata qualificata come precaria e, per tale ragione, assoggettabile alla procedura semplificata prevista dalla norma regionale, senza necessità di permesso di costruire.
art. 31 del regolamento edilizio comunale
Il TAR aveva ritenuto necessario il parere dell'Ufficiale sanitario, ma il CGARS ha escluso che esso fosse indefettibile alla luce della disciplina regionale sopravvenuta vigente al momento degli atti impugnati.
art. 96 L.R. n. 11/2010
Per i provvedimenti adottati nel 2014, consente la sostituzione del parere dell'organo sanitario con appositi atti e asseverazioni redatti da un progettista abilitato.
sentenza CGARS n. 547/2013
Il dispositivo, facendo salvi ulteriori provvedimenti amministrativi diretti agli accertamenti sulla classificazione della strada e sulla compatibilità dell'opera, ha imposto un'attività istruttoria conformativa, non una mera riedizione automatica dell'atto annullato.
Massime di principio
- Quando una sentenza amministrativa, pur respingendo l'appello o confermando l'esito demolitorio, rimette espressamente all'amministrazione ulteriori accertamenti e provvedimenti, tali indicazioni possono avere efficacia conformativa e devono essere considerate nel determinare il perimetro del giudicato; gli atti adottati in esecuzione di quell'istruttoria non sono elusivi del giudicato se ne rispettano le prescrizioni.
- La precarietà di un manufatto edilizio deve essere valutata principalmente sulla base delle caratteristiche oggettive dei materiali e delle tecniche costruttive e della sua agevole rimovibilità, non della durata dell'esigenza economica o funzionale cui il manufatto è destinato.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere scrutinata secondo il principio tempus regit actum, applicando la disciplina vigente al momento della sua adozione; una normativa sopravvenuta può rendere non più indefettibile un parere precedentemente previsto, consentendone la sostituzione con atti o asseverazioni del progettista abilitato.
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