Regolamento (UE) 2017/2094
Regolamento (UE) 2017/2094 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 795/2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2017/32)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro BCE di sorveglianza degli SPIS per allinearlo ai principi CPMI-IOSCO e rafforzare i presidi su governance, rischio di credito, rischio di liquidità, rischio d’impresa e rischio cyber. Introduce inoltre nuove definizioni, chiarisce il trattamento dei partecipanti indiretti e amplia i poteri dell’autorità competente in materia di indagini, ispezioni e misure correttive. Sono previste regole più stringenti per i sistemi DNS e per i sistemi che regolano pagamenti unilaterali in euro, con obblighi di liquidità e regolamento in moneta di banca centrale.
Modifica il regolamento (UE) n. 795/2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS), rafforzando governance, gestione dei rischi, resilienza operativa e poteri di vigilanza della BCE.
Ambito di applicazione
Si applica ai sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) e ai relativi gestori, nell’ambito della sorveglianza esercitata dalla BCE e dalle autorità competenti. Incide in particolare sui sistemi che regolano pagamenti unilaterali in euro, sui sistemi DNS (deferred net settlement), sui partecipanti diretti e indiretti, nonché sui rapporti con banche di regolamento, fornitori di liquidità e altre IMF collegate. Prevede inoltre regole specifiche per gli SPIS dell’Eurosistema, che beneficiano di alcune esenzioni; disciplina l’applicazione temporale con termini di adeguamento differenziati per i gestori già destinatari di una decisione di identificazione prima o dopo l’entrata in vigore.
Modifica del regolamento BCE sui sistemi di pagamento di importanza sistemica
Il regolamento interviene sul quadro di sorveglianza della BCE per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS), modificando il regolamento (UE) n. 795/2014. L’obiettivo dichiarato nei considerando è allineare la disciplina ai principi CPMI-IOSCO e rafforzare gli standard di vigilanza alla luce della prima valutazione approfondita degli SPIS, con particolare attenzione a governance, rischi di credito e liquidità, resilienza operativa e cyber, nonché ai poteri delle autorità competenti.
Ambito soggettivo e criteri di identificazione
La disciplina riguarda gli SPIS e i loro gestori, con impatto anche sui partecipanti diretti e indiretti, sui fornitori di liquidità e sui soggetti connessi al funzionamento dei sistemi. Vengono rivisti i criteri di identificazione degli SPIS, fondati su soglie di volume e quota di mercato espresse in percentuale dei pagamenti denominati in euro nell’Unione o in uno Stato membro la cui moneta è l’euro. L’identificazione è effettuata annualmente e i sistemi già qualificati come SPIS sono sottoposti a riesame annuale per verificarne la persistente conformità ai criteri di identificazione.
Definizioni rilevanti e trattamento della partecipazione indiretta
Il regolamento introduce definizioni più dettagliate di sistema DNS, partecipante diretto, partecipante indiretto, amministratore indipendente, consociata, situazione d’emergenza, obblighi finanziari e misura correttiva. Di rilievo pratico è la qualificazione degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica che accedono agli SPIS tramite partecipanti diretti come partecipanti indiretti, con conseguente applicazione delle regole sulla partecipazione indiretta e sugli obblighi informativi connessi.
Governance, Consiglio e linee di difesa
Sul piano della governance, il gestore dello SPIS deve dotarsi di assetti documentati, chiari e accessibili, con responsabilità ben delineate. La composizione del Consiglio deve garantire integrità e adeguate competenze tecniche; per gli SPIS non appartenenti all’Eurosistema, ove consentito dal diritto nazionale, deve includere membri non esecutivi e almeno un amministratore indipendente. Il Consiglio deve assicurare tre linee di difesa distinte: operazioni, gestione del rischio e revisione interna. Inoltre deve approvare e riesaminare annualmente i principali documenti di rischio e i piani fondamentali del sistema, tra cui il quadro integrato di gestione dei rischi, il rischio operativo e il piano di continuità operativa, il piano di risanamento e liquidazione ordinata, il piano patrimoniale, i quadri per rischio di credito e di liquidità, il quadro sulle garanzie, la strategia di investimento e il quadro di resilienza cyber.
Risanamento, liquidazione ordinata e rischio di impresa
Il regolamento rafforza la pianificazione della continuità del business e della crisi. Il gestore deve individuare le operazioni e i servizi critici, valutare scenari che possano comprometterne la continuità e predisporre un piano sostenibile di risanamento e, salvo per gli SPIS dell’Eurosistema, di liquidazione ordinata. Sul versante del rischio di impresa, deve esistere un sistema robusto per identificare e gestire le perdite derivanti da strategie commerciali inadeguate, flussi di cassa negativi e spese inattese. Le attività destinate a coprire il rischio di impresa devono essere liquide, di qualità elevata, segregate dalle risorse operative e almeno pari alle spese operative correnti di sei mesi; è inoltre richiesto un piano patrimoniale per reperire capitale aggiuntivo se il capitale proprio si avvicina o scende sotto la soglia richiesta.
