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Circolare

Circolare numero 47 del 16-03-2018

La presente circolare è finalizzata a riepilogare le indicazioni di diritto sostanziale e procedurale in materia di indebiti derivanti da prestazioni pensionistiche e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto alla luce del Regolamento approvato con Determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017 e rivisitate in ragione delle innovazioni normative. INDICE: Premessa PRIMA PARTE: Il sistema normativo degli indebiti 1. Cenni generali sui criteri di qualificazione delle prestazioni indebite 2. Indebiti “propri”: ricalcolo del trattamento pensionistico per fatti diversi dalle verifiche reddituali. Gestione privata 2.1 Pagamenti indebiti di pensione effettuati ante 2001 3. Indebiti “propri”: ricalcolo del trattamento pensionistico per fatti diversi dalle verifiche reddituali. Gestione pubblica 3.1 Pagamenti indebiti di pensione effettuati ante 1996 4. Indebiti “propri”: verifiche reddituali Gestione privata e Gestione pubblica 5. Indebiti “di condotta” 6. Indebiti “civili” 7. Ricalcolo del trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR) 8. Prescrizione e decadenza 8.1 Prescrizione del diritto di credito alla ripetizione degli indebiti pensionistici 8.2 Prescrizione o decadenza del diritto di credito alla ripetizione degli indebiti da TFS/TFR SECONDA PARTE: Criteri, termini e modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo 9. Accertamento dell’indebito e relativa qualificazione (art.1) 10. Oggetto del recupero 11. Notifica della nota di debito (art. 2) 12. Recupero diretto (art. 3) 12.1 Indebiti “propri” 12.2 Indebiti “di condotta” ed indebiti “civili” 13. Compensazione (art. 4) 13.1 Indebiti pensionistici 13.2 Indebiti da trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR) 14. Recupero mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche (art. 5) 14.1 Trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti “propri” (art. 6) 14.2 Trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti “di condotta” ed indebiti “civili” (art. 7) 14.3 Impostazione del piano di recupero 15. Recupero mediante rimesse in denaro (art. 8) 15.1 Rateizzazione con rimesse in denaro degli indebiti “propri” (art. 9) 15.2 Rateizzazione con rimesse in denaro degli indebiti “di condotta” ed indebiti “civili” (art. 10) 15.3 Inadempimento a seguito di rateizzazione (art. 11) 16. Recupero di indebiti pensionistici ante 2001 - Gestione Privata – ed ante 1996 - Gestione Pubblica 17. Recupero nei confronti di soggetti diversi 17.1 Azione diretta nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 13) 17.2 Decesso del pensionato e recupero nei confronti degli eredi 17.3 Adempimento del terzo 18. Recupero indiretto (art. 12) 18.1 Avviso di addebito 18.2 Iniziative in sede giudiziaria

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riordina in modo organico la disciplina del recupero degli indebiti INPS derivanti da pensioni e trattamenti di fine servizio/fine rapporto, distinguendo tra Gestione privata e Gestione pubblica, e tra indebiti "propri", "di condotta" e "civili". Vengono chiariti i presupposti di ripetibilità o irripetibilità, le regole speciali per gli indebiti anteriori al 2001/1996, i termini di prescrizione e decadenza, le modalità di recupero diretto (compensazione, trattenute, rimesse) e quelle indirette (avviso di addebito e riscossione coattiva). La circolare disciplina inoltre i casi di recupero verso Amministrazioni, eredi e terzi, e indica criteri operativi e limiti di importo, rateizzazione e tutela del trattamento minimo.

Recupero degli indebiti pensionistici e TFS/TFR INPS: criteri, termini e modalità ante ruolo

Recupero degli indebiti pensionistici e TFS/TFR INPS

La circolare fornisce un quadro unitario e organico della disciplina del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto, nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo. L'intervento si colloca nel processo di razionalizzazione avviato dal Regolamento approvato con Determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017 e tiene conto delle diverse Gestioni confluite nell'Istituto, delle peculiarità della Gestione privata e della Gestione pubblica, nonché delle prassi e istruzioni precedenti che vengono progressivamente superate.

