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Circolare

Circolare numero 50 del 19-03-2018

L’articolo 1, commi 248 e 249, della legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di bilancio 2018), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 29-12-2017 - Supplemento Ordinario n. 62, ha previsto che l’assegno di natalità introdotto dall’articolo 1, commi 125-129, della legge n. 190/2014, c.d. bonus bebè, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. INDICE: Quadro normativo di riferimento. Principi generali Indicatore ISEE Requisiti del soggetto richiedente Affidamento temporaneo Termini di presentazione della domanda e decorrenza dell’assegno Misura e durata dell’assegno di natalità Pagamento dell’assegno Parto gemellare ed adozioni plurime Cause di decadenza Precisazioni: rinvio alle istruzioni contenute nelle circolari e messaggi INPS Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione Aspetti fiscali Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la disciplina dell’assegno di natalità per gli eventi del 2018, in continuità con la normativa già vigente per il triennio 2015-2017. Vengono confermati i requisiti soggettivi e ISEE, le modalità di domanda telematica, i termini di presentazione, la misura mensile di 80 o 160 euro, la durata massima di 12 mesi, i casi particolari (affidamento temporaneo, gemelli, adozioni plurime) e le cause di decadenza. Sono inoltre richiamati i limiti di spesa, il monitoraggio INPS, il trattamento fiscale e le istruzioni contabili per la gestione della prestazione.

Assegno di natalità (bonus bebè) per i nati/adottati/affidati nel 2018

Assegno di natalità per i nati, adottati o affidati nel 2018

La circolare definisce la disciplina applicabile all’assegno di natalità previsto dalla legge di bilancio 2018 per i figli nati, adottati o collocati in affido preadottivo nel periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018. Il provvedimento si colloca in continuità con l’assegno di natalità introdotto dalla legge n. 190/2014, che continua a valere per gli eventi verificatisi nel triennio 2015-2017, con durata massima triennale.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 1, comma 248, della L. 205/2017 estende il beneficio ai nati o adottati nel 2018, limitandone la durata al primo anno di età del minore o al primo anno di ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione o affido preadottivo. Il comma 249 stabilisce i relativi limiti di spesa. Per tutto quanto non diversamente previsto, la disciplina resta quella della L. 190/2014 e del D.P.C.M. 27 febbraio 2015, richiamati dalla circolare e dai precedenti messaggi e circolari INPS.

Requisiti economici e ISEE minorenni

La prestazione è riconosciuta solo se il nucleo familiare del richiedente dispone, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro. Ai fini del diritto e della misura dell’assegno, occorre utilizzare l’ISEE minorenni del bambino per il quale si chiede il beneficio, riportato nell’attestazione nella sezione relativa alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni.

Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, quando il genitore non convivente è componente attratta o aggiuntiva, l’ISEE minorenni può differire dall’ISEE ordinario. La circolare richiama, per i dettagli, la disciplina contenuta nella circolare n. 171/2014.

DSU e condizioni per la domanda

Per richiedere l’assegno è necessario presentare preventivamente una Dichiarazione Sostitutiva Unica secondo il D.P.C.M. n. 159/2013, includendo nel nucleo familiare anche i dati del figlio nato, adottato o in affido preadottivo per il quale si chiede il beneficio. La DSU consente il rilascio dell’attestazione ISEE minorenni e, quindi, la verifica del diritto e della misura della prestazione.

Non può essere utilizzata una DSU già presentata prima della nascita o dell’ingresso del minore in famiglia, anche se ancora valida. In mancanza di una DSU comprensiva del bambino, la domanda è respinta per "ISEE non reperito" e deve essere ripresentata dopo il deposito di una nuova DSU. La circolare precisa inoltre che la domanda, pur essendo normalmente unica, richiede il rinnovo della DSU per ciascun anno di spettanza del beneficio.

Le omissioni o difformità rilevate nell’attestazione ISEE dall’Agenzia delle Entrate comportano la sospensione dell’istruttoria o del pagamento; tali anomalie possono essere sanate tramite nuova DSU o idonea documentazione giustificativa.

Requisiti soggettivi del richiedente

La domanda può essere presentata dal genitore, anche affidatario, in possesso di:

  • cittadinanza italiana o comunitaria; per i cittadini extracomunitari si rinvia alle circolari INPS richiamate;
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il minore;
  • ISEE nei limiti previsti.

Tutti i requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda. Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante, ma i requisiti restano in capo al genitore minorenne o incapace.

Affidamento temporaneo

Se il minore è affidato temporaneamente a terzi ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.P.C.M. 27 febbraio 2015, la domanda può essere presentata dall’affidatario, anche in luogo del genitore naturale o adottivo. L’assegno è riconosciuto per affidamenti disposti presso una famiglia o una persona singola.

