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Sentenza

Sentenza del 24/01/2022 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Spese di lite - Liquidazione - Quantificazione inferiore ai minimi previsti dal d.m. 37/2018 per lo scaglione di riferimento - Illegittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Liquidazione delle spese di lite in una controversia tributaria rientrante nello scaglione da € 0 a € 1.100,00: la Commissione Tributaria Provinciale aveva quantificato le spese complessive in € 200,00. Il ricorso contestava l'illegittimità di tale quantificazione alla luce dei parametri del d.m. 37/2018, secondo i quali le voci parametriche medie e i parametri minimi per le fasi (studio, introduttiva, trattazione, decisoria) comportano somme significativamente superiori a quelle liquidate dal giudice di prime cure.

La decisione

La corte ha ritenuto illegittima la quantificazione di € 200,00 operata dalla Commissione Tributaria Provinciale. Ha disposto che la liquidazione delle spese di lite venga rideterminata conformemente ai parametri del d.m. 37/2018, osservando che anche applicando i parametri minimi la somma dovuta sarebbe stata ampiamente superiore a quella riconosciuta in primo grado. In concreto la sentenza afferma l'illegittimità dell'importo e impone il rispetto dei parametri (con riferimento alle somme minime complessive, pari a € 280,00 secondo i valori minimi indicati).

Norme richiamate

  • d.m. 37/2018

    Parametri medi per lo scaglione € 0-€ 1.100: fase di studio € 170,00; fase introduttiva € 100,00; fase di trattazione € 85,00; fase decisoria € 170,00. Parametri minimi: fase di studio € 85,00; fase introduttiva € 50,00; fase di trattazione € 60,00; fase decisoria € 85,00.

    Il d.m. 37/2018 fornisce parametri (minimi e medi) per la liquidazione delle spese di lite; tali parametri devono essere utilizzati come riferimento vincolante nella quantificazione e non possono essere elusi con una liquidazione inferiore ai minimi senza motivazione circostanziata. La Corte ha interpretato il decreto come limite di riferimento sotto il quale non è legittimo scendere.

Massime di principio

  • Per le controversie tributarie nello scaglione fino a € 1.100,00 la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata con riferimento ai parametri del d.m. 37/2018; il totale risultante dai parametri minimi costituisce un limite inferiore di riferimento.
  • Una quantificazione delle spese significativamente inferiore ai parametri minimi è illegittima se non adeguatamente motivata con specifiche ragioni di fatto e di diritto.
  • Il giudice che intenda applicare una riduzione rispetto ai parametri medi deve esplicitare la motivazione e verificare che l'importo non scenda al di sotto dei minimi previsti dal decreto.
  • Il contribuente che ritenga la liquidazione delle spese irragionevolmente bassa può impugnare la decisione: la Corte è incline a ritenere illegittime le riduzioni non giustificate e a disporre la rideterminazione conformemente ai parametri normativi.
  • L'Amministrazione finanziaria che chieda una consistente riduzione delle spese ha l'onere di fornire argomentazioni specifiche e circostanziate per discostarsi dai parametri standard stabiliti dal d.m. 37/2018.

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