La circolare distingue in modo sistematico tra indebiti "propri", indebiti "di condotta" e indebiti "civili", qualificazione che incide sui presupposti di ripetibilità, sui termini di recupero e sugli strumenti utilizzabili. Vengono inoltre disciplinati i profili relativi alla prescrizione, alla decadenza, alla compensazione, alle trattenute su pensione, alle rimesse in denaro, al recupero verso Amministrazioni, eredi e terzi, e alla procedura coattiva tramite avviso di addebito.

Classificazione degli indebiti

Il Regolamento individua tre categorie principali di indebiti:

  • indebiti "propri", dovuti a errori di qualsiasi natura nella liquidazione, erogazione o ricostituzione della prestazione, ovvero a logiche di quantificazione e verifiche reddituali;
  • indebiti "di condotta", generati da comportamenti commissivi o omissivi del percettore con elemento intenzionale e conseguente illecito arricchimento;
  • indebiti "civili", riconducibili a fattori estranei alla disciplina di settore, come l'assenza di legittimazione del destinatario o la riforma di una sentenza favorevole al pensionato in un successivo grado di giudizio.

Tra le casistiche ricorrenti la circolare elenca, tra l'altro, il ricalcolo della pensione per fatti diversi dalle verifiche reddituali, il ricalcolo del TFS/TFR, le prestazioni ottenute con falsa attestazione sanitaria o con certificazioni mediche alterate, le prestazioni inesportabili all'estero, i rapporti di lavoro nulli o simulati, le rate di pensione riscosse dopo il decesso del titolare e le somme corrisposte in esecuzione di sentenze poi riformate.

Disciplina della Gestione privata

Per la Gestione privata si applica l'articolo 52 della legge n. 88/1989, come interpretato autenticamente dall'articolo 13 della legge n. 412/1991. La disciplina di favore prevede che le pensioni possano essere rettificate in caso di errore di qualsiasi natura, ma che non si faccia luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo dolo dell'interessato, quando sussistono tre condizioni:

  • le somme indebitamente erogate sono state corrisposte in base a un formale provvedimento definitivo;
  • il provvedimento che ha dato origine alla prestazione indebita è stato comunicato all'interessato;
  • non vi è stata omessa o incompleta segnalazione, da parte del pensionato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non fossero già noti all'Istituto.

La circolare distingue poi gli errori contestuali alla liquidazione o ricostituzione della pensione dagli errori sopravvenuti. Nel primo caso, se l'errore è imputabile all'Istituto, le somme sono irripetibili; la stessa disciplina vale anche quando l'errore consista nella mancata o erronea valutazione di redditi già conosciuti dall'INPS. Se invece l'indebito deriva da omissione o incompletezza informativa del pensionato su fatti non conosciuti dall'Istituto, il recupero è integrale. Quando il pensionato comunica successivamente circostanze rilevanti, le strutture territoriali devono rettificare tempestivamente il provvedimento e non possono recuperare le somme erogate dopo la comunicazione.

Per gli errori successivi alla liquidazione, legati a fatti sopravvenuti diversi dalle verifiche reddituali, valgono logiche analoghe: se i fatti sopravvenuti sono conosciuti dall'Istituto, l'indebito può essere sanato; se devono essere dichiarati dall'interessato, le somme erogate fino alla comunicazione sono recuperabili, mentre quelle successive non lo sono.

