Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 49 del 19-03-2018

Il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 2 del 2 gennaio 2018, pubblicato il 26 gennaio 2018, e rettificato dal decreto direttoriale n. 81 del 5 marzo 2018, prevede un incentivo per l’assunzione di soggetti disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 in regioni “meno sviluppate” o “in transizione”, nei limiti delle risorse specificamente stanziate. L’agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. INDICE PREMESSA 1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio 2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo 3. Ambito territoriale di ammissione all’incentivo 3.1 Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse. Indicazioni per i datori di lavoro e le sedi competenti. Attribuzione C.A. 0L 4. Rapporti incentivati 5. Assetto e misura dell’incentivo 5.1 Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante 6. Condizioni di spettanza dell’incentivo 7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato 7.1 L’incremento occupazionale netto 8. Coordinamento con altri incentivi 8.1 Cumulabilità con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 9. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro 10. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze 11. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione Mezzogiorno 12. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’Incentivo Occupazione Mezzogiorno in cumulo con l’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018 13. Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG 14. Datori di lavoro UniEmens sezione . Compilazione della dichiarazione contributiva 15. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la disciplina dell’incentivo "Occupazione Mezzogiorno", istituito per favorire assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno e in transizione, e fornisce le istruzioni operative per la fruizione tramite INPS. Vengono indicati soggetti ammessi, lavoratori agevolabili, ambito territoriale, tipologie contrattuali incluse ed escluse, misura del beneficio, condizioni di spettanza, compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato e modalità di presentazione delle domande. Sono inoltre dettagliate le regole per il cumulo con l’esonero giovani della legge di bilancio 2018, le modalità di esposizione nei flussi UniEmens, ListaPosPA e DMAG, nonché le istruzioni contabili.

Incentivo "Occupazione Mezzogiorno" per assunzioni 2018 nelle regioni del Sud e in transizione

Incentivo "Occupazione Mezzogiorno"

La circolare illustra la disciplina applicativa dell’incentivo istituito dal decreto direttoriale ANPAL n. 2 del 2 gennaio 2018, finalizzato a favorire l’occupazione stabile nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni in transizione. Il documento definisce con precisione beneficiari, lavoratori agevolabili, requisiti, limiti economici, procedure di richiesta e modalità di esposizione del beneficio nei flussi contributivi.

Ambito soggettivo

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, compresi i non imprenditori, purché effettuino assunzioni non dovute a obbligo di legge o di contratto. L’incentivo è rivolto a lavoratori disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, cioè soggetti privi di impiego che abbiano reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Per i lavoratori che abbiano tra 16 e 34 anni, al momento dell’assunzione è sufficiente lo stato di disoccupazione. Per i lavoratori che abbiano già compiuto 35 anni, oltre alla disoccupazione è richiesto il requisito di essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione richiamata dal D.M. 17 ottobre 2017.

La circolare chiarisce inoltre che il beneficio non spetta se, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore ha già avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro, salvo il caso di trasformazione a tempo indeterminato. La stessa esclusione opera anche se il rapporto precedente è intercorso con società controllate, collegate o comunque riconducibili allo stesso soggetto.

Ambito territoriale e dotazione finanziaria

L’agevolazione spetta soltanto se la prestazione lavorativa è svolta in una regione "meno sviluppata" o "in transizione". Le regioni ammesse sono Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, oltre ad Abruzzo, Molise e Sardegna. La residenza del lavoratore e la sede legale del datore di lavoro non rilevano.

Se la sede di lavoro viene trasferita fuori dalle regioni ammesse, il beneficio cessa dal mese successivo al trasferimento. Se invece il trasferimento avviene tra regioni entrambe ammesse, la fruizione continua sino alla scadenza originaria.

Le risorse iniziali stanziate sono pari a 200 milioni di euro, importo che può salire fino a 500 milioni di euro complessivi in seguito all’approvazione del Programma Operativo Complementare SPAO.

Rapporti incentivati e esclusioni

L’incentivo è riconoscibile per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione, per rapporti di apprendistato professionalizzante e per rapporti subordinati instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. Il beneficio spetta sia per rapporti a tempo pieno sia per part-time.

