Sentenza del 24/01/2022 n. 307 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario -Definizione agevolata Adesione in corso di causa - Effetti - Sospensione del processo - Omessa presentazione istanza di trattazione - Estinzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dei commi 12 e 13 dell'art. 6 del d.l. 119/2018: in mancanza dell'istanza di trattazione entro il termine di sospensione previsto dalla norma, il procedimento pendente si estingue.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Nel corso del processo tributario le parti hanno presentato istanza per avvalersi della definizione agevolata prevista dal d.l. 119/2018 (art. 6), con conseguente sospensione del giudizio. Non essendo pervenuta, entro il termine finale della sospensione, alcuna istanza di trattazione da parte degli interessati, si è posto il problema degli effetti della mancata riattivazione del processo.
Norme richiamate
d.l. 119/2018, art. 6
I commi 12 e 13 stabiliscono che, quando le parti richiedono la definizione agevolata e il processo viene sospeso, la mancata presentazione entro il termine di sospensione dell'istanza di trattazione comporta l'estinzione del giudizio; il tribunale deve quindi dichiarare l'estinzione.
Massime di principio
- La richiesta di definizione agevolata ai sensi del d.l. 119/2018 comporta la sospensione automatica del processo: le parti devono vigilare sui termini di sospensione.
- Se entro il termine finale di sospensione non viene presentata l'istanza di trattazione, il giudice dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 6 commi 12-13; l'estinzione è una conseguenza automatica della mancata riattivazione.
- Per evitare l'estinzione, la parte interessata deve presentare tempestivamente l'istanza di trattazione prima della scadenza del periodo di sospensione; in alternativa, chi intende che il processo si estingua non deve compiere ulteriori atti.
- L'estinzione per mancata istanza non equivale a una decisione sul merito: chi ha interesse a ottenere una pronuncia collegata alla controversia deve quindi evitare che scada il termine di sospensione.
- Nelle cause tributarie è consigliabile acquisire conferme scritte sull'esito e sui termini della procedura di definizione agevolata (es. comunicazioni dall'Amministrazione) per non incorrere nell'estinzione involontaria del processo.
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