Indebiti anteriori al 31 dicembre 2000 e sanatorie

La circolare dedica ampio spazio alla disciplina transitoria e derogatoria per i pagamenti indebiti effettuati fino al 31 dicembre 2000, richiamando le leggi n. 662/1996 e n. 448/2001. Per tali fattispecie residuali operano sanatorie fondate sul reddito personale imponibile IRPEF dell'anno di riferimento:

  • per il 1995, non si procede al recupero se il reddito è pari o inferiore a 8.263,31 euro; sopra tale soglia il recupero avviene nei limiti di un quarto dell'importo riscosso;
  • per il 2000, non si procede al recupero se il reddito è pari o inferiore a 8.263,31 euro; sopra tale soglia il recupero avviene nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

Ai fini della determinazione del reddito non si considerano il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, né le competenze arretrate soggette a tassazione separata. La circolare richiama inoltre il principio secondo cui la sanatoria del 2001 non si applica agli indebiti anteriori al 1° gennaio 1996 se non sono recuperabili secondo la disciplina della legge n. 662/1996. Restano esclusi dalla sanatoria, tra gli altri, gli indebiti di invalidità civile, quelli per trattenute per attività lavorativa non operate, le ritenute IRPEF non versate, gli indebiti già dichiarati ripetibili con sentenza passata in giudicato e quelli derivanti da sentenze provvisoriamente esecutive poi riformate.

Gestione pubblica: trattamenti provvisori, revoche e ricostituzioni

Per la Gestione pubblica la disciplina è fondata sull'articolo 8, comma 2, del d.P.R. n. 538/1986 e sugli articoli 162 e 206 del d.P.R. n. 1092/1973. La circolare considera due grandi ipotesi:

  • indebiti scaturiti dal conguaglio tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo;
  • indebiti scaturiti dalla revoca o modifica di provvedimenti di pensione, ossia dalla ricostituzione del trattamento definitivo.

Nel caso del conguaglio tra provvisorio e definitivo, per le Casse CPDEL, CPS, CPUG e CPI, l'ente datore di lavoro è tenuto a rifondere all'INPS le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato, quando l'errore è contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza. Per la CTPS, invece, l'articolo 162 del d.P.R. n. 1092/1973 prevede il conguaglio a debito direttamente sul trattamento pensionistico. La circolare richiama la giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti sulla tutela dell'affidamento del percettore in buona fede e precisa che il decorso di termini procedimentali non esclude automaticamente il diritto-dovere di recupero, ma il recupero può risultare precluso quando la liquidazione definitiva sia oltremodo tardiva rispetto ai termini perentori e sia maturato un affidamento consolidato.

Per gli indebiti da revoca o modifica di provvedimenti di pensione, l'articolo 206 del d.P.R. n. 1092/1973 stabilisce l'irripetibilità, salvo il caso di dolo dell'interessato. Se il trattamento è stato liquidato da una Amministrazione prima dell'acquisizione delle competenze da parte dell'ex INPDAP, le strutture territoriali devono comunque agire nei confronti dell'Amministrazione, a prescindere dalla natura dolosa dell'indebito, perché l'Istituto opera come ordinatore secondario di spesa. Se invece il trattamento è stato liquidato dall'ex INPDAP/INPS, in caso di dolo si recupera dal pensionato; in assenza di dolo, ma in presenza di certificazione erronea o incompleta della posizione giuridico-economica da parte dell'Amministrazione, si agisce verso quest'ultima.

Verifiche reddituali

Gli indebiti da verifiche reddituali sono disciplinati dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, integrato dalle norme successive che hanno semplificato gli adempimenti e reso telematici gli scambi informativi tra INPS, Agenzia delle Entrate e altre pubbliche amministrazioni. La circolare distingue tra:

  • "redditi non conosciuti", cioè non presenti nelle banche dati dell'Istituto, per i quali il recupero deve avvenire entro l'anno successivo a quello in cui il pensionato ha reso la dichiarazione completa;
  • "redditi conosciuti" direttamente, come altri trattamenti pensionistici erogati dall'Istituto, per i quali il termine decorre dalla data del provvedimento di liquidazione;
  • "redditi conosciuti" indirettamente, cioè acquisiti tramite amministrazioni o Casellario centrale delle pensioni, per i quali il recupero va effettuato entro l'anno successivo a quello di acquisizione dell'informazione.

Il termine riguarda l'intero procedimento amministrativo ed è rispettato con l'avvio delle attività di postalizzazione della comunicazione di indebito. La circolare richiama anche la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla decorrenza dei termini e sulla perfezione delle notifiche, chiarendo che la comunicazione di indebito interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo decennio.

