Sentenza del 24/01/2022 n. 97 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IRPEF anno 2012 per omessa dichiarazione dei canoni di locazione relativi a un immobile ad uso commerciale. Il contribuente sostiene di non aver mai percepito i canoni dal maggio 2012 per morosità del conduttore e che la convalida di sfratto (provvedimento giudiziario) è intervenuta nel maggio 2013, anteriore alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione 2012, pertanto richiede l'esclusione dalla base imponibile dei canoni non percepiti per il periodo maggio-dicembre 2012.
La decisione
Appello rigettato. Il Collegio ha seguito la giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra cui Cass. Sez. 5 n. 348/2019 e ordinanza n. 15618/2021) secondo cui i canoni di locazione di immobili non abitativi concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF anche se non riscossi, fino alla risoluzione effettiva del contratto. Nel caso di specie la risoluzione è stata accertata con la convalida di sfratto del 14/05/2013; tale risoluzione non ha effetto retroattivo sull'intero 2012 e, in assenza di clausola contrattuale risolutiva espressa, i canoni non percepiti relativi al 2012 sono comunque tassabili. L'avviso di accertamento è quindi legittimo. Le spese di giudizio sono compensate a causa dell'evoluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
articolo 26 TUIR
Norma che disciplina la formazione del reddito da fabbricati/locazioni; interpretata in giurisprudenza (e convalidata dalla Corte Costituzionale) nel senso che i canoni sono imponibili anche se non percepiti finché il rapporto contrattuale non è risolto.
Corte Costituzionale, sent. n. 362/2000
Ha confermato la legittimità costituzionale dell'art. 26 TUIR, a supporto dell'interpretazione che non ammette la sottrazione dall'imposizione dei canoni non riscossi finché il contratto sussiste.
Cassazione Sez. 5, n. 348/2019
Affermata la regola che, per immobili ad uso non abitativo, i canoni concorrono alla base imponibile anche se non riscossi fino alla risoluzione del contratto; la risoluzione ha efficacia dal momento in cui si realizza e non retroagisce automaticamente alla chiusura del periodo d'imposta precedente.
Cassazione, ordinanza n. 15618/2021
Conferma l'orientamento sopra indicato: la tassazione dei canoni non percepiti è dovuta fino alla risoluzione effettiva del rapporto locatizio, senza riconoscere effetto retroattivo in assenza di clausola contrattuale espressa.
Massime di principio
- Per le locazioni di immobili ad uso non abitativo i canoni sono imponibili anche se non percepiti, fino al momento della effettiva risoluzione del contratto.
- La risoluzione giudiziale (es. convalida di sfratto) produce effetti fiscali dall'atto che la determina: se interviene dopo la chiusura del periodo d'imposta, non annulla l'obbligo di dichiarare i canoni relativi al periodo precedente.
- L'eventuale clausola risolutiva espressa nel contratto può cambiare l'operatività temporale della risoluzione; in sua assenza la giurisprudenza esclude efficacia retroattiva della risoluzione.
- Per contestare con successo l'imputazione dei canoni non riscossi è necessario dimostrare che il rapporto è venuto meno in modo efficace e anteriore al periodo d'imposta contestato (es. provvedimento giudiziale o atto formale di cessazione valido entro l'anno), o che sussistano specifiche previsioni contrattuali che producono effetto risolutivo retroattivo.
- In presenza di contenzioso giurisprudenziale è opportuno documentare con precisione le date degli eventi (morosità, intimazione, provvedimenti giudiziari, accordi di fatto) e valutare la giurisprudenza più recente; in mancanza di risoluzione prima della chiusura dell'anno, l'Amministrazione ha fondamento per accertare i canoni non percepiti.
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