Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 53 del 23-03-2018

Si forniscono le indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione Italiana delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (CONFIMPRESAITALIA) dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti INDICE 1. Modalità di riscossione 2. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa 3. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa 4. Costi 5. Clausola di salvaguardia 6. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 7. Durata e recesso 8. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 15 gennaio 2018 tra INPS e CONFIMPRESAITALIA per la riscossione, unitamente ai contributi obbligatori, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti artigiani e commercianti. Vengono disciplinate le modalità di riscossione, la gestione e revoca delle deleghe, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, la durata della convenzione e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti. Sono inoltre richiamati gli obblighi in materia di protezione dei dati personali e le condizioni per rinnovo e recesso.

Convenzione INPS-CONFIMPRESAITALIA per la riscossione dei contributi associativi

Convenzione INPS-CONFIMPRESAITALIA per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà conto della convenzione stipulata il 15 gennaio 2018 tra INPS e Confederazione Italiana delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (CONFIMPRESAITALIA), sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015. L’accordo disciplina la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, e chiarisce modalità operative, deleghe, revoche, oneri economici, responsabilità, durata e aspetti contabili.

Modalità di riscossione

L’INPS provvede alla riscossione del contributo associativo in favore delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale, secondo le modalità e con la periodicità previste dall’articolo 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche e integrazioni.

Sull’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti vengono evidenziati:

  • l’ammontare della quota associativa;
  • l’associazione destinataria.

I dati sono consultabili dal contribuente nel "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti", nella sezione "Posizione Assicurativa" > "Dati del modello F24" e nella sezione "Comunicazione bidirezionale" > "Modelli F24". La circolare precisa inoltre che la riscossione congiunta con i contributi obbligatori non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva da parte dell’Istituto.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’associazione sindacale, sotto la propria responsabilità, trasmette all’INPS - Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi - i flussi telematici contenenti:

  • i dati identificativi dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione del contributo, sulla base delle deleghe ricevute;
  • i nominativi dei soggetti per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e del 12 febbraio dell’anno stesso.

Parallelamente, l’associazione presenta alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe alla riscossione, ciascuna:

  • sottoscritta dal singolo associato;
  • corredata da copia di un valido documento d’identità.

Le scadenze indicate sono:

  • 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente;
  • 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno corrente.

La delega presentata dopo il 19 febbraio produce effetti per l’INPS a partire dall’anno successivo. Se nel corso dell’anno pervengono due o più deleghe alla riscossione riferite a due o più associazioni sindacali distinte, l’INPS non prende in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione. La Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi rende disponibile alle strutture territoriali il contenuto dei flussi per la convalida delle deleghe. L’Istituto non assume responsabilità quando i flussi telematici o le deleghe non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega

La circolare ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione, sicché ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega alla riscossione, l’Istituto:

  • acquisisce la revoca in procedura;
  • ne dà contestuale comunicazione all’associazione interessata tramite posta elettronica certificata.

La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, salvo che, prima di tale tariffazione, l’INPS riceva dallo stesso associato una comunicazione di revoca della revoca già presentata. In tal caso, l’INPS ne dà tempestiva comunicazione all’associazione.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti sono quelli fissati dalla Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017. Per la convenzione in esame, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, sono previsti i seguenti importi:

  • € 2,57 per la gestione della nuova delega sindacale ed emissione code line, come importo una tantum annuale;
  • € 2,35 per la gestione della revoca della delega sindacale;
  • € 0,24 per la gestione del singolo modello F24.

La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione scritta. Dopo tale comunicazione, l’associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti delle imprese aderenti e dei terzi derivante dall’applicazione della convenzione, e l’associazione riconosce espressamente tale esonero. In particolare, l’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi eseguito da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate sulle somme oggetto della convenzione, anche se relativi a pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’INPS è inoltre estraneo ai rapporti tra associati e associazione, e l’associazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità connessa a tali rapporti, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale. Se l’INPS è convenuto o chiamato in giudizio in controversie attinenti o comunque connesse a tali rapporti, l’associazione deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto, quantificate secondo la vigente normativa sui compensi professionali.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico qualora:

  • sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
  • sia contestato il legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • l’associazione perda i requisiti prescritti dalla legge per la stipula;
  • intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale nell’interesse dell’Istituto.

