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Sentenza

Sentenza del 24/01/2022 n. 310 - Comm. Trib. Prov. Reggio Calabria

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Società di comodo - Onus probandi a carico dell'ufficio - Superamento - Interpello disapplicativo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda la qualificazione della società come "società di comodo" ai fini IVA in ragione di prolungata inattività e di operazioni attive sproporzionate rispetto alle immobilizzazioni materiali. Si discute anche dell'onere della prova (onus probandi) e della possibilità per la società di superare tale qualificazione attraverso controdeduzioni oppure tramite interpello disapplicativo.

La decisione

La Corte ha ritenuto che una società inattiva per anni e con operazioni attive sproporzionate rispetto alle immobilizzazioni materiali debba essere qualificata come "società di comodo". In base all'art. 30, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'onere di provare tale qualificazione incombe sull'Agenzia delle Entrate, in conseguenza dell'inversione dell'onus probandi. Per evitare gli effetti della qualificazione, la società non può limitarsi a deduzioni nel merito durante il contenzioso; è necessario presentare un interpello disapplicativo. Conseguentemente la posizione dell'Agenzia è confermata e la società non ottiene lo sgravio richiesto se non ha esperito l'interpello disapplicativo.

Norme richiamate

  • legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, comma 3

    Si interpreta che, ai sensi di questa norma, in caso di società di comodo si verifica un'inversione dell'onere della prova: è l'Amministrazione finanziaria che deve fornire la prova della qualificazione della società come di comodo. Tuttavia, per ottenere la disapplicazione degli effetti fiscali, la società deve preventivamente utilizzare lo strumento dell'interpello disapplicativo.

Massime di principio

  • La qualificazione come "società di comodo" può essere fondata su elementi fattuali quali prolungata inattività e sproporzione tra operazioni attive e immobilizzazioni materiali.
  • Dopo l'inversione dell'onus probandi prevista dall'art. 30, comma 3, L. 724/1994, spetta all'Agenzia delle Entrate fornire la prova della natura di società di comodo.
  • Per ottenere la non applicazione delle conseguenze fiscali della qualificazione (disapplicazione), il contribuente deve esperire l'interpello disapplicativo: semplici controdeduzioni nel merito non sono sufficienti.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare in via preventiva e dettagliata la reale attività produttiva e la correlazione tra operazioni e patrimonio, e valutare l'uso dell'interpello per ottenere un accertamento vincolante.
  • In contenzioso, l'assenza di un interpello non impedisce all'Amministrazione di essere chiamata a provare la qualificazione, ma rende più difficile per il contribuente ottenere la disapplicazione degli effetti fiscali.

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