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Circolare

Circolare numero 51 del 23-03-2018

Con la presente circolare si forniscono indicazioni circa la natura giuridica e la conseguente classificazione, ai fini previdenziali e assistenziali, dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS), nelle sue articolazioni nazionale, regionali, provinciali e comunali. La circolare contiene, inoltre, le istruzioni in ordine alle operazioni di variazione di inquadramento da effettuare. INDICE 1. Natura giuridica dell’AVIS 2. Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali. Adempimenti delle Strutture territoriali 3. Obblighi contributivi

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che l’AVIS nazionale e le sue articolazioni territoriali con personalità giuridica non sono più qualificabili come enti pubblici, ma come soggetti di natura privata. Di conseguenza devono essere riclassificate nel settore terziario, con decorrenza dal periodo di paga successivo alla pubblicazione della circolare. Sono inoltre riepilogati gli obblighi contributivi applicabili, comprese le aliquote ordinarie e quelle relative al Fondo di integrazione salariale, con richiamo alla possibile esenzione CUAF a domanda.

Riclassificazione AVIS da ente pubblico a soggetto privatistico e relativi obblighi contributivi

Natura giuridica dell’AVIS e conseguenze contributive

La circolare affronta la qualificazione giuridica dell’AVIS nazionale e delle sue articolazioni territoriali, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità. Il documento chiarisce che tali enti, pur operando nel campo dell’assistenza e della beneficenza con finalità socialmente rilevanti, non possono più essere ricondotti alla categoria degli enti pubblici e devono essere considerati soggetti di natura privatistica.

Evoluzione del quadro giurisprudenziale

In passato, l’AVIS nazionale era stata considerata ente pubblico anche sulla base di pronunce dei giudici ordinari e amministrativi. In coerenza con tale impostazione, con il messaggio n. 46791 del 20 aprile 1988 l’Istituto aveva qualificato l’AVIS, a livello nazionale e territoriale, come "Ente pubblico non economico", inquadrandola nel settore "Enti non soggetti alla disciplina degli assegni familiari", con c.s.c. 2.01.01.

La circolare evidenzia però che la successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione ha mutato orientamento. La Suprema Corte ha affermato che la natura pubblica di un ente non dipende in modo decisivo dalla coincidenza dei suoi scopi con quelli dello Stato, poiché anche una persona giuridica privata può perseguire finalità pubbliche. Nel caso dell’AVIS non emerge, secondo tale impostazione, una collocazione ordinamentale speciale né un regime giuridico che conferisca poteri o prerogative di diritto pubblico. Ne deriva l’esclusione dell’AVIS nazionale e delle articolazioni territoriali dotate di personalità giuridica dalla categoria degli enti pubblici.

Riconoscimento della natura privatistica

La circolare richiama anche il percorso statutario dell’associazione. Dopo la modifica statutaria del 1970, approvata con D.P.R. n. 467 del 27 marzo 1974, l’AVIS ha adottato il 17 maggio 2003 un nuovo statuto associativo, approvato con decreto del Ministero della Salute del 13 febbraio 2004, nel quale viene ribadita la personalità giuridica di diritto privato ai sensi della legge 20 febbraio 1950, n. 49. Tale approvazione è avvenuta anche alla luce del parere n. 4709 del 17 dicembre 2003 del Consiglio di Stato.

Riclassificazione ai fini previdenziali e assistenziali

Sulla base del nuovo orientamento giurisprudenziale, la circolare dispone che l’AVIS nazionale e le strutture territoriali dotate di personalità giuridica devono essere riclassificate ai sensi dell’articolo 49 della legge n. 88/1989. Le sedi territorialmente competenti dell’Istituto devono quindi collocare tali posizioni nel settore terziario, con:

  • c.s.c. 70706;
  • codice Ateco2007 88.99.00;
  • c.a. 0J (Fondo di integrazione salariale).