Indebiti di condotta

Gli indebiti di condotta sono caratterizzati da un elemento intenzionale e comprendono, a titolo esemplificativo, le prestazioni ottenute con falsa attestazione sanitaria o con certificazioni mediche alterate, le prestazioni inesportabili all'estero, i trattamenti derivanti da rapporti di lavoro nulli o simulati, nonché altre fattispecie che richiedono un'attenta analisi istruttoria per accertare il dolo.

La circolare precisa che in questo ambito rientrano anche i casi di riscossione di ratei maturati e non riscossi da parte di soggetti non legittimati. Vengono fornite indicazioni specifiche su alcune ipotesi:

  • nelle false attestazioni sanitarie, il trattamento è riconosciuto sulla base di una dichiarazione intenzionalmente falsa oppure di alterazioni dolose di certificazioni legittimamente rilasciate;
  • per le prestazioni inesportabili all'estero, la perdita del diritto conseguente al trasferimento all'estero del beneficiario, se non comunicata tempestivamente, genera indebito;
  • per i rapporti di lavoro nulli o simulati, le prestazioni pensionistiche o di fine servizio connesse a rapporti illeciti sono considerate dolose ex se, con recupero dell'intera prestazione o della sola parte eccedente, a seconda dell'incidenza del rapporto simulato sul diritto o sulla misura.

Indebiti civili

Gli indebiti civili sono quelli la cui causa è estranea alla disciplina di settore e non dipende da errori di calcolo o da elementi intenzionali del percettore. Un esempio tipico è la riscossione di rate di pensione dopo il decesso del titolare, quando non sussista dolo del percettore. In tali casi l'indebito è assimilato a una corresponsione a persona non legittimata ed esula dalla disciplina speciale pensionistica.

La circolare considera anche i casi in cui una sentenza favorevole al pensionato venga riformata in un successivo grado di giudizio: le somme corrisposte in esecuzione della prima sentenza devono essere restituite, poiché la riforma priva ab origine di causa il pagamento e non è tutelabile l'affidamento sulla provvisorietà della decisione di primo grado. Tali fattispecie non beneficiano delle disposizioni di favore previste per gli indebiti pensionistici propri.

TFS/TFR e indennità di buonuscita

Per il TFS/TFR la circolare distingue tra indennità di buonuscita e altre prestazioni di fine servizio/fine rapporto. Il ricalcolo può derivare da errore di fatto, omissione di elementi risultanti dagli atti, errori di computo dei servizi o del contributo di riscatto, documenti nuovi sopravvenuti o documenti falsi. In tali ipotesi l'INPS può revocare, modificare o rettificare il provvedimento e recuperare l'indebito ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. n. 1032/1973.

Per l'indennità premio di servizio e il TFR, invece, non essendovi una disciplina speciale analoga, trova applicazione la disciplina generale dell'indebito di cui agli articoli 2033 e seguenti del codice civile, con prescrizione decennale.

Prescrizione e decadenza

Il diritto dell'INPS alla ripetizione degli indebiti pensionistici si prescrive in dieci anni ai sensi dell'articolo 2946 c.c. La decorrenza può partire dal pagamento della prestazione indebita oppure dal momento in cui l'Istituto ha conoscenza del credito, specialmente quando l'indebito dipende da fatti che dovevano essere comunicati dall'interessato. Nei casi di indebiti post mortem, la circolare distingue tra fattispecie non dolose, in cui la prescrizione decorre dalla conoscenza del decesso o dal singolo pagamento, e fattispecie dolose, in cui il termine decorre dall'ultima riscossione.

Per l'indennità di buonuscita operano i termini decadenziali dell'articolo 30 del d.P.R. n. 1032/1973: un anno per le ipotesi di errore di fatto o di calcolo e 60 giorni per documenti nuovi o falsi. La circolare precisa che tali termini sono perentori.

