Circolare numero 52 del 23-03-2018
Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni (FISTEL CISL), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di rilascio della delega 4. Presentazione e decorrenza della delega 5. Revoca della delega: decorrenza e validità 6. Misura del contributo sindacale 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse 8. Clausola di salvaguardia 9. Codice INPS 10. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione perfezionata il 13 settembre 2017 tra INPS e FISTEL CISL per la trattenuta e riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’art. 4 della legge n. 92/2012. Vengono disciplinati soggetti abilitati, modalità di rilascio e trasmissione della delega, decorrenza, revoca, misura del contributo pari all’1%, profili finanziari e contabili, nonché clausole di salvaguardia a tutela dell’Istituto.
Convenzione INPS-FISTEL CISL per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni ex art. 4 L. 92/2012
Convenzione INPS-FISTEL CISL per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni ex art. 4 L. 92/2012
La circolare disciplina la convenzione perfezionata il 13 settembre 2017 tra INPS e Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni (FISTEL CISL) per la trattenuta e la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni previste dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il documento definisce durata, modalità operative della delega, revoca, misura del contributo, aspetti finanziari, tutele dell’Istituto e istruzioni contabili.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione si basa sullo schema approvato con Determinazione presidenziale n. 116 del 7 luglio 2017 e ha efficacia fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di perfezionamento. È rinnovabile per un ulteriore triennio, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula e su richiesta specifica dell’Organizzazione sindacale, da far pervenire all’Istituto almeno 6 mesi prima della scadenza. Resta ferma la facoltà di entrambe le parti di recedere con comunicazione scritta inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
Soggetti interessati e ruolo dell’INPS
Possono rilasciare la delega i titolari delle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 92/2012. Tali soggetti possono chiedere che i contributi sindacali siano versati a FISTEL CISL mediante trattenuta sulle prestazioni corrisposte dall’INPS per conto del datore di lavoro. L’INPS effettua la riscossione a favore delle organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi e mette a disposizione canali telematici per consultare l’importo della quota trattenuta e l’identità dell’organizzazione destinataria.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica di una delega all’INPS. La delega deve essere compilata sul modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati espressamente la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. Il modulo va sottoscritto dal titolare della prestazione e deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Quando la delega è presentata contestualmente alla domanda di prestazione, la trasmissione all’Istituto è effettuata dal datore di lavoro.
Decorrenza della delega e obblighi di conservazione
Se la delega è presentata insieme alla domanda di prestazione, produce effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa. Il datore di lavoro che acquisisce la delega deve conservare, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega firmata e la copia del documento di identità, così da consentire eventuali verifiche da parte dell’INPS.
Nel caso di delega relativa a una prestazione già in essere, l’invio dei dati all’INPS deve avvenire in via telematica secondo le specifiche tecniche concordate con l’Istituto. L’Organizzazione sindacale deve trasmettere anche la delega in formato digitale e conservare l’originale firmato secondo le medesime regole. In tale ipotesi, la delega produce effetti dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione. La delega si rinnova tacitamente di anno in anno.
Revoca della delega
L’iscritto può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega; l’Istituto provvede all’elaborazione nel più breve tempo possibile. La convenzione ammette una sola delega per singola prestazione: se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, essa è efficace solo se preceduta dalla revoca della delega precedente. La revoca deve indicare l’Organizzazione sindacale revocata e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
Quando revoca e nuova delega sono acquisite contestualmente, l’Organizzazione sindacale deve trasmettere entrambe in formato digitale e conservarne gli originali, insieme alla copia del documento di identità, secondo le regole già richiamate. L’INPS comunica l’avvenuta acquisizione della revoca sia al soggetto che l’ha inviata sia all’Organizzazione sindacale revocata. La revoca esplica effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.
Misura del contributo e variazioni
La quota associativa da trattenere è pari all’1% della prestazione erogata ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, ed è uniforme per tutti gli iscritti. Ogni successiva variazione della misura deve essere comunicata dall’Organizzazione sindacale all’INPS - Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi - entro il 30 settembre. La variazione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo. La stessa Organizzazione sindacale si impegna inoltre a informare gli iscritti firmatari delle deleghe sulle modifiche intervenute.