Resta inoltre salva la facoltà dell’INPS di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte a mezzo raccomandata A/R o PEC. L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità identificative e ai poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto. La sede di CONFIMPRESAITALIA è indicata in Roma, Via Carlo Spegazzini n. 91.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti versati unitamente ai contributi obbligatori mediante F24 per conto di CONFIMPRESAITALIA, viene istituito il conto:

  • GPA25608, per l’imputazione dei contributi associativi riscossi per conto della Confederazione.

Sono inoltre istituiti:

  • GPA35608, per l’accreditamento alla Confederazione dei contributi associativi riscossi per suo conto;
  • GPA11608, per la rilevazione del debito verso la Confederazione per i contributi associativi riscossi per suo conto.

Il conto GPA25608 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni, mentre i nuovi conti sono movimentabili, come di consueto, dalla Direzione Generale che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale. Nell’allegato 2 sono riportate le denominazioni dei conti.

Punti principali

Modalità di riscossione

L’INPS riscuote il contributo associativo per le associazioni in regola con gli obblighi contributivi, insieme ai contributi in cifra fissa trimestrale e con le stesse modalità e periodicità previste dall’art. 2 della legge n. 233/1990. L’avviso di pagamento evidenzia importo della quota associativa e associazione destinataria; tali dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo e non comporta obbligo di esazione coattiva per l’INPS.

Gestione delle deleghe alla riscossione

Le associazioni trasmettono all’INPS i flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali si chiede la riscossione e i nominativi per cui è intervenuta revoca della delega nelle date previste. Devono inoltre presentare alle strutture territorialmente competenti le deleghe sottoscritte dagli associati, con copia del documento d’identità, entro le scadenze indicate. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti dall’anno successivo. Se pervengono più deleghe per associazioni sindacali distinte, l’INPS non ne prende in considerazione alcuna ai fini della riscossione.

Revoca della delega

Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e associazione. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega, la acquisisce in procedura e ne dà comunicazione all’associazione via PEC. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, salvo revoca della revoca presentata prima di tale tariffazione, che viene anch’essa comunicata all’associazione.

Costi del servizio

I costi sono quelli fissati dalla Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017 e, per la convenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono pari a: € 2,57 per la gestione della nuova delega sindacale ed emissione code line, una tantum annuale; € 2,35 per la gestione della revoca della delega; € 0,24 per ogni singolo modello F24. La variazione annuale dei costi è oggetto di comunicazione scritta e l’associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da responsabilità verso imprese aderenti e terzi per l’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. L’istituto è estraneo ai rapporti tra associati e associazione e l’associazione esonera l’INPS anche rispetto a eventuali restituzioni di somme versate per contributi di assistenza contrattuale. L’associazione deve rimborsare le spese legali sostenute dall’INPS se chiamato in giudizio in controversie connesse a tali rapporti. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio o recedere unilateralmente in caso di contestazioni, perdita dei requisiti o pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a osservare le disposizioni del d.lgs. n. 196/2003, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. Il rinnovo va richiesto all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. Ciascuna parte può recedere con comunicazione scritta inviata via PEC o raccomandata A/R. L’associazione deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto. La sede di CONFIMPRESAITALIA è indicata in Roma, Via Carlo Spegazzini n. 91.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi riscossi tramite F24 per conto di CONFIMPRESAITALIA è istituito il conto GPA25608. Sono inoltre istituiti i conti GPA35608 per l’accreditamento alla Confederazione e GPA11608 per la rilevazione del debito verso la stessa. I conti sono movimentati secondo le procedure indicate, con gestione diretta dei rapporti finanziari da parte della Direzione Generale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.