Sentenza del 24/01/2022 n. 304 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Iva - Credito di imposta - Operazioni soggettivamente inesistenti - Configurabilità - Ipotesi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa detraibilità dell'IVA è stata esclusa perché mancava il presupposto fondamentale della detrazione previsto dall'art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972: la fattura non corrispondeva a un'operazione effettivamente effettuata dal soggetto che risultava emittente. Pertanto l'amministrazione poteva disconoscere il credito IVA
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione della detraibilità dell'IVA su crediti di imposta derivanti da fatture ritenute soggettivamente inesistenti: si contesta che l'emittente della fattura non fosse soggetto passivo IVA o che le fatture non rispecchiassero i reali soggetti coinvolti nell'operazione
Norme richiamate
d.P.R. 633/72, art. 19, c. 1
La detrazione dell'IVA è subordinata all'effettiva effettuazione di una cessione o prestazione; in presenza di fatture soggettivamente inesistenti (emittente non soggetto passivo o fatture che non rispecchiano i reali soggetti della transazione) viene meno il presupposto per la detrazione
Massime di principio
- La detrazione IVA è consentita solo se esiste una reale cessione o prestazione: le fatture 'soggettivamente inesistenti' escludono la detraibilità
- Si configura soggettiva inesistenza quando l'emittente della fattura non è soggetto passivo IVA o quando la fattura non riflette i reali soggetti coinvolti nell'operazione
- In caso di contestazione, il contribuente deve fornire elementi probatori che dimostrino l'effettiva esecuzione dell'operazione (contratti, DDT, pagamenti, corrispondenza, documentazione commerciale)
- Se l'Amministrazione dimostra che l'operazione non è stata effettuata dal soggetto che ha emesso la fattura, la deduzione/detraibilità dell'IVA può essere legittimamente esclusa e può seguire il recupero dell'imposta
- In fase preventiva è opportuno verificare la posizione IVA dei fornitori e la coerenza documentale per ridurre il rischio di contestazioni per fatture soggettivamente inesistenti
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