Sentenza n. 1820/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento dell'ordinanza Dirigenziale n. Registro Generale n. 44 del 18/03/2024, a firma del Dirigente Arch. Marco Di Stefano del settore IV – Urbanistica – Ambiente – Attività Produttive Condono Edilizia della Città di Albano Laziale, avente ad oggetto “I.T. 3861 – Ingiunzione per la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza del titolo abilitativo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.”; nonché di tutti gli atti preordinati consequenziali e comunque connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di ingiunzione della demolizione di un deposito di materiali edili, di un piancito in cemento di circa 80 mq e del rivestimento del terreno con ghiaia e cemento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione sostenendo, in primo luogo, il difetto di istruttoria, l'insufficienza della motivazione, l'erronea qualificazione giuridica delle opere e l'assenza dei presupposti per applicare l'art. 3, comma 1, lett. e) ed e.7), d.P.R. n. 380/2001. Hanno dedotto che le opere, risalenti almeno al 1994, sarebbero consistite in una modesta soletta in cemento di circa 80 mq e nello spargimento di ghiaia, senza manufatti, cubature, ampliamenti o modifiche della destinazione agricola del terreno, e che il deposito sarebbe stato utilizzato solo occasionalmente per materiali di ingombro trascurabile. In secondo luogo, hanno lamentato eccesso di potere, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, travisamento, illogicità, arbitrarietà e violazione dell'art. 6 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che le opere rientrassero nell'edilizia libera quale pavimentazione o finitura di spazi esterni e che non fosse necessario il permesso di costruire. Il terreno era stato oggetto di una domanda di condono edilizio presentata dal dante causa dei ricorrenti nel 1995, successivamente rigettata dal Comune nel 2023 senza impugnazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha anzitutto rilevato che le deduzioni sulla modesta consistenza delle opere e sulla loro riconducibilità all'edilizia libera erano generiche e non supportate da documentazione, come fotografie o altri elementi probatori. Ha poi ritenuto decisivo il rigetto della domanda di condono edilizio, notificato agli attuali proprietari nel maggio 2023 e non impugnato. La domanda di condono, avente a oggetto un terreno adibito a deposito di materiali da costruzione destinati alla vendita, è stata valorizzata anche per la sua natura confessoria quanto alla consistenza e alla destinazione delle opere. Secondo il TAR, il deposito di materiali edili, il piancito in cemento e il rivestimento della restante area con ghiaia e cemento hanno determinato una significativa e permanente trasformazione dello stato dei luoghi, integrando un intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.7), d.P.R. n. 380/2001 e rendendo necessario il permesso di costruire. Inoltre, la localizzazione in area agricola soggetta a vincolo paesaggistico e alla fascia di rispetto stradale rendeva necessari anche i relativi titoli autorizzatori. L'ingiunzione di demolizione è stata quindi qualificata come atto dovuto e vincolato. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'ingiunzione di demolizione delle opere eseguite in assenza del necessario titolo edilizio costituisce, nel caso esaminato, esercizio vincolato del potere repressivo.
art. 3, comma 1, lett. e) d.P.R. 380/2001
La trasformazione permanente del suolo derivante dalle opere esaminate ne determina la qualificazione come intervento di nuova costruzione.
art. 3, comma 1, lett. e.7) d.P.R. 380/2001
la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato
La realizzazione di un deposito di materiali, accompagnata da opere che trasformano permanentemente il suolo, rientra negli interventi di nuova costruzione ed è assoggettata a permesso di costruire.
art. 6, comma 1, lett. e-ter) d.P.R. 380/2001
le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
La riconducibilità all'edilizia libera deve essere concretamente dimostrata; nel caso di specie è stata esclusa in ragione della genericità delle allegazioni e della significativa trasformazione permanente del suolo.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Le opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico necessitavano della relativa autorizzazione paesaggistica.
art. 32 legge 47/1985
Il rilascio dell'autorizzazione prevista per gli interventi in area vincolata era richiesto nell'ambito dell'istruttoria della domanda di condono.
D.M. 1 aprile 1968, n. 1404
La localizzazione delle opere nella fascia di rispetto della strada provinciale comportava la necessità del relativo titolo autorizzatorio.
Massime di principio
- La realizzazione di un deposito di materiali o di un impianto per attività produttive all'aperto integra un intervento di nuova costruzione quando le opere eseguite comportano una trasformazione permanente del suolo inedificato; in tal caso è necessario il permesso di costruire ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.7), d.P.R. 380/2001.
- La qualificazione di opere come interventi di edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001 richiede la concreta dimostrazione che si tratti di pavimentazioni o finiture esterne conformi ai presupposti normativi; allegazioni generiche e non documentate non sono sufficienti a superare la qualificazione dell'intervento come trasformazione permanente del suolo.
- Il rigetto non impugnato di una domanda di condono edilizio può essere valorizzato nel successivo giudizio sull'ingiunzione di demolizione, anche considerando la natura confessoria della domanda quanto all'esistenza, consistenza e destinazione delle opere abusive.
- Quando opere edilizie abusive comportano una trasformazione permanente del territorio e sono realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico o a fascia di rispetto stradale, la demolizione costituisce atto dovuto e vincolato, non essendo necessaria una ponderazione discrezionale degli interessi ulteriori rispetto all'accertamento dell'abuso.
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