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Sentenza

Sentenza del 29/05/2017 n. 3786 - Comm. Trib. Prov. Milano

Sanzioni - Dichiarazioni - Violazioni in materia di trasmissione telematica - Sequestro di apparecchiature per 6 giorni - Violazioni commesse per 3 mesi - Causa di forza maggiore - Insussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La causa di forza maggiore è stata esclusa. Il sequestro temporaneo delle apparecchiature non è stato ritenuto idoneo a escludere la responsabilità dell'intermediario, poiché la durata del sequestro era notevolmente inferiore al periodo complessivo di commissione delle violazioni. Le sanzioni per la tardiva trasmissione delle dichiarazioni sono quindi rimaste applicabili.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha invocato la causa di forza maggiore, sostenendo che il sequestro delle apparecchiature utilizzate per la trasmissione telematica avesse impedito l'invio tempestivo delle dichiarazioni. Il sequestro aveva bloccato l'attività a ridosso della scadenza, ma era durato soltanto sei giorni, mentre le violazioni si erano protratte per circa tre mesi. Secondo la decisione, tale circostanza non era oggettivamente irresistibile né sufficiente a giustificare l'intero periodo di ritardo.

Norme richiamate

  • Norme in materia di sanzioni tributarie e causa di forza maggiore

    La forza maggiore opera come esimente soltanto quando l'evento è imprevedibile, inevitabile e concretamente idoneo a impedire l'adempimento per tutto il periodo rilevante. Un impedimento temporaneo non giustifica ritardi ulteriori rispetto alla sua effettiva durata.

  • Norme in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni

    L'intermediario è responsabile del tempestivo invio delle dichiarazioni affidategli e deve adottare misure organizzative o alternative per adempiere, quando possibile, anche in presenza di difficoltà operative.

Massime di principio

  • La causa di forza maggiore non si presume e deve essere dimostrata con riferimento concreto al periodo e all'entità del ritardo.
  • Un impedimento breve può escludere la responsabilità solo per il periodo in cui rende realmente impossibile l'adempimento, non per i ritardi successivi non direttamente causati dall'evento.
  • Chi svolge professionalmente attività di trasmissione telematica deve predisporre sistemi alternativi, attrezzature sostitutive o soluzioni organizzative idonee a limitare gli effetti di un guasto, sequestro o altro impedimento.
  • Per valutare l'esimente occorre verificare il nesso causale tra l'evento e ogni singola violazione: se la durata delle violazioni è molto superiore a quella dell'impedimento, la forza maggiore tende a essere esclusa.
  • La mera difficoltà organizzativa o la temporanea indisponibilità degli strumenti di lavoro non equivalgono automaticamente a un evento irresistibile e imprevedibile.

Testo integrale

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