Sono espressamente esclusi il lavoro domestico, il lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale. Non rientrano nell’agevolazione neppure l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l’apprendistato di alta formazione e ricerca, e i rapporti per i quali il singolo lavoratore abbia già fruito del bonus in precedenza, essendo il beneficio riconoscibile una sola volta per lavoratore.

Per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, la circolare precisa che non è richiesto né il requisito della disoccupazione né quello dell’assenza di rapporti di lavoro nei sei mesi precedenti con lo stesso datore.

Misura del beneficio e durata

L’incentivo consiste nell’esonero della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui. Il massimale è riparametrato su base mensile in 12 quote da 671,66 euro; per rapporti iniziati o cessati nel mese il limite va riproporzionato giornalmente.

In caso di part-time, il massimale è ridotto proporzionalmente. La fruizione deve avvenire entro il 29 febbraio 2020, a pena di decadenza; l’ultimo mese utile per regolarizzazioni e recuperi è gennaio 2020. La sospensione del periodo agevolato è ammessa soltanto per assenza obbligatoria per maternità, con conseguente differimento del periodo di godimento.

Apprendistato professionalizzante

Per l’apprendistato professionalizzante l’agevolazione è limitata al periodo formativo. Se il periodo formativo è pari o superiore a 12 mesi, il beneficio coincide con quello previsto per il tempo indeterminato; se è inferiore, l’importo va ridotto in proporzione alla durata effettiva.

La circolare esclude ogni beneficio per il periodo di mantenimento in servizio successivo alla formazione. L’esonero opera sulla contribuzione ridotta dovuta nei primi dodici mesi di rapporto; negli anni successivi restano applicabili le aliquote ordinarie previste per tale tipologia contrattuale.

Condizioni generali di spettanza

La fruizione è subordinata al rispetto delle condizioni di regolarità contributiva, delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli accordi e contratti collettivi applicabili, ai sensi dei commi 1175 e 1176 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006.

Devono inoltre essere rispettati i principi generali sugli incentivi all’occupazione dell’articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015. In particolare, il beneficio non spetta:

  • se l’assunzione attua un obbligo legale o contrattuale preesistente;
  • se viola un diritto di precedenza;
  • se presso il datore o l’utilizzatore vi sono sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione, salvo le eccezioni indicate;
  • se riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da soggetti con assetti proprietari o rapporti di controllo/collegamento con il datore che assume;
  • in caso di tardiva comunicazione telematica, per la quota di incentivo riferita al periodo precedente la comunicazione.

La circolare richiama anche esempi di obblighi di assunzione derivanti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, come i diritti di precedenza in caso di licenziamento per riduzione di personale, cessazione di contratti a termine, trasferimento d’azienda o cambio appalto.

Aiuti di Stato e incremento occupazionale netto

L’incentivo è utilizzabile nel rispetto del regime de minimis oppure, oltre tali limiti, a condizione che l’assunzione o trasformazione determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Per i lavoratori tra 25 e 34 anni, l’accesso oltre il de minimis richiede anche una delle condizioni aggiuntive indicate dalla circolare: sei mesi di impiego non retribuito, mancanza di titolo di istruzione secondaria o di qualifica professionale, formazione a tempo pieno conclusa da non oltre due anni senza primo impiego, oppure assunzione in settori o professioni con tasso di disparità uomo-donna rilevante.

L’incremento va calcolato in ULA e riferito all’intera impresa, non alla singola unità produttiva. La verifica deve essere effettuata ex post sui dodici mesi successivi all’assunzione, confrontando la forza lavoro media effettiva e non quella stimata. Se l’incremento risulta confermato, le quote già fruite si consolidano; in caso contrario, il beneficio va restituito. La mancata crescita non rileva se dipende da dimissioni, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa.

Cumulo con l’esonero giovani della legge di bilancio 2018

La circolare conferma la cumulabilità dell’incentivo Mezzogiorno con l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge n. 205/2017. Tale esonero agevola, dal 1° gennaio 2018, l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30; per le assunzioni effettuate nel 2018 il limite anagrafico è innalzato a 35 anni.

