Circolare numero 48 del 19-03-2018
Il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 3 del 2 gennaio 2018, pubblicato in data 26 gennaio 2018, e rettificato dal decreto direttoriale n. 83 del 5 marzo 2018, prevede un nuovo incentivo per l’assunzione di giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse specificamente stanziate. L’agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. INDICE PREMESSA 1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio 2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo 3. Ambito territoriale di ammissione all’incentivo e importi stanziati 4. Rapporti incentivati 5. Assetto e misura dell’incentivo 5.1 Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante 6. Condizioni di spettanza dell’incentivo 7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato 7.1 L’incremento occupazionale netto 8. Coordinamento con altri incentivi 8.1 Cumulabilità con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 9. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro 10. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze 11. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione NEET 12. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’Incentivo Occupazione NEET in cumulo con l’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018 13. Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG 14. Datori di lavoro UniEmens sezione . Compilazione della dichiarazione contributiva 15. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la disciplina dell’incentivo "Occupazione NEET" introdotto dal decreto direttoriale ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 e le relative istruzioni operative INPS. L’agevolazione è destinata ai datori di lavoro privati che assumono, nel 2018, giovani NEET tra 16 e 29 anni aderenti a Garanzia Giovani, con regole specifiche su rapporti agevolati, misura del beneficio, condizioni di spettanza, compatibilità con gli aiuti di Stato e cumulabilità con l’esonero giovani della legge di bilancio 2018. La circolare disciplina inoltre il procedimento di prenotazione e conferma telematica, le modalità di esposizione in UniEmens, DMAG e ListaPosPA, nonché le istruzioni contabili.
Incentivo Occupazione NEET per assunzioni di giovani NEET aderenti a Garanzia Giovani
Incentivo Occupazione NEET per giovani NEET aderenti a Garanzia Giovani
La circolare dell’INPS illustra la disciplina dell’incentivo occupazionale introdotto dal decreto direttoriale ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018, destinato a favorire l’assunzione di giovani NEET aderenti al Programma Garanzia Giovani. Il documento fornisce sia la ricostruzione normativa dell’agevolazione sia le indicazioni operative per la richiesta, la fruizione e la contabilizzazione del beneficio.
Ambito soggettivo e requisiti dei lavoratori
Possono accedere all’incentivo tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, purché l’assunzione non sia dovuta in forza di un obbligo legale o contrattuale. L’agevolazione spetta per l’assunzione di giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani, di età compresa tra 16 e 29 anni, non inseriti in un percorso di studio o formazione; per i minori di 18 anni è richiesto l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione.
Ambito territoriale, periodo di validità e risorse
L’incentivo opera per le assunzioni effettuate in tutto il territorio nazionale, con esclusione della Provincia Autonoma di Bolzano. Il beneficio è riconoscibile per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse stanziate pari a 100 milioni di euro. Se la sede di lavoro viene trasferita fuori dalle aree ammesse, l’agevolazione cessa dal mese di paga successivo al trasferimento.
Rapporti incentivati ed esclusioni
Sono agevolabili le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, i rapporti di apprendistato professionalizzante e i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. Il beneficio spetta sia per rapporti full time sia part time.
Sono invece esclusi:
- il lavoro domestico;
- il lavoro intermittente;
- le prestazioni di lavoro occasionale;
- l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- l’apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine.
La circolare precisa anche che, in caso di assunzione a tempo indeterminato in somministrazione, l’esonero spetta per la somministrazione a tempo indeterminato e per quella a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi di attesa tra un’assegnazione e l’altra. Lo stesso lavoratore può beneficiare dell’incentivo una sola volta.
Misura dell’agevolazione e durata della fruizione
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, entro il limite massimo di 8.060 euro annui. Il massimale è riparametrato in 12 quote mensili, pari a 671,66 euro al mese, e per i rapporti iniziati o cessati nel corso del mese va ulteriormente proporzionato, assumendo il parametro giornaliero di 21,66 euro.
Per i rapporti a tempo parziale il massimale è ridotto in proporzione all’orario di lavoro. La fruizione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 29 febbraio 2020. In caso di sospensione del rapporto per maternità, il godimento può essere differito, ma sempre nel rispetto del termine finale perentorio.
Apprendistato professionalizzante
Per l’apprendistato professionalizzante l’incentivo è riconoscibile solo durante il periodo formativo. Se il periodo formativo ha durata pari o superiore a 12 mesi, l’importo è quello pieno previsto per il lavoro a tempo indeterminato. Se invece la durata iniziale è inferiore a 12 mesi, il beneficio va ridotto proporzionalmente. Non spetta alcun incentivo per il periodo di mantenimento in servizio successivo alla formazione.