In tale ipotesi, la prestazione resta comunque collegata all’evento principale che dà diritto al beneficio: la nascita, l’adozione o l’affido preadottivo del minore, che devono rientrare nell’anno 2018.

Termine di presentazione e decorrenza

La domanda va presentata telematicamente, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018. Il termine ordinario è di 90 giorni:

  • dalla nascita del figlio;
  • dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare in caso di adozione;
  • dalla data di ingresso in famiglia a seguito di affido preadottivo.

Se la domanda è presentata nei termini, la prestazione decorre dal giorno della nascita o dell’ingresso in famiglia. Se è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Per il minore affidato temporaneamente, il termine di 90 giorni decorre dal provvedimento del giudice o dal provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare; in tal caso la prestazione decorre dal mese di emanazione del provvedimento di affido, se sussistono tutti i requisiti.

Il computo del termine segue l’art. 2963 c.c.: si applica il calendario comune, non si considera il giorno iniziale e, se la scadenza cade in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo.

Modalità di presentazione e modello SR163

La domanda deve essere accompagnata dal modello SR163, "Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito", salvo che tale modello sia già stato acquisito dall’INPS per altre prestazioni. Il modello può essere trasmesso:

  • tramite allegazione in procedura con la funzione di gestione allegati;
  • via PEC alla struttura INPS territorialmente competente;
  • via posta elettronica ordinaria, con allegata copia di un documento d’identità in corso di validità;
  • con consegna a mano o invio in originale alla struttura competente, allegando copia del documento di identità.

Se il modello è mancante, incompleto o incongruente, la domanda viene posta in stato di sospensione.

Misura e durata della prestazione

L’importo annuo dell’assegno dipende dall’ISEE minorenni:

  • 960 euro annui, pari a 80 euro mensili, se l’ISEE non supera 25.000 euro;
  • 1.920 euro annui, pari a 160 euro mensili, se l’ISEE non supera 7.000 euro.

Per gli eventi del 2018 la durata massima è di 12 mensilità. La circolare distingue tale regime da quello della L. 190/2014, applicabile agli eventi 2015-2017, per i quali l’assegno può essere corrisposto fino a 36 mensilità.

Pagamento mensile

L’INPS paga il beneficio in rate mensili, in base alla modalità indicata dal richiedente nella domanda, come conto corrente o bonifico domiciliato. Eventuali modifiche della modalità di pagamento richiedono il modello SR163.

Se la domanda è presentata nei termini, il primo pagamento comprende anche le mensilità maturate fino a quel momento.

Parto gemellare, adozioni plurime e affidamenti plurimi

In caso di parto gemellare o di adozione plurima occorre presentare un’autonoma domanda per ciascun figlio. Dopo l’invio della prima domanda, il sistema consente di inserire le successive tramite il pulsante "NUOVA DOMANDA", che precarica alcune informazioni già inserite. Le stesse modalità valgono per gli affidamenti plurimi.

Cause di decadenza

L’erogazione cessa nei seguenti casi:

  • compimento di un anno di età del minore;
  • compimento di un anno dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o affido preadottivo;
  • raggiungimento della maggiore età del figlio adottato;
  • perdita di uno dei requisiti del richiedente, come trasferimento di residenza all’estero, perdita della cittadinanza o ISEE superiore a 25.000 euro;
  • provvedimento negativo del giudice che faccia venir meno l’affidamento preadottivo;
  • revoca dell’adozione;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
  • affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.

L’INPS interrompe l’erogazione dal mese successivo alla conoscenza dell’evento che determina la decadenza. Il beneficiario è tenuto a comunicare immediatamente tali circostanze all’Istituto. La decadenza del primo richiedente non impedisce che un diverso soggetto, se in possesso dei requisiti, presenti una nuova domanda nei termini ordinari.

Limiti di spesa, monitoraggio e copertura finanziaria

Per gli eventi del 2018 la legge n. 205/2017 fissa limiti di spesa pari a 185 milioni di euro per il 2018 e 218 milioni di euro per il 2019. L’INPS deve monitorare l’onere e trasmettere relazioni mensili ai Ministeri competenti per evitare scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Trattamento fiscale

L’assegno di natalità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, in applicazione della previsione già contenuta nella L. 190/2014 e richiamata come applicabile anche al regime introdotto dalla L. 205/2017.

Istruzioni contabili

La circolare fornisce le istruzioni contabili per l’imputazione dell’onere a carico del Bilancio dello Stato, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAT. Vengono istituiti i conti:

  • GAT30214, per l’assegno di natalità;
  • GAT10214, per i debiti relativi alla prestazione.