In caso di cumulo, l’incentivo Mezzogiorno opera sulla parte residua della contribuzione datoriale, fino a copertura del 100% dei contributi previdenziali, sempre esclusi INAIL. Il massimale annuo dell’agevolazione Mezzogiorno, in cumulo, è pari a 5.060 euro, con massimale mensile di 421,66 euro e limite giornaliero di 13,60 euro per i rapporti iniziati o cessati nel mese.

La circolare fornisce esempi pratici di applicazione del cumulo su contribuzioni mensili pari a 400, 600 e 800 euro.

Procedura di richiesta e prenotazione

La domanda va presentata all’INPS esclusivamente con il modulo telematico "OMEZ" disponibile nell’applicazione DiResCo. Il datore di lavoro deve indicare il lavoratore interessato, la regione e la provincia di svolgimento della prestazione, la retribuzione mensile media comprensiva di tredicesima e quattordicesima, l’aliquota contributiva sgravabile e l’eventuale richiesta di cumulo con l’esonero giovani.

L’INPS consulta gli archivi ANPAL per verificare lo stato di disoccupazione, calcola l’importo spettante, verifica la disponibilità finanziaria e comunica la prenotazione. Le richieste non accolte per carenza di fondi o per mancanza della DID restano efficaci per 30 giorni; se nel frattempo si liberano risorse o la posizione ANPAL viene aggiornata, l’istanza viene accolta automaticamente. Decorso inutilmente il termine, il datore deve presentare una nuova domanda.

Una volta accolta la prenotazione, il datore deve confermare l’assunzione entro 10 giorni di calendario, altrimenti decade dalla prenotazione. La circolare raccomanda di far coincidere i dati della domanda definitiva con quelli della prenotazione e con la comunicazione obbligatoria Unilav/Unisomm: codice fiscale del datore, tipologia di rapporto e codice fiscale del lavoratore.

Gestione delle domande iniziali e dei recuperi

Per le prime istanze presentate nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico è prevista un’elaborazione cumulativa posticipata. Le domande relative ad assunzioni già effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il giorno precedente il rilascio del modulo sono elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione; quelle successive seguono il criterio ordinario dell’ordine di presentazione.

Fino all’elaborazione cumulativa le istanze restano nello stato di "Aperta" e possono essere annullate dal richiedente, che in tal caso deve presentare una nuova domanda. Con l’elaborazione posticipata viene resa disponibile anche la funzione di inoltro della conferma per l’ammissione definitiva al beneficio.

Esposizione nei flussi UniEmens e ListaPosPA

Per i datori di lavoro che operano con UniEmens sono indicate modalità separate per il solo incentivo Mezzogiorno, per il cumulo con l’esonero giovani e per il recupero di eventuali arretrati di gennaio-marzo 2018. La circolare specifica i codici di incentivo, di stato e di conguaglio da utilizzare e prevede la valorizzazione nei flussi di aprile, maggio e giugno 2018 per gli arretrati.

In caso di recuperi non conguagliati o di restituzione di somme indebitamente fruite, il datore deve usare la procedura di regolarizzazione UniEmens/vig. Le stesse regole si applicano nei casi di sospensione o cessazione dell’attività aziendale. Per i passaggi di lavoratore a seguito di cessione individuale del contratto o di trasferimento d’azienda, il subentrante e il cedente devono valorizzare gli specifici codici di assunzione/cessazione e i riferimenti alla posizione contributiva di provenienza.

Per la Gestione Pubblica, a partire da aprile 2018, l’agevolazione si espone in ListaPosPA con appositi codici, limitatamente alla contribuzione pensionistica. Sono previste analoghe modalità sia per il solo incentivo Mezzogiorno sia per il cumulo con l’esonero giovani, con possibilità di recupero dei mesi di gennaio-marzo 2018 solo nei flussi di aprile, maggio e giugno 2018.