Condizioni generali e principi ostativi
La spettanza dell’incentivo è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, cioè:
- regolarità degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto dei contratti collettivi nazionali, territoriali, regionali o aziendali stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Si applicano inoltre i principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 150/2015. In particolare, l’incentivo non spetta se:
- l’assunzione dà esecuzione a un obbligo preesistente di legge o contrattuale, anche in somministrazione;
- è violato un diritto di precedenza alla riassunzione;
- presso il datore di lavoro o l’utilizzatore sono in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione, salvo casi di assunzione in livelli o unità produttive diverse;
- l’assunzione riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da datori con rapporti di controllo o collegamento;
- la comunicazione obbligatoria è inviata tardivamente, con perdita della quota di incentivo riferita al periodo antecedente la comunicazione.
La circolare richiama anche esempi di obblighi assunzionali che escludono il beneficio, tra cui i diritti di precedenza previsti dalla legge n. 264/1949, dall’art. 24 del d.lgs. n. 81/2015 e dall’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, oltre alle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva in caso di cambio appalto.
Aiuti di Stato e incremento occupazionale netto
L’incentivo può essere fruito nel regime de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, oppure oltre tali limiti alle condizioni previste dall’art. 7 del decreto direttoriale. In tale secondo caso occorre:
- un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti;
- per i lavoratori tra 25 e 29 anni, uno dei requisiti ulteriori previsti dal decreto, ossia assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, mancanza di diploma o qualifica professionale, completamento della formazione a tempo pieno da non più di due anni senza primo impiego, oppure assunzione in professioni o settori con significativa disparità uomo-donna.
L’incremento occupazionale è misurato in ULA e va valutato sull’intera impresa, non sulla singola unità produttiva. Deve essere verificato concretamente nei 12 mesi successivi all’assunzione: se al termine del periodo l’incremento risulta effettivo, le quote già godute si consolidano; in caso contrario, il beneficio deve essere restituito. La circolare chiarisce che il mancato incremento non impedisce il beneficio se la vacanza di posto dipende da dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa.
Cumulabilità con l’esonero per l’occupazione giovanile stabile
La misura è cumulabile con l’esonero contributivo strutturale introdotto dalla legge n. 205/2017 per l’occupazione giovanile stabile. In tal caso l’incentivo NEET opera sulla contribuzione residua non coperta dall’altro esonero, fino alla capienza massima complessiva prevista. La circolare indica che, in cumulo, il massimale annuo residuo per il NEET è pari a 5.060 euro, con limite mensile di 421,66 euro e, per i rapporti avviati o cessati nel mese, di 13,60 euro al giorno.
Sono riportati esempi applicativi per contribuzioni mensili di 400, 600 e 800 euro, al fine di chiarire la ripartizione del beneficio tra esonero della legge di bilancio 2018 e incentivo Occupazione NEET.
Procedura di ammissione e prenotazione delle risorse
Per ottenere il beneficio il datore di lavoro deve presentare all’INPS una domanda preliminare tramite il modulo on-line "NEET" disponibile nell’applicazione DiResCo. Nella domanda devono essere indicati:
- il lavoratore interessato;
- la regione e la provincia di svolgimento della prestazione;
- la retribuzione mensile media, comprensiva di tredicesima e quattordicesima;
- l’aliquota contributiva datoriale sgravabile;
- l’eventuale volontà di cumulare l’incentivo con l’esonero della legge n. 205/2017.
L’INPS consulta gli archivi ANPAL, verifica la sussistenza dei requisiti, calcola l’importo, controlla la copertura finanziaria e prenota le risorse. La prenotazione non accolta per carenza di fondi resta valida per 30 giorni; se si liberano risorse, viene accolta automaticamente, altrimenti decade. Analogo termine di 30 giorni si applica se il giovane risulta registrato a Garanzia Giovani ma non ancora preso in carico dalla struttura competente: l’ANPAL attiva la Regione e, se necessario, procede alla presa in carico centralizzata con autodichiarazione del giovane.
Una volta accolta la prenotazione, il datore di lavoro deve confermare l’assunzione entro 10 giorni di calendario. La mancata conferma comporta decadenza dalla prenotazione, ferma restando la possibilità di presentare una nuova domanda. La circolare raccomanda la massima coerenza tra i dati dell’istanza INPS e le comunicazioni obbligatorie Unilav/Unisomm, con particolare riguardo a codice fiscale del datore, tipologia contrattuale e codice fiscale del lavoratore.