Recupero diretto: compensazione, trattenute e rimesse in denaro

La circolare dedica ampio spazio alle modalità operative del recupero diretto. La compensazione è la forma di estinzione privilegiata e deve essere verificata in via preliminare, anche rispetto a crediti di altre Gestioni, con esclusione delle prestazioni di invalidità civile salvo identità di titolo. Se residua un debito, si passa alle trattenute sulle prestazioni o, in ultima istanza, alle rimesse in denaro.

Per gli indebiti "propri" si applicano regole differenziate a seconda della data di formazione:

  • per gli indebiti decorrenti dal 1° gennaio 2001 nella Gestione privata e dal 1° gennaio 1996 nella Gestione pubblica, la priorità è: compensazione, trattenute, rimessa in denaro;
  • per gli indebiti anteriori alle suddette date, la trattenuta diretta sulla pensione è l'unica modalità ammessa.

Per gli indebiti "di condotta" e "civili" il recupero deve avvenire in via principale in unica soluzione, con compensazione, unica trattenuta o rimessa in denaro. La rateizzazione è possibile solo in presenza di situazioni socioeconomiche straordinarie e documentate.

Recupero mediante trattenute su pensione

Le trattenute su pensione trovano il proprio fondamento nell'articolo 69 della legge n. 153/1969 e si applicano a tutte le Gestioni confluite nell'INPS. Il prelievo deve rispettare il criterio del quinto e la salvaguardia del trattamento minimo. Sono soggette a trattenuta tutte le pensioni percepite o future del debitore; per pensione o assegno sociale e trattamenti di invalidità civile la trattenuta è possibile solo se l'indebito deriva dal medesimo titolo, salvo autorizzazione espressa dell'interessato.

Per gli indebiti "propri" la trattenuta teorica massima si calcola sul totale dei trattamenti pensionistici, al lordo delle ritenute fiscali, e viene poi ridotta in base a quattro fasce reddituali annue, con abbattimenti del 60%, 40%, 20% o nessun abbattimento. Il piano di recupero non può superare 72 mensilità e la rata non può essere inferiore a 12 euro; può essere superato solo se il residuo non è superiore al 10% del debito complessivo.

Per gli indebiti "di condotta" e "civili" la trattenuta su pensione è possibile solo in casi eccezionali, su domanda del debitore, con piano non superiore a 24 mensilità per i primi e 36 per i secondi, sempre nel rispetto del quinto e del trattamento minimo.

Rimesse in denaro e rateizzazione

Il recupero mediante rimesse in denaro è residuale e si applica quando il debitore non ha crediti compensabili o prestazioni su cui trattenere, oppure per gli importi residui. La richiesta di pagamento deve contenere diffida ad adempiere entro 30 giorni, con avviso della successiva emissione dell'avviso di addebito in caso di mancato pagamento. Per gli indebiti "propri" la rateizzazione è ammessa per debiti superiori a 100 euro, con rate non inferiori a 60 euro e durata massima di 72 mesi; la prima rata va pagata entro 30 giorni dall'accoglimento.

Per gli indebiti "di condotta" e "civili" la rateizzazione è eccezionale e subordinata a comprovate condizioni socioeconomiche. In tali casi le rate mensili non possono essere inferiori a 60 euro, con rata finale non inferiore a 12 euro; la durata massima è di 24 mesi per gli indebiti di condotta e di 36 mesi per quelli civili.

Inadempimento e recupero coattivo

Se il debitore non paga o non rispetta il piano rateale, la struttura territoriale notifica una diffida ad adempiere alle rate insolute e, in caso di ulteriore inadempimento entro 30 giorni, revoca la rateizzazione. Non è ammesso un nuovo piano rateale se il debitore non adempie alle scadenze, anche non consecutive, o interrompe nuovamente i pagamenti dopo aver sanato alcune rate.

Quando il recupero diretto non è più possibile, l'INPS avvia il recupero indiretto mediante avviso di addebito ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010, con successiva riscossione tramite Agente della Riscossione. La circolare elenca le principali fattispecie per cui è possibile l'emissione dell'avviso di addebito: rate di pensione post mortem, false attestazioni sanitarie, prestazioni inesportabili all'estero, rapporti di lavoro nulli o simulati, revoca della prestazione, sentenze riformate in peius e mancata accettazione o interruzione del piano di rateizzazione.