Datori di lavoro agricoli e DMAG

Per i datori di lavoro agricoli la domanda di prenotazione passa comunque dalla procedura DiResCo, indicando la retribuzione lorda mensile media e l’aliquota contributiva datoriale al netto delle riduzioni per zone montane e svantaggiate. Dopo l’ammissione, l’incentivo è fruibile dalla denuncia DMAG del II trimestre 2018.

È istituito il codice di autorizzazione MZ, attribuito automaticamente dai sistemi centrali e consultabile nel Cassetto previdenziale aziende agricole. La denuncia DMAG è sottoposta a verifica di coerenza con la domanda; in caso di scarto, viene emesso un messaggio di errore.

Nelle denunce DMAG principali o sostitutive il datore deve indicare il tipo retribuzione "Y", il codice autorizzazione MZ e l’importo del bonus autorizzato riparametrato su base mensile. Il valore effettivo del beneficio è determinato dall’INPS in sede di tariffazione, tenendo conto della contribuzione dovuta al netto delle riduzioni per zone montane e svantaggiate. I recuperi di periodi pregressi possono essere effettuati con DMAG di variazione.

Istruzioni contabili

La circolare istituisce due conti contabili nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza GAW:

  • GAW32161 per gli incentivi fruiti nei limiti de minimis, anche in cumulo con l’esonero giovani;
  • GAW32162 per gli incentivi fruiti oltre i limiti de minimis, anche in cumulo con l’esonero giovani.

Gli importi esposti nei flussi UniEmens confluiscono nei corrispondenti conti del DM2013 virtuale. Per i datori agricoli le istruzioni saranno adattate alla procedura DMAG. La Direzione generale cura i rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri connessi all’incentivo.

Punti principali

Soggetti beneficiari e lavoratori interessati

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano senza esservi tenuti lavoratori disoccupati. L’incentivo spetta per persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015. Per i lavoratori tra 16 e 34 anni è sufficiente lo stato di disoccupazione; per chi ha già compiuto 35 anni è richiesto anche il requisito di privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. È inoltre escluso il beneficio se, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore ha avuto un rapporto di lavoro con lo stesso datore o con soggetti collegati/controllati.

Ambito territoriale e risorse disponibili

L’agevolazione spetta solo se la prestazione lavorativa è svolta in una regione "meno sviluppata" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) o "in transizione" (Abruzzo, Molise, Sardegna), indipendentemente da residenza del lavoratore e sede legale del datore. Se la sede di lavoro viene trasferita fuori dalle regioni ammesse, il beneficio cessa dal mese successivo al trasferimento. Le risorse iniziali ammontano a 200 milioni di euro, elevabili fino a 500 milioni con il Programma Operativo Complementare SPAO.

Rapporti incentivati e esclusioni

L’incentivo riguarda assunzioni, trasformazioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione, apprendistato professionalizzante e rapporti subordinati instaurati in cooperativa. È riconosciuto per rapporti full time e part time. Non spetta per lavoro domestico, intermittente o occasionale, né per apprendistato per la qualifica e il diploma, alta formazione e ricerca. Per lo stesso lavoratore il beneficio può essere riconosciuto una sola volta.

Misura dell’incentivo e durata

Il beneficio consiste nell’esonero della contribuzione previdenziale datoriale, esclusi i premi e contributi INAIL, fino a 8.060 euro annui, riparametrati su base mensile in 12 mensilità, con limite mensile di 671,66 euro. Per rapporti instaurati o cessati nel mese il massimale va riproporzionato giornalmente. Per il part-time il massimale si riduce proporzionalmente. La fruizione va completata entro il 29 febbraio 2020; l’ultimo mese utile per regolarizzazioni e recuperi è gennaio 2020. La sospensione è ammessa solo per maternità, con differimento del periodo di godimento.

Apprendistato professionalizzante

Per l’apprendistato professionalizzante il beneficio opera solo nel periodo formativo. Se il periodo formativo dura almeno 12 mesi, l’incentivo è pari a quello previsto per il tempo indeterminato; se dura meno di 12 mesi, l’importo va ridotto proporzionalmente. Nessun beneficio spetta per il periodo di mantenimento in servizio dopo il periodo formativo. L’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta nei primi 12 mesi di rapporto.