La liquidazione avviene con scrittura contabile GAT30214 a GAT10214; il lotto di pagamento genera il conto di interferenza GPA55170, con successiva chiusura del debito tramite operazione tipizzata "NP". I riaccrediti per pagamenti non andati a buon fine confluiscono nel conto GPA10031 con codice bilancio 3176. Per i recuperi si istituisce il conto GAT24214 e il codice bilancio 1153; eventuali partite creditorie di fine esercizio sono imputate al conto GAT00030 secondo la procedura di recupero crediti aggiornata. I rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri sono definiti dalla Direzione generale.

Richiamo alle istruzioni precedenti

Per gli aspetti non espressamente disciplinati, la circolare rinvia alle circolari n. 93/2015 e n. 214/2016 e ai messaggi n. 4845/2015, n. 5145/2015, n. 261/2017, n. 1806/2017, n. 4255/2016 e n. 4476/2017. Rimangono ferme, per l’assegno di natalità della L. 190/2014, le istruzioni contabili già fornite con la circolare n. 93/2015 e con il messaggio n. 5981/2015.

Punti principali

Quadro normativo e continuità con la disciplina precedente

La legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 248 e 249, L. 205/2017) riconosce l’assegno di natalità ai figli nati o adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, con durata massima di un anno. Per gli eventi 2015-2017 continua ad applicarsi la disciplina della L. 190/2014, che prevede una durata massima triennale. Salvo la diversa finestra temporale, la durata e i limiti di spesa, restano applicabili le regole della normativa precedente e del D.P.C.M. 27 febbraio 2015.

Requisito ISEE e presentazione della DSU

La prestazione spetta solo con ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 25.000 euro, da verificare al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio. È necessaria una DSU che includa il figlio per il quale si chiede l’assegno; non è utilizzabile una DSU presentata prima della nascita o dell’ingresso del minore in famiglia. La domanda senza una DSU comprensiva del minore è respinta per ISEE non reperito. In presenza di omissioni o difformità nell’attestazione ISEE, l’istruttoria o il pagamento sono sospesi fino a regolarizzazione.

Requisiti del richiedente e casi particolari

Può presentare domanda il genitore, anche affidatario, purché in possesso di cittadinanza italiana o comunitaria, residenza in Italia, convivenza con il minore e ISEE nei limiti previsti. I requisiti devono sussistere alla data della domanda. Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante, fermo restando che i requisiti devono appartenere al genitore minorenne o incapace. È prevista inoltre la possibilità di domanda da parte dell’affidatario in caso di affidamento temporaneo.

Domanda, termini e decorrenza

La domanda si presenta telematicamente una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel 2018. Il termine ordinario è di 90 giorni dall’evento; se rispettato, la prestazione decorre dalla nascita o dall’ingresso in famiglia. Se la domanda è tardiva, l’assegno decorre dal mese di presentazione. Per l’affidamento temporaneo, il termine di 90 giorni decorre dal provvedimento del giudice o dal provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. La domanda deve essere corredata dal modello SR163, salvo che sia già stato presentato per altre prestazioni.

Importi, durata e pagamento

L’importo annuo è pari a 960 euro, ossia 80 euro al mese, con ISEE minorenni fino a 25.000 euro, oppure a 1.920 euro, ossia 160 euro al mese, con ISEE minorenni fino a 7.000 euro. Per gli eventi del 2018 la durata massima è di 12 mensilità; per gli eventi 2015-2017 resta invece la durata fino a 36 mensilità. Il pagamento avviene in rate mensili, con le modalità indicate in domanda.

Casi particolari: gemelli, adozioni plurime e affidamenti plurimi

In caso di parto gemellare o adozione plurima occorre presentare una domanda autonoma per ciascun figlio; la procedura consente di inserire domande successive tramite il comando "NUOVA DOMANDA". Le stesse modalità valgono per gli affidamenti plurimi.

Cause di decadenza e cessazione del beneficio

L’assegno cessa al compimento di un anno di età del minore o di un anno dall’ingresso in famiglia, al raggiungimento della maggiore età del figlio adottato, o se vengono meno i requisiti del richiedente, ad esempio per trasferimento all’estero, perdita della cittadinanza, superamento della soglia ISEE, provvedimenti negativi sul preadottivo, revoca dell’adozione, decadenza dalla responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo al genitore non richiedente o affidamento a soggetto diverso. L’INPS interrompe l’erogazione dal mese successivo alla conoscenza dell’evento e il beneficiario deve comunicarlo immediatamente.

Copertura finanziaria, monitoraggio, fiscalità e contabilità

Per gli eventi del 2018 sono fissati limiti di spesa pari a 185 milioni di euro per il 2018 e 218 milioni di euro per il 2019. L’INPS effettua il monitoraggio e trasmette relazioni mensili ai Ministeri competenti. L’assegno non concorre alla formazione del reddito imponibile. La circolare detta infine le istruzioni contabili, con nuovi conti e codici bilancio per rilevazione dell’onere, pagamenti, riaccrediti e recuperi, e conferma le istruzioni già vigenti per la disciplina 2015-2017.

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