Fruizione del beneficio e controlli
Dopo l’accantonamento definitivo delle risorse, l’incentivo può essere fruito in 12 quote mensili, salvo l’ipotesi dell’apprendistato con periodo formativo inferiore a 12 mesi. Il recupero avviene tramite conguaglio nelle denunce contributive UniEmens, ListaPosPA o DMAG, senza imputare l’agevolazione a contribuzione non esonerabile. In ogni caso, INPS, ANPAL e Ispettorato nazionale del lavoro possono svolgere i controlli di rispettiva competenza.
Regole di esposizione per i datori privati e per il cumulo in UniEmens
Per i datori di lavoro privati autorizzati, la circolare distingue le modalità di esposizione in UniEmens a seconda che l’incentivo sia fruito:
- nel solo regime de minimis;
- oltre i limiti de minimis;
- in cumulo con l’esonero della legge n. 205/2017, sia nel regime de minimis sia oltre tali limiti.
Sono previsti codici tipo incentivo distinti e codici di conguaglio dedicati per i mesi correnti e per gli arretrati di gennaio, febbraio e marzo 2018. Le istruzioni precisano che i recuperi degli arretrati possono essere esposti solo nei flussi di competenza aprile, maggio e giugno 2018. Per correzioni e importi non conguagliati si utilizza la procedura di regolarizzazione UniEmens/Vig.
La circolare disciplina anche il caso di passaggio del lavoratore a seguito di cessione individuale del contratto o trasferimento d’azienda: previo controllo di legittimità, il datore subentrante espone il lavoratore con il codice di assunzione 2T e il relativo riferimento alla precedente posizione contributiva; il cedente utilizza il corrispondente codice di cessazione 2T.
Istruzioni per i datori agricoli e per la Gestione Pubblica
Per i datori di lavoro agricoli, la prenotazione avviene tramite DiResCo indicando la retribuzione lorda mensile media e l’aliquota contributiva a carico del datore al netto delle riduzioni per zone svantaggiate o montane. Dopo l’ammissione al beneficio, l’incentivo decorre dalla denuncia DMAG del II trimestre 2018. Viene istituito il codice di autorizzazione NT, attribuito automaticamente e verificabile nel Cassetto previdenziale aziende agricole.
Le denunce DMAG principali o sostitutive devono riportare il tipo retribuzione Y, il codice NT e l’importo del bonus autorizzato riparametrato su base mensile. L’INPS calcola poi l’importo effettivo del beneficio in sede di tariffazione sulla base delle retribuzioni effettivamente dichiarate. Per i periodi pregressi già denunciati nel I trimestre 2018 è ammessa la DMAG di variazione.
Per i datori iscritti alla Gestione Pubblica, la circolare distingue la modalità di esposizione in ListaPosPA per il solo incentivo NEET e per il cumulo con l’esonero della legge n. 205/2017. Anche in questo caso i dati devono essere valorizzati con specifici codici e con indicazione dell’anno, del mese e dell’importo del contributo sgravato. L’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici e le variazioni devono essere comunicate con l’elemento V1_PeriodoPrecedente, codice causale variazione 5.
Contabilizzazione
Per la rilevazione contabile dell’incentivo sono istituiti, nell’ambito della gestione GAW, due conti distinti: uno per l’incentivo fruito nel rispetto del regime de minimis, anche in cumulo con l’esonero giovani, e uno per l’incentivo fruito oltre i limiti de minimis, sempre anche in cumulo. I conti recepiscono i conguagli correnti e gli arretrati indicati nei flussi UniEmens e nel DM2013 virtuale. Per gli oneri relativi ai datori agricoli, le istruzioni contabili vengono demandate agli adeguamenti della procedura conferente. La Direzione generale cura i rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri dell’incentivo.
Punti principali
Soggetti beneficiari e lavoratori agevolati
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, purché l’assunzione non costituisca mero adempimento di un obbligo legale o contrattuale. L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani aderenti al Programma Garanzia Giovani, di età compresa tra 16 e 29 anni, non inseriti in percorsi di studio o formazione; se minorenni, devono avere assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione.
Ambito di applicazione, durata e rapporti incentivati
L’agevolazione riguarda le assunzioni effettuate nel territorio nazionale, esclusa la Provincia Autonoma di Bolzano, e si applica alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Sono incentivati i rapporti a tempo indeterminato, anche in somministrazione, l’apprendistato professionalizzante e i rapporti subordinati in cooperative di lavoro; sono esclusi lavoro domestico, lavoro intermittente, prestazioni occasionali, apprendistati per qualifica/diploma/alta formazione e ricerca, nonché le trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato.
