Cassazione Penale, Sentenza n. 21144/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva respinto l'istanza di riesame avverso la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal GIP. Il ricorrente deduceva: omissione dell'interrogatorio preventivo ai sensi degli artt. 291 e 292 cod. proc. pen. perché non sarebbe sussistito un concreto e attuale pericolo di inquinamento probatorio; difetto della qualifica soggettiva pubblicistica per molti comportamenti contestati (sostiene che alcuni atti erano riferibili alla sua veste privata di organizzatore del congresso e non alle funzioni di direttore dell'U.O.C.); insufficienza di gravi indizi per i singoli capi (concussione capo 1, induzione indebita capi 2 e 4, corruzione capo 3, truffa aggravata capo 12); e carenze nella motivazione sulle esigenze cautelari, sia quanto al pericolo di reiterazione che a quello di inquinamento probatorio, soprattutto alla luce della sua cessazione dalle funzioni ospedaliere e del collocamento a riposo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto in parte fondati e in parte infondati i motivi. Ha dichiarato infondati i rilievi relativi, in massima parte, alla mancata qualificazione soggettiva e alla insufficienza degli indizi per i capi 1, 2, 3 e 4, confermando che le conversazioni e i comportamenti emergenti dalle indagini erano idonei a far ritenere l'abuso della qualità o dei poteri pubblici e la sussistenza di gravi indizi per concussione, induzione e corruzione. Ha invece accolto il profilo relativo al capo 12 (truffa aggravata): l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente motivato la partecipazione causale e l'elemento soggettivo del ricorrente rispetto alla condotta attribuita alla collega Antonina Fazio, per cui quella parte dell'ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio. Inoltre la Cassazione ha ritenuto fondata la censura sulle esigenze cautelari: il Tribunale per il riesame non ha svolto una valutazione autonoma e aggiornata sulla concreta attualità del pericolo di inquinamento probatorio e della reiterazione, tenendo conto dei mutati elementi di fatto (cessazione delle funzioni e collocamento a riposo), e non ha adeguatamente motivato l'omissione dell'interrogatorio preventivo. Pertanto l'ordinanza è stata annullata per nuovo giudizio quanto alla valutazione delle esigenze cautelari e in relazione al capo 12; per il resto il provvedimento è stato confermato.
Norme richiamate
art. 291 cod. proc. pen. (comma 1-quater)
Regola l'obbligo, prima dell'emissione della misura cautelare, di procedere all'interrogatorio dell'indagato salvo l'esistenza di specifiche esigenze cautelari. La Corte ha precisato che l'insussistenza o la sussistenza delle esigenze cautelari è sindacabile in Cassazione solo se emerge una violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione; inoltre ha richiamato la funzione preventiva dell'art. 291 quando giustifica l'omissione dell'interrogatorio per il rischio immediato di compromettere le indagini.
art. 292 cod. proc. pen. (comma 3-bis)
Sanziona la nullità per omissione dell'interrogatorio quando previsto. La Corte ha evidenziato l'importanza di valutare se siano effettivamente sussistite le condizioni che consentono la deroga all'interrogatorio.
art. 274 cod. proc. pen. (comma 1, lett. a, b, c)
Indica le esigenze cautelari idonee a giustificare la carcerazione preventiva o altre misure. La Corte ha distinto tra la funzione prognostica della valutazione del pericolo di inquinamento probatorio (valutazione futura) e la funzione strumentale dell'omissione dell'interrogatorio (evitare che l'immediata conoscenza degli atti pregiudichi le indagini), richiedendo al giudice del riesame una nuova e aggiornata valutazione quando siano intervenuti mutamenti fattuali.
art. 317 cod. pen. (concussione)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza che collega la concussione all'abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale per ottenere una dazione indebita: per integrare il reato è necessario che la pressione/prospettazione di un male ingiusto sia strumentale alla qualità pubblicistica dell'agente.
art. 319-quater cod. pen. (induzione indebita a dare o promettere utilità)
La Corte ha evidenziato che anche l'induzione si realizza tramite l'abuso della qualità o dei poteri e richiede la dimostrazione che la condotta dell'agente abbia inciso sulla volontà del privato inducendolo a dare o promettere l'utilità.
art. 318 cod. pen. (corruzione)
La corruzione è descritta come un accordo sinallagmatico tra pubblico e privato; la Corte ha ritenuto che, ove dalle intercettazioni emerga uno scambio corrispettivo tra contributo al congresso e ordini di fornitura, possano sussistere gravi indizi di accordo corruttivo.
art. 640 cod. pen. (truffa), comma 2 n.1
La Corte ha richiamato la nozione di truffa aggravata ai danni dello Stato nel contesto dell'attività intra moenia e ha ritenuto che, per il capo contestato, manchi nel provvedimento impugnato una motivazione sufficiente sul contributo causale e sulla consapevolezza soggettiva del ricorrente.
art. 320 cod. pen. (rinvio per incaricati di pubblico servizio)
Richiamato implicitamente per estendere le regole sulla corruzione anche agli incaricati di pubblico servizio. La Corte ha osservato che l'articolo contribuisce alla disciplina dei rapporti corruttivi quando il soggetto non sia formalmente pubblico ufficiale.
Massime di principio
- L'omissione dell'interrogatorio preventivo è giustificata solo se il giudice dimostra, con motivazione aggiornata e specifica, l'esistenza di un concreto e attuale pericolo di inquinamento probatorio; tale valutazione deve essere autonoma in sede di riesame e tener conto di ogni mutamento fattuale intervenuto dopo l'adozione della misura.
- Per reati come concussione, induzione indebita e corruzione è essenziale dimostrare l'abuso della qualità o dei poteri pubblici: non basta la mera veste formale dell'agente, occorre provare che la posizione o i poteri esercitati sono stati strumentalizzati per ottenere utilità.
- La distinzione tra agire in veste pubblicistica e agire in veste privatistica deve essere valutata concretamente, verificando se le condotte contestate abbiano fatto leva su prerogative o poteri riconducibili all'ufficio o se si siano svolte esclusivamente nell'ambito di attività private.
- Per la configurazione della partecipazione a reati commessi da terzi (es. truffa in concorso) il giudice deve motivare in modo specifico il contributo causale e l'elemento psicologico del partecipante; mere descrizioni fattuali senza il collegamento causale e soggettivo non sono sufficienti.
- La mera prosecuzione dell'attività medico-chirurgica dopo il collocamento a riposo non implica automaticamente la persistenza del pericolo di reiterazione di reati legati a funzioni gestionali; il giudice deve accertare se il soggetto manterrà poteri o influenza sulla gestione degli approvvigionamenti o sugli ordini che hanno dato luogo alle condotte contestate.
- Il giudice del riesame non può limitarsi a riprodurre le argomentazioni del provvedimento originario: quando lo scenario fattuale cambia (es. cessazione di funzioni, collocamento a riposo), è necessario un nuovo, specifico e motivato apprezzamento delle esigenze cautelari.
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