Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9896/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma, in appello, delle condanne per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Le censure sono in gran parte sovrapponibili: 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità, rilevando la mancata identificazione di chi materialmente ha posto in essere la condotta e la eccessiva valorizzazione del silenzio e delle dichiarazioni del teste Lopalco; 2) violazione di legge per mancata riqualificazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p., con contestata inversione dell'onere della prova e uso di mere presunzioni per ritenere il dolo richiesto per la ricettazione; 3) mancata o insufficiente motivazione in ordine alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso di Cosimo Zaccaria inammissibile: la motivazione di merito è stata giudicata congrua nel ritenere la disponibilità dell'abitazione (luogo di custodia della merce di provenienza furtiva) e nel valorizzare il silenzio dell'imputato come elemento indiziario utile a desumere il dolo; perciò la condanna di Zaccaria è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il ricorso di Antonia Spina è stato ritenuto fondato: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti perche\' il fatto non sussiste, ritenendo la motivazione d'appello inadeguata a fondare la responsabilità penale basata sulla sola asserita "conoscenza" dei beni custoditi nella casa comune. Rimane ferma, in primo e secondo grado, l'assoluzione di Stefano Amigoni.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    menzionata la attenuante del fatto di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen.

    La Corte conferma che la ricettazione puo\' essere punita anche a titolo di dolo eventuale; la prova dell'elemento soggettivo puo\' emergere anche da elementi indiretti (es. disponibilita\' dell'immobile, silenzio dell'imputato), sempre nel rispetto del principio dell'onere della prova.

  • art. 712 cod. pen. (incauto acquisto, contravvenzione)

    La distinzione tra ricettazione e contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. si basa sull'elemento soggettivo: la contravvenzione richiede colpa (mancata percezione di circostanze obiettive che avrebbero dovuto insospettire), mentre la ricettazione puo\' concretizzarsi anche per dolo eventuale. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, i dati fattuali giustificavano la configurazione del reato doloso e non la riqualificazione nella contravvenzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare l'inammissibile ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistenti ragioni di esonero.

Massime di principio

  • La sola coabitazione e la "conoscenza" di beni illeciti non sono di per sé sufficienti a fondare la responsabilità per ricettazione: occorre dimostrare il possesso/resa della cosa al momento della ricezione o elementi attendibili che provino la partecipazione alla ricezione.
  • La ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa; condotte successive di utilizzo non costituiscono automaticamente compartecipazione alla ricezione commessa da altri.
  • La distinzione fra ricettazione (dolo, anche eventuale) e incauto acquisto (colpa, art. 712 c.p.) va operata valutando se fossero presenti elementi obiettivi che avrebbero dovuto mettere in allarme l'agente: se tali elementi esistono e l'agente li ha colti (o li ha consapevolmente accettati), la fattispecie dolosa puo\' sussistere.
  • Il silenzio dell'imputato puo\' essere valorizzato come elemento indiziario quando l'accusa abbia assolto il proprio onere probatorio con dati concreti; tuttavia il silenzio non esonera il giudice dall'esigenza di una motivazione adeguata e collegata agli altri elementi probatori.
  • Spetta all'imputato, soprattutto quando la prova dell'accusa e\' fondata su presunzioni e su elementi fattuali obiettivi, allegare e provare elementi contrari concreti (principio della "vicinanza della prova").
  • Il giudice di merito non e\' tenuto a menzionare tutte le circostanze favorevoli proposte dalla difesa per riconoscere le attenuanti generiche; e\' comunque necessaria una motivazione sui criteri decisivi seguiti per il diniego.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.