Cassazione Penale, Ordinanza n. 21595/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Dalla motivazione emerge che il ricorso censurava la sentenza di appello per il trattamento del reato di resistenza a pubblico ufficiale e, in particolare, per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. I motivi richiamati nel testo riguardano: la dedotta insufficienza della valutazione della Corte territoriale sul giudizio di responsabilità e sui presupposti applicativi dell'art. 131-bis c.p.; il richiamo ai contenuti dell'atto di appello; e la contestazione della motivazione con cui era stato escluso l'accesso alle pene sostitutive, ritenuta generica e fondata essenzialmente sui precedenti penali dell'imputato, senza una specifica prognosi negativa sul contenimento del rischio di recidiva. La Corte ha tuttavia ritenuto tali censure inammissibili perché già affrontate e disattese dalla sentenza impugnata oppure formulate in modo non specifico e non idoneo a scalfire la motivazione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo il ricorso proposto senza colpa nella causa di inammissibilità solo nei limiti richiamati dalla giurisprudenza costituzionale, ma comunque non idoneo a superare le ragioni di inammissibilità evidenziate. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Il ricorso riguarda una condanna per resistenza a pubblico ufficiale; la Corte richiama il reato contestato come oggetto della valutazione di merito già compiuta in appello.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto va negata se la motivazione di merito esclude i presupposti applicativi con argomentazione già adeguata e non manifestamente illogica.
pene sostitutive di pene detentive brevi
Il diniego richiede una valutazione specifica e puntuale sulla prognosi negativa circa il contenimento del rischio di recidiva; non è sufficiente un riferimento generico ai precedenti penali.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui, nei casi di inammissibilità, può configurarsi la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura in cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza individuare un vizio autonomo della motivazione.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo se il giudice di merito esclude i presupposti applicativi con motivazione non manifestamente illogica e non meramente apparente.
- In tema di pene sostitutive, la prognosi sfavorevole non può essere espressa in modo generico: occorre una valutazione concreta e specifica sulla capacità della sanzione di contenere il rischio di recidiva.
- Il mero richiamo ai precedenti penali, se non accompagnato da una motivazione individualizzata, non è di per sé sufficiente a fondare il diniego delle pene sostitutive; tuttavia, se la censura non incide realmente sulla ratio decidendi, il ricorso resta inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti dei principi costituzionali richiamati.
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