Sentenza del 24/01/2022 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Spese di lite - Liquidazione - Quantificazione inferiore ai minimi previsti dal d.m. 37/2018 per lo scaglione di riferimento - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Liquidazione delle spese di lite in una controversia tributaria rientrante nello scaglione da € 0 a € 1.100,00: la Commissione Tributaria Provinciale aveva quantificato le spese complessive in € 200,00. Il ricorso contestava l'illegittimità di tale quantificazione alla luce dei parametri del d.m. 37/2018, secondo i quali le voci parametriche medie e i parametri minimi per le fasi (studio, introduttiva, trattazione, decisoria) comportano somme significativamente superiori a quelle liquidate dal giudice di prime cure.
La decisione
La corte ha ritenuto illegittima la quantificazione di € 200,00 operata dalla Commissione Tributaria Provinciale. Ha disposto che la liquidazione delle spese di lite venga rideterminata conformemente ai parametri del d.m. 37/2018, osservando che anche applicando i parametri minimi la somma dovuta sarebbe stata ampiamente superiore a quella riconosciuta in primo grado. In concreto la sentenza afferma l'illegittimità dell'importo e impone il rispetto dei parametri (con riferimento alle somme minime complessive, pari a € 280,00 secondo i valori minimi indicati).
Norme richiamate
d.m. 37/2018
Parametri medi per lo scaglione € 0-€ 1.100: fase di studio € 170,00; fase introduttiva € 100,00; fase di trattazione € 85,00; fase decisoria € 170,00. Parametri minimi: fase di studio € 85,00; fase introduttiva € 50,00; fase di trattazione € 60,00; fase decisoria € 85,00.
Il d.m. 37/2018 fornisce parametri (minimi e medi) per la liquidazione delle spese di lite; tali parametri devono essere utilizzati come riferimento vincolante nella quantificazione e non possono essere elusi con una liquidazione inferiore ai minimi senza motivazione circostanziata. La Corte ha interpretato il decreto come limite di riferimento sotto il quale non è legittimo scendere.
Massime di principio
- Per le controversie tributarie nello scaglione fino a € 1.100,00 la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata con riferimento ai parametri del d.m. 37/2018; il totale risultante dai parametri minimi costituisce un limite inferiore di riferimento.
- Una quantificazione delle spese significativamente inferiore ai parametri minimi è illegittima se non adeguatamente motivata con specifiche ragioni di fatto e di diritto.
- Il giudice che intenda applicare una riduzione rispetto ai parametri medi deve esplicitare la motivazione e verificare che l'importo non scenda al di sotto dei minimi previsti dal decreto.
- Il contribuente che ritenga la liquidazione delle spese irragionevolmente bassa può impugnare la decisione: la Corte è incline a ritenere illegittime le riduzioni non giustificate e a disporre la rideterminazione conformemente ai parametri normativi.
- L'Amministrazione finanziaria che chieda una consistente riduzione delle spese ha l'onere di fornire argomentazioni specifiche e circostanziate per discostarsi dai parametri standard stabiliti dal d.m. 37/2018.
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