Recupero nei confronti di soggetti diversi dal pensionato

La circolare disciplina infine i casi in cui il recupero non è rivolto al soggetto che ha materialmente percepito l'indebito. Per le Pubbliche Amministrazioni, in presenza di responsabilità diretta nella formazione dell'indebito, l'INPS può agire in via diretta, in particolare per conguagli tra trattamento provvisorio e definitivo o per certificazioni errate/incomplete della posizione giuridico-economica del pensionato. In queste ipotesi l'azione può avere ad oggetto le maggiori somme corrisposte fino al 121° giorno successivo alla ricezione del provvedimento o della certificazione corretti.

Per il decesso del pensionato, il recupero può essere effettuato nei confronti degli eredi secondo le regole civilistiche, salvo la disciplina speciale per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 e salvo il caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Le somme indebitamente percepite dal de cuius costituiscono debito dell'asse ereditario e possono essere recuperate anche mediante compensazione o trattenuta su prestazioni dovute agli eredi. È inoltre prevista la possibilità dell'adempimento del terzo, ossia il pagamento dell'indebito da parte di un soggetto diverso dal debitore, mediante trattenute sul proprio trattamento pensionistico, entro il limite del quinto e con salvaguardia del minimo INPS, salvo diverse modalità autorizzate.

Aspetti operativi e informatici

La gestione degli indebiti è demandata alla piattaforma informatica dedicata "RI", ma la circolare precisa che, nella fase transitoria, restano invariati i processi relativi alla Gestione Pubblica e alla Gestione Spettacolo e Sport, per i quali operano ancora i rispettivi sistemi proprietari. Sono richiamati alcuni messaggi operativi già emanati per la migrazione dei ratei post mortem e per la gestione dei casi in cui l'indebito riguarda soggetti titolari di più pensioni in diverse Gestioni.

Nel complesso, la circolare mira a uniformare criteri, termini e modalità di recupero, riducendo la discrezionalità delle strutture territoriali e definendo un ordine di priorità tra compensazione, trattenute e rimesse in denaro, nel rispetto delle peculiarità delle diverse prestazioni e delle tutele previste dall'ordinamento.

Punti principali

Impianto generale e classificazione degli indebiti

La circolare si inserisce nel processo di armonizzazione avviato dal Regolamento approvato con Determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017. Gli indebiti vengono ricondotti a tre categorie: "propri", quando dipendono da errori dell'Istituto o da fatti non correttamente valutati; "di condotta", quando derivano da comportamenti commissivi od omissivi del percettore con elemento intenzionale; "civili", quando la causa è estranea alla disciplina di settore o manca la legittimazione del destinatario. La distinzione è rilevante perché incide su ripetibilità, termini e strumenti di recupero.

Regole speciali per la Gestione privata

Per la Gestione privata si applica l'articolo 52 della legge n. 88/1989, come interpretato dall'articolo 13 della legge n. 412/1991. Le somme indebitamente percepite sono, in linea generale, irripetibili se corrisposte in base a provvedimento definitivo comunicato all'interessato e se non vi è omissione o incompletezza nella segnalazione di fatti rilevanti già ignoti all'Istituto. Gli errori contestuali alla liquidazione o ricostituzione, se imputabili all'Istituto, non danno luogo a recupero; viceversa, in caso di mancata comunicazione da parte dell'interessato, le somme sono integralmente recuperabili. Per gli errori successivi alla liquidazione, le somme fino alla comunicazione sono recuperabili, mentre quelle erogate dopo la comunicazione non lo sono più.

