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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38718/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando cause di esonero. Resta ferma la decisione di merito già resa in appello, che aveva riconosciuto l'attenuante/ipotesi attenuata ex art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975 e ridotto la pena pecuniaria a euro 1.000 di ammenda.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ha solo parzialmente riformato la decisione di primo grado: la condanna per detenzione/porto di arma bianca è stata confermata nella sostanza, con riconoscimento dell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 4, comma 3, della l. n. 110 del 1975 e rideterminazione della pena in euro 1.000 di ammenda. L'unico motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere valutata come tenue; la Corte di cassazione rileva però che la censura richiede una rivalutazione del fatto, riproduce argomenti già esaminati e non si confronta con la motivazione d'appello, risultando anche aspecifica. I giudici di merito avevano valorizzato che il soggetto circolava in pieno giorno con un coltello con lama di 8 cm occultato nei pantaloni, elemento ritenuto incompatibile con la particolare tenuità.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 110 del 1975

    Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per la detenzione/porto del coltello.

  • art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975

    Ipotesi attenuata riconosciuta dalla Corte di appello, con conseguente rideterminazione della pena in euro 1.000 di ammenda.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ribadisce che la particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la motivazione di merito esclude in modo congruo la minima offensività, specie in presenza di circolazione in luogo pubblico con coltello occultato nei pantaloni in pieno giorno.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità, se la Corte di merito ha fornito una motivazione congrua e non illogica.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già vagliate in appello senza confrontarsi specificamente con gli argomenti della decisione impugnata.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la valutazione di tenuità può essere esclusa quando la condotta presenti modalità concrete non marginali, come il porto occulto di un coltello in un contesto di ordinaria circolazione in pieno giorno.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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