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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45848/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che ha rigettato l'istanza di restituzione per equivalente ex art. 46 d.lgs. n. 159/2011 e l'opposizione a seguito della revocazione della confisca di prevenzione (confisca disposta nel 2006 e revocata nel 2013). Il ricorrente deduce violazione di norme costituzionali e convenzionali e degli artt. 28 e 46 d.lgs. 159/2011, sostenendo che la revocazione produce effetto retroattivo e comporta il diritto alla restituzione del valore delle quote societarie al momento della confisca; contesta la statuizione di prescrizione del diritto alla restituzione, la limitazione del diritto alla restituzione per equivalente solo ai casi indicati dall'art. 46 (beni destinati ad uso pubblico) e la competenza del giudice a decidere, nonché il fatto che il Tribunale abbia sindacato il merito della revocazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto problematiche alcune valutazioni di merito espresse dal Tribunale (che non dovevano sindacare la revocazione), ma ha confermato che: 1) la revocazione della confisca è stata disposta, e i beni (quote societarie) sono stati restituiti "cartolarmente" al ricorrente; 2) l'art. 46 d.lgs. 159/2011 disciplina la restituzione per equivalente soltanto nei casi tassativi (beni assegnati o destinati a finalità istituzionali, sociali, di giustizia, ordine pubblico o protezione civile) e, dunque, la richiesa di Caruso di ottenere il valore delle quote al momento della confisca non è riconoscibile in base a quella norma; 3) il valore da prendere a riferimento per la restituzione per equivalente è quello risultante dal rendiconto di gestione al termine dell'amministrazione giudiziaria (al netto delle migliorie e con la rivalutazione prevista), non il valore "al momento del sequestro"; 4) per le confische anteriori al 13/10/2011 si applicano regole di competenza e revoca diverse (previgente art. 7), il che spiega alcune osservazioni sul soggetto obbligato alla restituzione; 5) eventuali pretese risarcitorie per gestione o perdita di valore delle società sono distinte dalla restituzione per equivalente e dovrebbero essere esperite in altra sede. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 28

    Disciplina la revocazione della confisca di prevenzione; la sentenza richiama l'applicabilità della revocazione e le sue conseguenze, con distinzione tra confische successive e anteriori all'entrata in vigore del codice antimafia

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 46

    Stabilisce il diritto, in casi tassativi, alla restituzione di una somma equivalente quando la restituzione in forma specifica è impedita per la destinazione pubblica dei beni; la Corte afferma che l'art. 46 è limitativo e la restituzione per equivalente opera solo nelle ipotesi previste dalla norma

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 43

    Regola la gestione dei beni sequestrati/confiscati dall'amministratore giudiziario; la sentenza sottolinea che per determinare l'importo dovuto va considerato il rendiconto di gestione al termine dell'amministrazione

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 44 e art. 48, comma 3

    Richiamati riguardo all'obbligo dell'Agenzia nazionale in tema di restituzione e alle ipotesi (lett. a, b, c art. 48 comma 3) in cui i beni sono destinati a finalità pubbliche che possono giustificare la restituzione per equivalente

  • codice civile, art. 2964

    Norma sulla prescrizione ordinaria; il Tribunale aveva ritenuto decorso il termine decennale della prescrizione per la restituzione per equivalente, questione contestata dal ricorrente ma non ritenuta decisiva dalla Corte nel requisito della domanda specifica

  • codice civile, art. 948

    Norma sulla reintegrazione della proprietà in caso di possesso altrui; il ricorrente aveva invocato principi di imprescrittibilità del diritto alla restituzione, ma la Corte ha ritenuto che la disciplina speciale e la gestione dei beni durante l'amministrazione giudiziaria incidono sulla misura della restituzione

  • codice civile, art. 2934

    Norma sulla prescrizione dei diritti reali; anch'essa evocata dal ricorrente in relazione alla presunta imprescrittibilità del diritto alla restituzione, ma la Corte ha richiamato la necessità di distinguere la devoluzione della proprietà dalla misura della restituzione operata in base alla gestione

  • giurisprudenza (Sezioni Unite, sent. Auddino 19/12/2006)

    il provvedimento di revocazione della confisca di prevenzione, disposto ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, fa sorgere, in capo al soggetto già destinatario del provvedimento ablatorio, un corrispondente diritto alla restituzione di quanto confiscato

    Principio che riconosce l'effetto riparatorio della revocazione (effetto retroattivo) e il diritto alla restituzione, ma la Corte precisa che la concreta misura della restituzione dipende dalle vicende dei beni durante l'amministrazione giudiziaria e dalle previsioni di art. 46

Massime di principio

  • La revocazione della confisca ha effetto retroattivo e determina il diritto del destinatario alla restituzione; tuttavia, la forma e la misura della restituzione dipendono dalle vicende intervenute sui beni durante l'amministrazione giudiziaria.
  • La restituzione per equivalente prevista dall'art. 46 d.lgs. 159/2011 è tassativa: opera soprattutto quando i beni sono stati assegnati o destinati a finalità pubbliche (art. 48 comma 3); non è uno strumento generale per ottenere il valore 'al momento del sequestro' quando i beni non si trovano più in condizione di essere restituiti in natura.
  • Il valore preso a riferimento per la determinazione della somma equivalente è quello risultante dal rendiconto di gestione al termine dell'amministrazione giudiziaria (al netto delle migliorie e con la rivalutazione prevista), non il valore iniziale stimato al momento dell'ablazione.
  • Eventuali pretese per la perdita di valore economico delle società o per cattiva gestione durante l'amministrazione giudiziaria non rientrano necessariamente nella restituzione per equivalente e possono richiedere azioni separate (es. domanda di risarcimento in sede civile).
  • Per confische anteriori all'entrata in vigore del codice antimafia (13/10/2011) vale una disciplina di competenza e revoca diversa; è essenziale verificare quale regime legislativo sia applicabile al caso concreto.
  • La tempestività e l'interruzione dei termini (es. tramite istanze o mediazioni) devono essere documentate con cura: questioni di prescrizione possono incidere sull'ammissibilità della richiesta di restituzione o sul suo accoglimento.

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