Sentenza del 03/11/2022 n. 4849 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Irpef - Redditi di lavoro dipendente percepito in Francia da soggetto residente in Italia - Potestà impositiva concorrente - Riconoscimento del credito di imposta - Dichiarazione - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente non ha indicato nella dichiarazione dei redditi italiana i redditi di lavoro dipendente percepiti in Francia, già assoggettati a ritenuta alla fonte in Francia. L'Amministrazione ha effettuato il recupero a tassazione in Italia contestando l'omessa dichiarazione e la conseguente omissione della richiesta del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
La decisione
La giurisprudenza ha ritenuto legittimo il recupero a tassazione operato dall'Amministrazione: la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia non esclude l'obbligo di dichiarare in Italia redditi di lavoro dipendente percepiti in Francia, anche se già tassati all'estero. Resta tuttavia la possibilità per il contribuente di portare in detrazione/credito le imposte corrisposte all'estero, ma tale beneficio va esercitato tramite la dichiarazione dei redditi. In mancanza di indicazione in dichiarazione, l'operato dell'Amministrazione è stato confermato.
Norme richiamate
d.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 165
L'art.165 consente di scomputare dall'imposta dovuta in Italia le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ma il diritto al credito presuppone che il reddito estero sia dichiarato e che il credito sia assunto in sede di dichiarazione secondo le regole previste.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Francia
La Convenzione non esclude la potestà impositiva concorrente: il reddito percepito in Francia può essere tassato in Francia e al contempo deve essere dichiarato in Italia, col meccanismo del credito d'imposta per evitare la doppia imposizione.
Cassazione, sent. n. 20291/2018
Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui l'omessa indicazione in dichiarazione dei redditi esteri legittima il recupero a tassazione in Italia nonostante la tassazione all'estero.
Massime di principio
- Redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e percepiti da un residente in Italia devono essere inseriti anche nella dichiarazione italiana, anche se già tassati nel paese estero.
- Il contribuente può evitare la doppia imposizione tramite il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, ma il credito va richiesto/documentato in dichiarazione: l'omessa indicazione comporta il rischio di recupero a tassazione in Italia.
- La Convenzione bilaterale con lo Stato estero regola la ripartizione della potestà impositiva ma non elimina l'obbligo dichiarativo nel paese di residenza; pertanto va sempre verificato l'effetto concreto del trattato (esenzione vs. credito) e applicato correttamente.
- È fondamentale conservare e allegare/documentare i certificati di ritenuta estera, le dichiarazioni estere pagate e la conversione in euro per poter fruire del credito d'imposta; in caso di omissione conviene valutare la presentazione di dichiarazione integrativa prima di eventuali accertamenti.
- In caso di incertezza sull'applicazione della Convenzione o sul calcolo del credito, è opportuno farsi assistere da un consulente fiscale per evitare sanzioni, interessi e riprese a tassazione.
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