Sentenza n. 3252/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza) 22 agosto 2023, n. 4843, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento d’ufficio degli effetti di una SCIA edilizia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittimo l’annullamento d’ufficio, disposto dal Comune ai sensi degli artt. 19, comma 4, e 21-nonies della legge n. 241/1990, degli effetti della SCIA relativa a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su una struttura turistico-ricettiva. Ha dedotto, in particolare, l’erroneità dell’accertamento di una falsa rappresentazione dello stato dell’immobile, sostenendo che le opere erano conformi a un precedente progetto di riqualificazione paesaggistica autorizzato e che il Comune aveva in precedenza ritenuto realizzabili gli interventi mediante DIA. Ha inoltre denunciato l’omessa individuazione di un interesse pubblico concreto e attuale, la mancata comparazione con il proprio affidamento, la violazione del principio di proporzionalità e il difetto di istruttoria circa l’effettiva abusività della terrazza interessata dai lavori. Infine, ha lamentato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che il TAR avesse deciso anche su questioni estranee al thema decidendum e introdotte dalle intervenienti ad opponendum.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la SCIA riguardasse lavori incidenti su manufatti — sei camere-bungalow e un locale destinato a cucina e forno con tettoia — realizzati abusivamente e mai sanati, poiché le relative domande di condono erano state rigettate o non definite favorevolmente per mancata integrazione documentale. Tali circostanze non risultavano adeguatamente rappresentate nella SCIA, i cui grafici qualificavano le preesistenze come legittime. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il diniego o la pendenza di una domanda di condono sono incompatibili con la formazione o l’adozione di ulteriori titoli edilizi relativi a modifiche strutturali del medesimo immobile; gli interventi ulteriori ripetono l’illegittimità dell’opera cui accedono e non possono acquisire autonoma legittimazione prima della definizione favorevole del condono. La precedente autorizzazione paesaggistica non ha modificato lo stato abusivo dell’immobile. La rappresentazione non veritiera dello stato legittimo ha escluso l’esistenza di un affidamento incolpevole e, conseguentemente, la necessità di una specifica motivazione comparativa sul punto. Il termine di diciotto mesi per l’esercizio dell’autotutela è stato ritenuto rispettato, essendo il provvedimento intervenuto il 28 aprile 2017 rispetto alla SCIA presentata il 21 settembre 2016. Quanto all’interesse pubblico, il Collegio ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 8/2017, secondo cui la necessità di rappresentarlo in motivazione è oggettivamente connessa alla situazione antigiuridica derivante dall’illegittimità sostanziale del titolo edilizio; inoltre, in assenza di affidamento legittimo, non occorre una comparazione con l’interesse privato alla conservazione degli effetti della SCIA. Il difetto di istruttoria è stato escluso perché la mancata sanatoria delle strutture era sufficiente a giustificare l’annullamento. La censura di ultrapetizione è stata ritenuta generica e comunque inidonea a fondare il rinvio al primo giudice: l’eventuale ultrapetizione non rientra nelle ipotesi tassative dell’art. 105 c.p.a. e può essere corretta in appello nell’ambito dell’effetto devolutivo e sostitutivo. Le spese del grado di appello sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 19, commi 3 e 4, l. 241/1990
la presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies
L’annullamento degli effetti della SCIA richiede la sussistenza delle condizioni previste per l’annullamento d’ufficio, oltre al rispetto del termine applicabile.
art. 21-nonies l. 241/1990
La disposizione disciplina l’annullamento d’ufficio e richiede, tra l’altro, il rispetto del termine previsto e la sussistenza dei relativi presupposti; nel caso di specie l’autotutela è stata ritenuta legittima per l’incidenza della SCIA su opere abusive mai sanate.
art. 105, comma 1, c.p.a.
Le ipotesi di annullamento con rinvio al primo giudice sono tassative; l’eventuale ultrapetizione non vi rientra.
art. 161, comma 1, c.p.c.
I vizi di nullità della sentenza, ove non comportino rimessione al primo giudice, sono assorbiti e convertiti in motivi di impugnazione, con possibilità di correzione della motivazione in appello.
sentenza Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 8/2017
la necessità di rappresentare in motivazione la sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione del titolo edilizio illegittimamente formatosi «è oggettivamente connaturata alla rilevata sussistenza di una situazione antigiuridica»
In presenza di un titolo edilizio sostanzialmente illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia, la situazione antigiuridica rilevata rende oggettivamente connessa la motivazione dell’interesse pubblico alla rimozione; se manca un affidamento incolpevole, non è necessaria una specifica comparazione con l’interesse privato.
l. 326/2003
Le domande di condono edilizio relative ai manufatti interessati dalla SCIA non risultavano accolte o definite favorevolmente; ciò impediva di considerare legittime le preesistenze e di fondare su di esse ulteriori interventi edilizi.
Massime di principio
- Il diniego o la pendenza di una domanda di condono edilizio impediscono la formazione o l’adozione di ulteriori titoli edilizi relativi a modifiche strutturali dell’immobile interessato, fino alla positiva definizione della domanda di sanatoria.
- Gli interventi edilizi strutturalmente insistenti su opere abusive non sanate ne ripetono l’illegittimità e non possono conseguire autonoma legittimazione prima della regolarizzazione dell’opera principale.
- La rappresentazione nella SCIA di manufatti abusivi come preesistenze legittime esclude l’affidamento incolpevole del segnalante e rende non necessaria una specifica comparazione tra l’interesse pubblico alla rimozione degli effetti della SCIA e l’interesse privato alla loro conservazione.
- Per l’annullamento d’ufficio degli effetti di una SCIA edilizia, quando l’illegittimità deriva dal contrasto sostanziale con la disciplina urbanistico-edilizia, la situazione antigiuridica accertata è oggettivamente connessa alla motivazione dell’interesse pubblico alla rimozione, secondo i principi dell’Adunanza plenaria n. 8/2017.
- Il termine di diciotto mesi per l’annullamento d’ufficio degli effetti della SCIA, applicabile ratione temporis, decorre dalla scadenza del termine previsto per l’esercizio dei poteri inibitori di cui all’art. 19, comma 3, l. 241/1990.
- L’eventuale ultrapetizione della sentenza di primo grado, se non integra una delle ipotesi tassative di rimessione previste dall’art. 105 c.p.a., non comporta il rinvio al primo giudice, ma può essere fatta valere e corretta nel giudizio d’appello secondo l’effetto devolutivo e sostitutivo.
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