Sentenza n. 13872/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Delibera Agcom 132/23/CONS recante “Condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa offerti da TIM ai sensi delle Delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS”, approvata in data 31 maggio 2023 e pubblicata sul sito www.agcom.it in data 9 giugno 2023, limitatamente: (i) all’art. 1, ai punti 132-136 e 140, al quarto e sesto “ritenuto”, nonché alle corrispondenti parti motivazionali degli Allegati A, B e C (per quanto riguarda la determinazione del parametro del costo del debito quale componente del WACC); e (ii) all’art. 2, commi 8, 15 e 17, e al punto 253, nonché alle corrispondenti parti motivazionali degli Allegati A, B e C (per quanto riguarda l’omessa rivalutazione del costo delle batterie del servizio di co-locazione); ove occorrer possa, della Delibera Agcom 337/22/CONS recante “Avvio del procedimento e della consultazione pubblica concernente le condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa offerti da TIM ai sensi delle delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS”, del 21 settembre 2022; ove occorrer possa, della Delibera Agcom 388/22/CONS recante “Informazioni integrative e proroga dei termini della consultazione pubblica avviata con delibera n. 337/22/CONS concernente le condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa offerti da TIM” del 10 novembre 2022; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Telecom Italia s.p.a. il 7 novembre 2023: della Delibera AgCom n. 132/23/CONS (“Delibera”), nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera AGCOM n. 132/23/CONS sulle condizioni economiche 2022-2023 dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa, limitatamente alla determinazione del costo del debito nel WACC e ai costi delle batterie del servizio di co-locazione
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’operatore ricorrente ha censurato, con il primo motivo, la determinazione del WACC al 7,4%, deducendo illogicità, contraddittorietà e violazione della metodologia unionale e delle Linee guida BEREC per avere AGCOM utilizzato un peer group di dodici operatori per i parametri beta e gearing, escludendo Telenor, Digi e Telenet, ma il peer group completo di quindici operatori per il costo del debito. Secondo la ricorrente, tale scelta avrebbe sovrastimato il costo del debito, pari al 3,87% anziché al 3,60%, e il WACC, pari al 7,4% anziché al 7,28%, con conseguente aumento dei prezzi di accesso all’ingrosso in violazione del principio di orientamento ai costi. Con il secondo motivo è stata contestata la mancata rivalutazione dei costi delle batterie del servizio di co-locazione, ritenuta causa della fissazione di corrispettivi superiori ai costi effettivi e non orientati ai costi. Telecom Italia ha proposto ricorso incidentale contro diversi aspetti della medesima delibera, tra cui il mancato aggiornamento retroattivo delle tariffe 2022, il mancato ripristino delle condizioni neutrali per la rete in rame, il mancato aggiornamento del costo del lavoro, la mancata flessibilità tariffaria per i prezzi VULA, il WACC e il costo del debito ritenuti troppo bassi e l’introduzione di obblighi tariffari per i servizi semi-GPON. Iliad ha eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale perché riguardante profili autonomi rispetto al ricorso principale e quindi da proporre mediante ricorso principale tempestivo. Il TAR ha disposto una verificazione tecnica sulla correttezza delle scelte relative al WACC e ai costi delle batterie.
La decisione
Il ricorso principale è stato respinto. Quanto al primo motivo, il TAR ha ritenuto legittimo l’utilizzo di peer group diversi per i vari parametri del WACC. Beta e gearing riguardano il rischio sistematico e la struttura finanziaria dell’impresa e richiedono operatori comparabili sotto il profilo industriale, tecnologico, dimensionale, geografico e regolatorio; il costo del debito riguarda invece principalmente il merito creditizio e il rischio di insolvenza, sicché la non comparabilità di un’impresa rispetto al rischio industriale non implica la sua non comparabilità ai fini del rischio di credito. Le Comunicazioni della Commissione europea e le Linee guida BEREC non impongono l’identità del peer group per tutti i parametri, ma richiedono coerenza e trasparenza metodologica. L’onere motivazionale specifico gravava sull’Autorità soltanto per la deroga al peer group ordinario BEREC e risultava assolto per l’esclusione di Telenor, Digi e Telenet dal calcolo di beta e gearing; per il costo del debito AGCOM aveva applicato il peer group completo, criterio ordinario, senza necessità di ulteriore motivazione. Quanto al secondo motivo, il TAR ha affermato che l’orientamento ai costi, nella regolazione ex ante, non richiede una perfetta corrispondenza tra tariffe e costi storici o successivamente osservati, ma impone l’utilizzo di un modello ragionevole volto a stimare i costi di un operatore efficiente. Gli scostamenti tra costi stimati e costi effettivi sono fisiologici e rilevano solo se dimostrano la perdita della ragionevole capacità rappresentativa del modello. La verificazione ha escluso che il costo delle batterie fosse sovrastimato nella misura dedotta dalla ricorrente e ha rilevato uno scostamento stimato tra circa 16% e 61%, spiegabile mediante diversi fattori tecnici ed economici e non tale da dimostrare un sovra-recupero ingiustificato. È stata ritenuta legittima anche la scelta di rinviare alla successiva analisi di mercato la revisione del coefficiente di efficientamento del price cap, fissato al 2% dalla precedente delibera regolatoria, poiché tale coefficiente incorpora valutazioni sia retrospettive sia prospettiche e non può essere aggiornato automaticamente sulla base di singoli dati contabili o preventivi. La scelta è stata ritenuta coerente con la stabilità e prevedibilità del quadro regolatorio, con la certezza delle condizioni economiche e con la funzione incentivante del price cap. Il ricorso incidentale di Telecom Italia è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stato subordinato all’eventuale accoglimento del ricorso principale. Iliad è stata condannata alle spese in favore di AGCOM, Telecom Italia e Fibercop, liquidate in euro 8.000,00 per ciascuna parte, oltre accessori; le spese di verificazione sono state poste definitivamente a suo carico.
