Sentenza n. 1369/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 1633/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1633/2025 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.06.2025, notificata il 03.07.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente in relazione agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito di euro 1.000,00 sulla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l’importo nominale di euro 1.000,00 quale contributo per la formazione. La sentenza era stata prodotta in copia conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l’omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali dell’ottemperanza. Ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario mediante pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Sono stati riconosciuti gli interessi legali, come previsto dal titolo, dalla pubblicazione della sentenza azionata fino all’effettivo saldo. È stata invece esclusa la rivalutazione monetaria, poiché la ricorrente non aveva allegato che essa avesse inciso in misura superiore al tasso legale. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e con termine di centoventi giorni per l’esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza, ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è stato ritenuto presupposto di rito per la proponibilità dell’azione esecutiva.
art. 475 c.p.c.
La produzione della sentenza azionata in copia attestata conforme all’originale è stata ritenuta idonea ai fini dell’esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano, rispettivamente, per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia stato prodotto in copia conforme, notificato all’amministrazione soccombente e l’amministrazione non abbia adempiuto entro il termine previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie pubbliche.
- In presenza di un giudicato non contestato e rimasto ineseguito, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Gli interessi legali dovuti in base al titolo giudiziale decorrono dalla data indicata nel titolo, nella specie dalla pubblicazione della sentenza, fino all’effettivo saldo; la rivalutazione non può essere riconosciuta in assenza di allegazione e prova di un’incidenza superiore a quella del tasso legale.
- Quando l’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l’esercizio delle funzioni di commissario ad acta.
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