Sanatorie e disciplina transitoria per pagamenti ante 2001/1996

Per gli indebiti pensionistici effettuati fino al 31 dicembre 2000 operano le sanatorie introdotte dalla legge n. 662/1996 e dalla legge n. 448/2001, con criteri legati al reddito personale imponibile IRPEF del 1995 o del 2000 e con esclusione di specifiche tipologie di indebiti. Per la Gestione pubblica, la sanatoria della legge n. 448/2001 non si applica; resta invece operativa, per i pagamenti fino al 31 dicembre 1995, la disciplina della legge n. 662/1996. La circolare richiama anche la non applicabilità delle sanatorie a varie fattispecie, tra cui invalidità civile, trattenute per attività lavorativa non operate, ritenute IRPEF non versate, indebiti già definiti con sentenza passata in giudicato e pagamenti eseguiti in base a sentenze provvisoriamente esecutive poi riformate.

Verifiche reddituali e termini di recupero

Per gli indebiti da verifiche reddituali, applicabili sia alla Gestione privata sia alla Gestione pubblica, il recupero deve avvenire entro l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati conosciuti o comunicati. La circolare distingue redditi non conosciuti, conosciuti direttamente e conosciuti indirettamente tramite Amministrazione finanziaria, altre pubbliche amministrazioni o Casellario centrale delle pensioni. Il termine di recupero è riferito all'intero procedimento amministrativo e si considera rispettato con l'avvio delle attività di postalizzazione della comunicazione di indebito.

Indebiti di condotta e civili: recupero privilegiato e coattivo

Le indebite percezioni ricondotte a dolo o a cause civili estranee alla disciplina di settore non beneficiano delle sanatorie previste per gli indebiti propri. In queste ipotesi il recupero avviene in via principale in unica soluzione, con possibile rateizzazione solo in casi eccezionali e documentati, legati a specifiche condizioni socioeconomiche. La diffida deve contenere l'intimazione a pagare entro 30 giorni, con avviso che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione dell'avviso di addebito e al recupero tramite Agente della riscossione.

Compensazione, trattenute e rimesse in denaro

La compensazione è la modalità prevalente di recupero e deve essere verificata per prima, anche su crediti derivanti da prestazioni di diverse Gestioni, con esclusioni specifiche per l'invalidità civile salvo identità di titolo. Se la compensazione non basta, si procede con trattenute su pensione o, in via residuale, con rimesse in denaro. Per gli indebiti "propri" sono previsti limiti di quinto, salvaguardia del trattamento minimo, fasce reddituali con abbattimenti progressivi e durata massima del piano di 72 mensilità. Per gli indebiti "di condotta" e "civili" la regola è la restituzione in un'unica soluzione, con piano rateale solo in presenza di situazioni straordinarie e per periodi massimi di 24 o 36 mensilità.

Recupero verso Amministrazioni, eredi e terzi

Per gli indebiti della Gestione pubblica la circolare prevede, in specifiche ipotesi, l'azione diretta verso le Pubbliche Amministrazioni responsabili di errori o certificazioni erronee/incomplete, in particolare nei casi di conguaglio tra trattamento provvisorio e definitivo o di ricostituzione del trattamento pensionistico. In caso di decesso del pensionato, il recupero può essere effettuato sugli eredi secondo le regole civilistiche successioni, salvo la disciplina speciale per i periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e l'eventuale accettazione con beneficio di inventario. È inoltre disciplinato l'adempimento del terzo, ossia la possibilità che un soggetto diverso dal debitore chieda di estinguere l'indebito mediante trattenute sul proprio trattamento.

Prescrizione, decadenza e avviso di addebito

Il diritto dell'INPS alla ripetizione degli indebiti pensionistici si prescrive in dieci anni, decorrenti dal pagamento o dalla conoscenza del credito, con interruzione mediante comunicazione di indebito. Per l'indennità di buonuscita operano anche termini decadenziali specifici dell'articolo 30 del d.P.R. n. 1032/1973: un anno per errori di fatto o di calcolo e 60 giorni per documenti nuovi o falsi. In caso di impossibilità di recupero diretto, l'Istituto procede al recupero coattivo mediante avviso di addebito, con eventuale fase giudiziale affidata all'Ufficio legale.

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