Norme richiamate
art. 78 d.lgs. 259/2003
L’Autorità è tenuta a condurre ogni cinque anni un’analisi di mercato finalizzata al controllo e alla verifica della situazione competitiva dei mercati rilevanti.
L’analisi periodica di mercato costituisce la sede per mantenere, modificare o introdurre obblighi regolatori e per procedere alla revisione complessiva dei modelli di costo.
art. 79 d.lgs. 259/2003
Gli obblighi di accesso e di controllo dei prezzi possono essere imposti nei confronti degli operatori con significativo potere di mercato all’esito dell’analisi di mercato.
art. 84 d.lgs. 259/2003
L’Autorità può imporre [...] l’accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale [...] nonché consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti.
La disposizione consente di imporre obblighi di accesso e condivisione delle risorse di rete per evitare che il controllo dell’infrastruttura essenziale ostacoli la concorrenza.
art. 85 d.lgs. 259/2003
Obblighi di controllo dei prezzi per l’accesso a elementi di rete esistenti [...] tra cui l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi.
L’orientamento ai costi opera come criterio metodologico di regolazione ex ante, diretto a garantire il recupero dei costi efficientemente sostenuti e una congrua remunerazione del capitale, senza imporre una perfetta corrispondenza con i costi storici o successivamente osservati.
art. 4 d.lgs. 259/2003
principio della ladder of investment
La regolazione deve favorire gli investimenti degli operatori alternativi in infrastrutture proprie e in soluzioni tecnologiche avanzate.
art. 89 d.lgs. 259/2003
È richiamato con riferimento al progetto di separazione volontaria della rete fissa avviato dall’operatore storico.
art. 6, comma 4, d.lgs. 259/2003
principio di certezza regolamentare e di ragionevolezza
La stabilità e la prevedibilità del quadro regolatorio costituiscono interessi da ponderare insieme all’orientamento ai costi nella definizione tempestiva delle tariffe.
art. 78, comma 7, d.lgs. 259/2003
La precedente analisi di mercato e il relativo quadro regolatorio restano efficaci fino alla scadenza del periodo previsto, consentendo interventi applicativi sulle condizioni economiche nelle more della nuova analisi.
art. 12, comma 2, lett. g), delibera AGCOM n. 348/19/CONS
l’applicazione di un tasso di efficientamento del 2% annuo
Per gli impianti del servizio di co-locazione il modello regolatorio vigente prevedeva un price cap fondato sui costi storici riconosciuti e sulla loro evoluzione mediante un coefficiente di efficientamento predeterminato, non sulla rinnovata determinazione analitica annuale dei costi.
Commission Notice 2019/C 375/01
Individua nel WACC lo strumento per stimare il costo del capitale investito e la sua equa remunerazione; consente alle autorità nazionali di adattare il peer group alle specificità nazionali, senza imporre l’identità del campione per tutti i parametri.
BEREC Report BoR (22) 70 del 9 giugno 2022
Individua un peer group europeo di riferimento e consente alle autorità nazionali di modificarlo, selezionando gli operatori maggiormente rappresentativi delle specificità nazionali; il peer group completo costituisce il criterio ordinario.
Massime di principio
- Nella determinazione del WACC regolatorio, l’autorità nazionale può utilizzare peer group differenti per i diversi parametri quando la diversa natura economica dei parametri lo giustifica: beta e gearing possono richiedere comparabilità rispetto al rischio sistematico e alla struttura finanziaria, mentre il costo del debito può essere stimato sulla base di operatori comparabili principalmente quanto al merito creditizio.
- Il principio di coerenza metodologica nel calcolo del WACC non impone l’identità del peer group per tutti i parametri, ma richiede che le scelte siano coerenti, trasparenti e giustificate in relazione al fenomeno economico da stimare.
- Quando l’autorità nazionale si discosta dal peer group ordinario individuato dal BEREC, deve motivare specificamente l’esclusione degli operatori ritenuti non rappresentativi; tale onere motivazionale non richiede un’ulteriore giustificazione quando l’autorità applica, per un diverso parametro, il peer group completo previsto dalla metodologia ordinaria.
- Nella regolazione ex ante dei prezzi di accesso, l’orientamento ai costi non impone una perfetta corrispondenza tra corrispettivi regolati e costi storici o successivamente osservati, ma richiede un modello fondato su presupposti tecnicamente attendibili e ragionevolmente rappresentativo dei costi di un operatore efficiente.
- Il giudice amministrativo non può sostituire il modello economico ex ante scelto dall’autorità di regolazione con una ricostruzione ex post basata su dati contabili sopravvenuti; le valutazioni tecnico-economiche sono sindacabili solo in presenza di manifesta irragionevolezza, evidente illogicità o errore tecnico manifesto.
- La revisione di un coefficiente di efficientamento inserito in un meccanismo di price cap può essere legittimamente rinviata alla periodica analisi di mercato quando richieda una valutazione complessiva dell’evoluzione dei costi e degli incentivi all’efficienza, poiché la stabilità e prevedibilità del quadro regolatorio possono prevalere su adeguamenti episodici fondati su singoli dati di costo.
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