Misura dell’incentivo e limiti economici
Il beneficio consiste nell’esonero dalla contribuzione previdenziale datoriale, esclusi i premi e contributi INAIL, fino a 8.060 euro annui, riparametrati su base mensile per 12 mensilità. Il massimale mensile ordinario è pari a 671,66 euro; per rapporti iniziati o cessati nel mese, il limite giornaliero è pari a 21,66 euro. Per il part-time il massimale va ridotto proporzionalmente. Il beneficio va fruito, a pena di decadenza, entro il 29 febbraio 2020; per la sospensione per maternità è ammesso il differimento, ma non oltre tale termine.
Apprendistato professionalizzante
Per l’apprendistato professionalizzante l’incentivo spetta solo durante il periodo formativo. Se il periodo formativo è pari o superiore a 12 mesi, il bonus è pari a quello previsto per il tempo indeterminato; se è inferiore, l’importo va ridotto proporzionalmente. Non spetta alcun beneficio per il periodo di mantenimento in servizio successivo al periodo formativo.
Condizioni di spettanza e cause ostative
La fruizione richiede regolarità contributiva, rispetto delle norme a tutela del lavoro e applicazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative. Si applicano inoltre i principi generali dell’art. 31 del d.lgs. n. 150/2015: nessun incentivo se l’assunzione è obbligo preesistente, viola diritti di precedenza, avviene in presenza di sospensioni per crisi/riorganizzazione, riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da datori collegati o se vi è tardiva comunicazione telematica.
Aiuti di Stato e incremento occupazionale netto
L’incentivo è fruibile nel regime de minimis oppure, in alternativa, oltre tali limiti se ricorrono le condizioni dell’art. 7 del decreto: incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti e, per i lavoratori 25-29 anni, ulteriori requisiti soggettivi (assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, mancanza di titolo di istruzione secondaria o professionale, primo impiego non ancora ottenuto, oppure assunzione in settori/professioni con forte disparità uomo-donna). L’incremento si valuta in ULA sull’intera impresa e va verificato concretamente nei 12 mesi successivi all’assunzione.
Cumulabilità con l’esonero giovani della legge n. 205/2017
L’incentivo NEET è cumulabile con l’esonero contributivo per l’occupazione giovanile stabile introdotto dalla legge di bilancio 2018. Nel cumulo, l’incentivo NEET opera sulla quota residua di contribuzione non già coperta dall’altro esonero, entro il limite annuo massimo di 5.060 euro e nel rispetto dei massimali mensili riparametrati. La circolare fornisce esempi numerici per contribuzioni mensili di 400, 600 e 800 euro.
Procedura di prenotazione e conferma
Il datore di lavoro deve presentare all’INPS una domanda preliminare tramite il modulo on-line "NEET" nell’applicazione DiResCo, indicando lavoratore, luogo di lavoro, retribuzione media mensile, aliquota contributiva sgravabile e l’eventuale cumulo con l’esonero della legge n. 205/2017. L’INPS verifica i dati ANPAL, calcola l’importo, controlla la capienza finanziaria e prenota le risorse. Se la prenotazione non è immediatamente accolta per mancanza di fondi o per mancata presa in carico del giovane, resta valida per 30 giorni. In caso di accoglimento, entro 10 giorni il datore deve confermare l’assunzione, altrimenti la prenotazione decade.
Modalità di esposizione in UniEmens, DMAG e ListaPosPA
Per i datori privati l’incentivo si espone in UniEmens dal flusso di competenza aprile 2018 con specifici codici tipo incentivo e codici di conguaglio, distinti tra regime de minimis, oltre de minimis e cumulo con l’esonero giovani. Per i datori agricoli l’agevolazione si gestisce tramite DMAG, con codice di autorizzazione NT e indicazione del bonus autorizzato. Per la Gestione Pubblica l’esonero si espone in ListaPosPA, con codici differenziati per regime de minimis, oltre de minimis e cumulo. Sono previste regole specifiche per recuperi degli arretrati di gennaio-marzo 2018, regolarizzazioni, variazioni e passaggi di lavoratore tra datori di lavoro.
Contabilizzazione
La circolare istituisce specifici conti contabili nella gestione GAW per registrare gli oneri dell’incentivo sia nel caso di fruizione autonoma sia in cumulo con l’esonero della legge n. 205/2017. I conti sono distinti in base al regime de minimis o oltre de minimis e recepiscono anche gli importi relativi ai conguagli correnti e agli arretrati. Per il comparto agricolo le istruzioni contabili sono demandate agli adeguamenti della procedura conferente.
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