Cassazione Penale, Sentenza n. 9896/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, in appello, delle condanne per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Le censure sono in gran parte sovrapponibili: 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità, rilevando la mancata identificazione di chi materialmente ha posto in essere la condotta e la eccessiva valorizzazione del silenzio e delle dichiarazioni del teste Lopalco; 2) violazione di legge per mancata riqualificazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p., con contestata inversione dell'onere della prova e uso di mere presunzioni per ritenere il dolo richiesto per la ricettazione; 3) mancata o insufficiente motivazione in ordine alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso di Cosimo Zaccaria inammissibile: la motivazione di merito è stata giudicata congrua nel ritenere la disponibilità dell'abitazione (luogo di custodia della merce di provenienza furtiva) e nel valorizzare il silenzio dell'imputato come elemento indiziario utile a desumere il dolo; perciò la condanna di Zaccaria è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il ricorso di Antonia Spina è stato ritenuto fondato: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti perche\' il fatto non sussiste, ritenendo la motivazione d'appello inadeguata a fondare la responsabilità penale basata sulla sola asserita "conoscenza" dei beni custoditi nella casa comune. Rimane ferma, in primo e secondo grado, l'assoluzione di Stefano Amigoni.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
menzionata la attenuante del fatto di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen.
La Corte conferma che la ricettazione puo\' essere punita anche a titolo di dolo eventuale; la prova dell'elemento soggettivo puo\' emergere anche da elementi indiretti (es. disponibilita\' dell'immobile, silenzio dell'imputato), sempre nel rispetto del principio dell'onere della prova.
art. 712 cod. pen. (incauto acquisto, contravvenzione)
La distinzione tra ricettazione e contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. si basa sull'elemento soggettivo: la contravvenzione richiede colpa (mancata percezione di circostanze obiettive che avrebbero dovuto insospettire), mentre la ricettazione puo\' concretizzarsi anche per dolo eventuale. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, i dati fattuali giustificavano la configurazione del reato doloso e non la riqualificazione nella contravvenzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare l'inammissibile ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistenti ragioni di esonero.
Massime di principio
- La sola coabitazione e la "conoscenza" di beni illeciti non sono di per sé sufficienti a fondare la responsabilità per ricettazione: occorre dimostrare il possesso/resa della cosa al momento della ricezione o elementi attendibili che provino la partecipazione alla ricezione.
- La ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa; condotte successive di utilizzo non costituiscono automaticamente compartecipazione alla ricezione commessa da altri.
- La distinzione fra ricettazione (dolo, anche eventuale) e incauto acquisto (colpa, art. 712 c.p.) va operata valutando se fossero presenti elementi obiettivi che avrebbero dovuto mettere in allarme l'agente: se tali elementi esistono e l'agente li ha colti (o li ha consapevolmente accettati), la fattispecie dolosa puo\' sussistere.
- Il silenzio dell'imputato puo\' essere valorizzato come elemento indiziario quando l'accusa abbia assolto il proprio onere probatorio con dati concreti; tuttavia il silenzio non esonera il giudice dall'esigenza di una motivazione adeguata e collegata agli altri elementi probatori.
- Spetta all'imputato, soprattutto quando la prova dell'accusa e\' fondata su presunzioni e su elementi fattuali obiettivi, allegare e provare elementi contrari concreti (principio della "vicinanza della prova").
- Il giudice di merito non e\' tenuto a menzionare tutte le circostanze favorevoli proposte dalla difesa per riconoscere le attenuanti generiche; e\' comunque necessaria una motivazione sui criteri decisivi seguiti per il diniego.
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