La variazione dell’inquadramento ha effetto ex nunc, cioè dal periodo di paga successivo alla data di pubblicazione della circolare, in applicazione dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995.

Obblighi contributivi applicabili

A seguito della riclassificazione, alle AVIS si applicano gli obblighi contributivi propri del settore terziario. La circolare riepiloga le aliquote dovute per le principali assicurazioni e contribuzioni, e in particolare:

  • IVS datore di lavoro: 33,00%, di cui 9,19% a carico del lavoratore;
  • NASpI contributo ordinario: 1,31%;
  • NASpI contributo ex articolo 25, legge n. 845/1978: 0,30%;
  • Fondo Garanzia TFR: 0,20%;
  • CUAF: 0,68%;
  • maternità: 0,24%;
  • malattia: 2,44%;
  • FIS per aziende oltre 5 fino a 15 dipendenti: 0,45%, di cui 0,15% a carico del dipendente;
  • FIS per aziende oltre 15 dipendenti: 0,65%, di cui 0,217% a carico del dipendente.

CUAF ed esenzione a domanda

Per la contribuzione CUAF, la circolare richiama l’articolo 49, comma 2, della legge n. 88/1989. Le associazioni senza fini di lucro classificabili nel settore "attività varie" possono essere esentate dalla contribuzione su domanda, purché garantiscano ai dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.

Fondo di Integrazione Salariale

Infine, viene ricordato che il finanziamento del Fondo di Integrazione Salariale varia in funzione della dimensione aziendale, secondo quanto già illustrato nella circolare n. 176/2016. Le aliquote indicate sono pari allo 0,45% per i datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti e allo 0,65% per quelli con più di 15 dipendenti.

Punti principali

Natura giuridica dell’AVIS

La circolare ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale sulla natura dell’AVIS, evidenziando che, dopo un precedente orientamento che ne aveva riconosciuto la natura di ente pubblico non economico, la Corte di Cassazione ha consolidato una diversa impostazione. L’AVIS nazionale e le strutture territoriali dotate di personalità giuridica vengono qualificate come soggetti di diritto privato, non essendo assistite da un regime speciale che attribuisca poteri o prerogative di diritto pubblico.

Riclassificazione previdenziale e assistenziale

In ragione della natura privatistica dell’AVIS, le strutture territorialmente competenti dell’Istituto devono riclassificare le posizioni dell’AVIS nazionale e delle AVIS locali ai sensi dell’articolo 49 della legge n. 88/1989. La riclassificazione avviene nel settore terziario, con c.s.c. 70706, codice Ateco2007 88.99.00 e c.a. 0J (Fondo d’integrazione salariale).

Decorrenza della variazione

La variazione dell’inquadramento ha efficacia ex nunc, cioè dal periodo di paga successivo alla data di pubblicazione della circolare, in applicazione dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995.

Obblighi contributivi applicabili

Alle AVIS si applicano gli obblighi contributivi propri del settore terziario. La circolare riepiloga le aliquote per IVS, NASpI, Fondo Garanzia TFR, CUAF, maternità, malattia e Fondo di integrazione salariale, distinguendo quest’ultimo in base alla dimensione aziendale. Viene inoltre ricordato che la contribuzione è quella tipica del settore di appartenenza, con riflessi anche sull’assetto complessivo della contribuzione dovuta.

Contribuzione CUAF e possibile esenzione

Per la CUAF si richiama l’articolo 49, comma 2, della legge n. 88/1989: le associazioni senza fini di lucro classificabili nel settore "attività varie" possono essere esentate dalla contribuzione a domanda, purché assicurino ai dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli di legge.

Fondo di Integrazione Salariale

Per il finanziamento del FIS la circolare indica due fasce contributive: 0,45% per i datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti, e 0,65% per quelli con più di 15 dipendenti. Per la prima fascia è indicata una quota dello 0,15% a carico del dipendente, mentre per la seconda una quota dello 0,217% a carico del dipendente.

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