Sentenza del 24/01/2022 n. 98 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Richiesta dati e notizie al contribuente - Società cancellata dal registro dele imprese - Notifica di invito ex art. 32 D.P.R. 600/1973 - Applicabilità dell'art. 28 del D.Lgs. 175/2014 - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva notificato un questionario informativo (invito a fornire dati e notizie) alla società già cancellata dal Registro delle Imprese; per l'omessa risposta al questionario l'Amministrazione ha proceduto ad un accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 2, DPR 600/1973 basato sullo spesometro, notificando avviso di accertamento per IRES/IRAP/IVA pari a €5.653 e sanzione di €250. L'Agenzia ha giustificato la validità della notifica richiamando l'art. 28 D.Lgs. 175/2014 (sopravvivenza fiscale della società per cinque anni) e l'art. 2495 c.c.; il contribuente ha rilevato la nullità/irregolarità della notifica del questionario in quanto la società era estinta.
La decisione
La Commissione ha ritenuto che l'art. 28 D.Lgs. 175/2014 opera esclusivamente con riferimento ad atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione e non si estende agli atti istruttori/prodromici come il questionario informativo. Il questionario notificato alla sede della società cancellata non garantiva la conoscibilità effettiva dell'atto; la notifica è stata pertanto considerata illegittima e, per conseguenza, illegittimi sono risultati sia l'avviso di accertamento n. T8KXC2012XX/2018 (€5.653) sia l'atto di irrogazione delle sanzioni n. T8KXCOC2005XX/2018 (€250). L'appello dell'Ufficio è stato rigettato e la sentenza di primo grado confermata; spese del grado compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 175/2014, art. 28
La norma prevede la "sopravvivenza" fiscale della società cancellata per cinque anni ma, secondo il Collegio, il campo di applicazione è tassativo: riguarda esclusivamente atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione; non può essere estesa agli atti istruttori o informativi (questionari).
Codice civile, art. 2495
comma 2 e richiamo al comma 3
Stabilisce che l'estinzione della società si perfeziona con la cancellazione dal Registro delle imprese e disciplina le azioni dei creditori nei confronti dei soci/liquidatori; non autorizza automaticamente la notifica di atti informativi alla società estinta, se non nei limiti espressamente previsti dalla normativa fiscale (art. 28 D.Lgs. 175/2014) e per gli atti lì elencati.
D.P.R. 600/1973, art. 39
Consente l'accertamento induttivo in caso di omesso riscontro a richieste istruttorie; tuttavia l'efficacia dell'accertamento dipende dalla legittimità delle attività istruttorie preliminari (notifica del questionario).
L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), art. 6
Principio della effettiva conoscibilità dell'atto: la notifica deve portare il destinatario all'effettiva conoscenza dell'atto o comunque garantirne la potenziale conoscibilità; semplice invio di raccomandata non ritirata può essere insufficiente.
Massime di principio
- L'art. 28 D.Lgs. 175/2014, pur prevedendo una "ultrattività" fiscale per le società cancellate, va interpretato restrittivamente: si applica solo agli atti espressamente elencati (liquidazione, accertamento, contenzioso, riscossione) e non agli atti istruttori o informativi come i questionari.
- La notifica di questionari o inviti informativi a società già cancellate dal Registro delle Imprese è vulnerabile a contestazioni: se la notifica non garantisce la conoscibilità effettiva del destinatario (es. semplice A.R. non ritirata senza ulteriori accertamenti), gli atti successivi basati sull'omessa risposta possono essere annullati.
- Prima di ritenere valida la notifica ad una società cancellata, l'Amministrazione deve verificare e adottare modalità che assicurino la potenziale conoscibilità (ad es. notifiche al liquidatore, ricerca attiva di recapiti), in conformità con lo Statuto del Contribuente e la giurisprudenza di legittimità.
- Gli atti sostanziali di imposizione (avvisi di accertamento, riscossione, contenzioso) possono sopravvivere alla cancellazione per il quinquennio previsto dall'art. 28 solo se la notifica è diretta e prevista per tali tipi di atto; gli atti prodromici non rientrano in tale tutela e richiedono autonome regole di notifica.
- In contesti analoghi, il contribuente estinto potrà efficacemente contestare la validità di atti imposti sulla base di questionari notificate irregolarmente, e l'Ufficio dovrebbe considerare di agire direttamente contro soci/liquidatori dimostrando i presupposti di responsabilità.
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