Rapporti finanziari, spese e costi del servizio
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione, con gestione centralizzata tra Direzione generale e Organizzazione sindacale. I costi del servizio di riscossione, già fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, si applicano per questa convenzione dal 1° gennaio 2017 e risultano pari a 0,31 euro per la revoca delega cartacea residuale e a 0,04 euro per la gestione delega.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione sindacale. Quest’ultima esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante dai rapporti associativi; in particolare, nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità anche in relazione a pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione promossi da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture a essa associate, compresi quelli già in corso o già eseguiti alla data della convenzione. In caso di contenzioso giudiziario su questioni inerenti o connesse ai rapporti tra associati e organizzazione sindacale, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico se sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure a seguito della perdita dei requisiti prescritti dalla legge. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è BR. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sulle prestazioni ex art. 4 della legge n. 92/2012 per conto di FISTEL CISL, sono istituiti i conti GPA25661 per i contributi trattenuti sulle prestazioni pagate nell’anno in corso e GPA27661 per quelli relativi alle prestazioni pagate negli anni precedenti. Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle prestazioni pagate.
È inoltre istituito il conto GPA11661 per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato sono invece imputati al conto già in uso GPA35041. La movimentazione dei conti avviene tramite la procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni, mentre i rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Durata e rinnovo della convenzione
La convenzione, perfezionata il 13 settembre 2017 sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 116 del 7 luglio 2017, ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di perfezionamento. È rinnovabile per un ulteriore triennio, previa verifica dei requisiti e su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale, da presentare almeno 6 mesi prima della scadenza. È inoltre prevista la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o PEC.
Soggetti legittimati e funzione dell’INPS
Possono rilasciare la delega i titolari delle prestazioni ex art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, per autorizzare la trattenuta dei contributi sindacali a favore di FISTEL CISL sulle prestazioni erogate dall’INPS per conto del datore di lavoro. L’Istituto effettua la riscossione per le organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi e mette a disposizione canali telematici per consultare importo della quota trattenuta e sindacato destinatario.
Rilascio e trasmissione della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione telematica della delega all’INPS, utilizzando il modulo predisposto dall’Istituto. Il modulo deve indicare espressamente la misura del contributo e contenere le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; deve essere sottoscritto dal titolare della prestazione e accompagnato dagli estremi di un documento di identità valido. Quando la delega è presentata contestualmente alla domanda di prestazione, è trasmessa dal datore di lavoro all’INPS.
Decorrenza e conservazione della documentazione
Se la delega è presentata con la domanda di prestazione, produce effetti dalla decorrenza della prestazione stessa. Il datore di lavoro che la acquisisce deve conservare l’originale firmato e la copia del documento di identità, secondo le regole di conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione. Per deleghe relative a prestazioni già in essere, l’Organizzazione sindacale trasmette telematicamente i dati secondo le specifiche concordate con l’INPS e invia in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato; in tal caso la delega decorre dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione. La delega si rinnova tacitamente di anno in anno.
Revoca della delega
L’iscritto può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega; l’Istituto la elabora nel più breve tempo possibile. È ammessa una sola delega per singola prestazione: se perviene una nuova delega su una prestazione già coperta da altra delega, la nuova produce effetti solo se preceduta dalla revoca della delega esistente, con indicazione dell’organizzazione revocata e di un documento di identità valido. L’organizzazione che acquisisce revoca e nuova delega deve trasmettere in digitale entrambi gli atti e conservarne gli originali con la copia del documento. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.
Misura del contributo e variazioni
Il contributo associativo è fissato nella misura dell’1% della quota della prestazione erogata ex art. 4 della legge n. 92/2012 ed è uguale per tutti gli iscritti. Eventuali variazioni della misura devono essere comunicate all’INPS - Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi - entro il 30 settembre e decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’Organizzazione sindacale si impegna anche a informare gli iscritti firmatari delle deleghe sulle variazioni intervenute.
Rapporti finanziari, spese e costi del servizio
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto sono disciplinate dagli articoli 6 e 7 della convenzione, con adempimenti centralizzati tra Direzione generale e Organizzazione sindacale. I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono applicati dal 1° gennaio 2017 e comprendono: revoca delega cartacea residuale pari a 0,31 euro e gestione delega pari a 0,04 euro.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. La FISTEL CISL esonera l’Istituto da ogni responsabilità, incluso il caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, per le quali l’organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione e può sospendere l’efficacia del negozio giuridico in presenza di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, legittimi poteri statutari o perdita dei requisiti di legge. L’Istituto può anche recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato è BR. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25661 per i contributi trattenuti sulle prestazioni pagate nell’anno in corso e GPA27661 per quelli relativi a prestazioni pagate negli anni precedenti; entrambi sono movimentati dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione. È inoltre istituito il conto GPA11661 per il debito verso l’Organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento, mentre gli accreditamenti a favore del sindacato sono imputati al conto già in uso GPA35041. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti dalla Direzione generale.
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