Cassazione Penale, Sentenza n. 49309/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Toscano impugnava la conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 7, comma 1, del D.L. n. 4/2019, contestando: (1) vizi di motivazione e di diritto ex art. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p., in quanto la condanna sarebbe stata fondata sull'omessa indicazione dell'arresto del figlio nonostante la norma rilevante (divieto per condanne o misure nei dieci anni precedenti) riguardi il richiedente e non i parenti; mancata valutazione della buona fede circa la residenza del figlio e del mancato nesso funzionale fra l'omissione e l'effettivo ottenimento o maggiorazione del beneficio (dolo specifico); e omissione di valutare in che misura la dichiarazione contestata avrebbe inciso sull'importo del reddito di cittadinanza; (2) vizio di motivazione nella determinazione della pena e delle statuizioni accessorie, per mancata considerazione dei rilievi difensivi e assenza di articolazione del percorso logico-giuridico della decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (assorbente il secondo), richiamando il principio delle Sezioni Unite (13 luglio 2023, n. 2588) secondo cui le omissioni o false dichiarazioni nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza integrano il reato di cui all'art. 7 solo se finalizzate a ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura inferiore (vale a dire se esiste un nesso funzionale tra la condotta omissiva/falsa e l'ottenimento indebito e il dolo specifico). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 7 comma 1 D.L. n. 4/2019
Le omissioni o false dichiarazioni nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza integrano il reato solo se finalizzate ad ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura inferiore (necessità del nesso funzionale e del dolo specifico).
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.
Richiamato quale criterio di impugnazione per contestare vizi di motivazione e violazione di legge nella sentenza di merito.
D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 conv. in L. 28 marzo 2019, n. 26
Normativa primaria che ha introdotto il reddito di cittadinanza e le relative fattispecie sanzionatorie per dichiarazioni omissive o mendaci nell'accesso alla misura.
Sezioni Unite, 13 luglio 2023, n. 2588
Principio interpretativo applicato dalla Cassazione: il reato previsto dall'art. 7 si configura solo quando la condotta sia finalizzata all'ottenimento indebito (o maggiorato) del beneficio; non è sufficiente la mera omissione priva di rilevanza causale sull'entità o spettanza del beneficio.
Massime di principio
- Per i reati connessi al reddito di cittadinanza è necessario che l'omissione o la false dichiarazioni abbiano inciso effettivamente sull'ottenimento o sull'ammontare del beneficio: senza tale nesso funzionale e senza dolo specifico non scatta il reato
- Informazioni relative a terzi (es. familiari) sono rilevanti solo se, considerate complessivamente, alterano la spettanza o la misura del beneficio per il richiedente
- La buona fede o la convinzione ragionevole del dichiarante (es. sul luogo di residenza effettiva di un congiunto) può assorbire il rilievo penale se rende privo di dolo l'atto omissivo
- In sede di valutazione delle condotte c'è l'obbligo per il giudice di illustrare il nesso causale tra la dichiarazione e l'ottenimento del beneficio e di motivare l'entità dell'incidenza sul pagamento
- I vizi di motivazione nella determinazione della pena e delle statuizioni accessorie sono rilevanti e, se gravi, possono determinare l'annullamento con rinvio per una nuova valutazione
- In situazioni analoghe è opportuno documentare e dimostrare l'assenza di utilità immediata o di vantaggio economico derivante dall'omissione e ogni elemento che attesti la buona fede del dichiarante
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