Condizioni generali e principi ostativi

La fruizione richiede il rispetto degli obblighi contributivi, delle norme di tutela del lavoro, della contrattazione collettiva applicabile e dei principi generali dell’articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015. L’incentivo non spetta in caso di assunzione dovuta a obblighi di legge o contrattuali, violazione del diritto di precedenza, presenza di sospensioni per crisi o riorganizzazione salvo eccezioni, assunzione di lavoratori licenziati da soggetti con assetti proprietari o rapporti di controllo/collegamento, e per tardiva comunicazione obbligatoria limitatamente al periodo antecedente la comunicazione.

Aiuti di Stato e incremento occupazionale netto

L’incentivo è utilizzabile nel regime de minimis oppure, oltre tali limiti, se ricorrono specifiche condizioni tra cui l’incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Per i lavoratori tra 25 e 34 anni, oltre all’incremento occupazionale, è richiesta una delle condizioni aggiuntive indicate dalla circolare (sei mesi di disoccupazione, titolo di studio inferiore, recente completamento della formazione senza primo impiego, oppure assunzione in settori/professioni con disparità uomo-donna qualificata). L’incremento va calcolato in ULA sull’intera organizzazione aziendale e si verifica ex post sui 12 mesi successivi all’assunzione. Se manca, le quote già fruite vanno restituite; il beneficio resta invece utilizzabile se la mancata crescita deriva da dimissioni, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa.

Cumulo con l’esonero giovani della legge di bilancio 2018

L’incentivo è cumulabile con l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge n. 205/2017. In cumulo, l’incentivo Mezzogiorno opera sulla parte residua fino a copertura del 100% della contribuzione datoriale, con massimale annuo ridotto a 5.060 euro e mensile a 421,66 euro; per i rapporti iniziati o cessati nel mese il limite giornaliero è 13,60 euro. La circolare fornisce esempi numerici per contribuzioni mensili di 400, 600 e 800 euro.

Procedura di domanda e prenotazione

La richiesta va presentata all’INPS esclusivamente con il modulo online "OMEZ" nell’applicazione DiResCo. Il datore deve indicare lavoratore, regione/provincia di svolgimento, retribuzione mensile media, aliquota contributiva datoriale sgravabile ed eventuale richiesta di cumulo con l’esonero giovani. L’INPS verifica i dati, consulta gli archivi ANPAL, calcola l’importo spettante e prenota le risorse. Le domande respinte per carenza fondi o assenza di DID restano valide per 30 giorni; se le risorse si liberano o la DID viene aggiornata, la prenotazione è accolta automaticamente. Dopo l’accoglimento, il datore deve confermare l’assunzione entro 10 giorni, a pena di decadenza.

Modalità di esposizione nei flussi contributivi

Per i datori che operano con UniEmens, ListaPosPA o DMAG sono indicate specifiche causali, codici di autorizzazione e codici evento per esporre il solo incentivo Mezzogiorno, il cumulo con l’esonero giovani e gli eventuali arretrati di gennaio-marzo 2018. È prevista anche la gestione delle regolarizzazioni UniEmens/vig per importi non conguagliati o somme da restituire. Per i datori agricoli è istituito il codice di autorizzazione MZ e l’agevolazione si espone nelle denunce DMAG a partire dal II trimestre 2018; per la Gestione Pubblica la fruizione avviene in ListaPosPA con indicazione della contribuzione pensionistica oggetto di sgravio.

Istruzioni contabili

Vengono istituiti i conti GAW32161 e GAW32162 per la rilevazione contabile dell’incentivo, rispettivamente per gli importi fruiti nei limiti de minimis e oltre tali limiti, anche in cumulo con l’esonero giovani. Gli importi esposti nei flussi UniEmens confluiscono nei corrispondenti conti del DM2013 virtuale. Per i datori agricoli le istruzioni contabili saranno adattate alla procedura DMAG. La Direzione generale cura i rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.