Rischio di credito e rischio di liquidità
Le modifiche più incisive riguardano la gestione del rischio di credito e di liquidità. Per il rischio di credito, il gestore deve disporre di un quadro robusto per misurare e monitorare le esposizioni verso i partecipanti e tra partecipanti; nei sistemi DNS gli obblighi finanziari devono essere determinati non oltre il momento in cui l’ordine di trasferimento entra nel calcolo delle posizioni nette accessibili ai partecipanti, e nello stesso momento devono risultare disponibili risorse sufficienti. Le esposizioni del gestore devono essere coperte con garanzie reali, fondi a garanzia, capitale o altre risorse equivalenti; in caso di esposizioni tra partecipanti, il sistema deve garantire risorse sufficienti, in particolare per i due partecipanti con esposizione maggiore insieme alle rispettive consociate.
Per il rischio di liquidità, il regolamento impone un quadro integrato che consideri tutti i soggetti rilevanti per il sistema e richiede strumenti adeguati ai partecipanti per gestire efficacemente la liquidità. Nei sistemi DNS valgono le stesse tempistiche stringenti sugli obblighi finanziari e sulle risorse liquide. Per i pagamenti unilaterali in euro, la liquidità necessaria deve essere detenuta in moneta di banca centrale oppure in garanzie idonee, prontamente convertibili in contanti lo stesso giorno con meccanismi affidabili, anche in condizioni di stress. Sono ammessi anche altri strumenti, purché assicurino la disponibilità di contante nello stesso giorno. Il gestore non può presumere il ricorso a credito d’urgenza delle banche centrali e deve effettuare test di stress rigorosi, considerando anche l’inadempimento di uno o più partecipanti nello stesso giorno o in giorni consecutivi.
Regolamento definitivo in moneta di banca centrale e casi di emergenza
Per gli SPIS che regolano pagamenti unilaterali in euro, il regolamento definitivo deve avere luogo in moneta di banca centrale. Quando un gestore regola pagamenti per conto di altri SPIS, deve adoperarsi affinché anche questi possano regolare in caso di situazione d’emergenza. La nozione di situazione d’emergenza è definita in modo ampio, includendo eventi o circostanze che possano determinare la cessazione o l’interruzione delle operazioni o impedire il regolamento definitivo.
Resilienza operativa e cyber
L’articolo 15 viene integrato con un obbligo generale di riesame e verifica periodica dei sistemi, delle politiche, delle procedure e dei controlli, soprattutto dopo cambiamenti significativi. Viene inoltre introdotto un quadro specifico per la resilienza cyber, che impone misure di governo societario adeguate, l’individuazione delle operazioni critiche, la protezione da attacchi, la capacità di rilevazione, risposta e recupero, nonché test regolari delle misure adottate. Il gestore deve mantenere elevata consapevolezza delle minacce e un processo di apprendimento continuo per adeguare il quadro alla rapida evoluzione del rischio cyber.
Accesso, partecipazione e partecipazione indiretta
Il regolamento richiede criteri di accesso e partecipazione non discriminatori, pubblicamente divulgati e riesaminati almeno ogni anno, applicabili ai partecipanti diretti e, se del caso, anche a quelli indiretti e ad altre IMF. Tali criteri devono essere proporzionati, giustificati da esigenze di sicurezza ed efficienza e limitare quanto possibile le restrizioni all’accesso. In caso di diniego, il gestore deve motivare per iscritto la decisione. Inoltre deve verificare costantemente il rispetto dei criteri e prevedere procedure ordinate per sospensione e revoca della partecipazione.
Per la partecipazione indiretta, il gestore deve raccogliere informazioni sufficienti a identificare e gestire i rischi derivanti da tali rapporti, incluso il peso dell’attività svolta per conto dei partecipanti indiretti, il numero di indiretti per ciascun diretto e i volumi o valori dei pagamenti originati dai singoli indiretti. Deve anche individuare eventuali interdipendenze significative tra partecipanti diretti e indiretti che possano incidere sullo SPIS.
Poteri delle autorità competenti, ispezioni e riservatezza
Le autorità competenti ottengono poteri più ampi: possono richiedere in qualsiasi momento informazioni e documentazione, imporre la nomina di un esperto indipendente per indagini o riesami sul funzionamento dello SPIS e condurre ispezioni in loco, anche senza preavviso se necessario. La BCE deve adottare una decisione procedurale sulle modalità di esercizio di tali poteri. È inoltre prevista la possibilità di attività di sorveglianza continuativa o ad hoc e una disciplina della riservatezza che consente la condivisione interna al SEBC nel rispetto del segreto professionale.
Misure correttive e sanzioni
In caso di non conformità o di ragionevole sospetto di non conformità, l’autorità competente deve comunicare per iscritto la natura dell’inosservanza e ascoltare il gestore prima di adottare misure correttive. Se la violazione è particolarmente grave, le misure possono essere adottate immediatamente e devono essere motivate. Le misure correttive possono coesistere con le sanzioni della BCE. In caso di violazione del regolamento, la BCE può irrogare sanzioni nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 2532/98 e n. 2157/99, adottando una decisione sulla metodologia di calcolo.
Entrata in vigore e termini di adeguamento
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. I gestori di SPIS già destinatari di una decisione di identificazione prima dell’entrata in vigore devono adeguarsi entro un anno, salvo i requisiti introdotti dai punti 5 e 6 dell’articolo 1, per i quali il termine è di 18 mesi. Lo stesso termine vale per i gestori identificati dopo l’entrata in vigore. Il Consiglio direttivo deve riesaminare l’applicazione generale del regolamento entro due anni dall’entrata in vigore e poi ogni tre anni.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei criteri di identificazione e riesame annuale
L’articolo 1, paragrafo 3, lettera ii), è modificato per precisare che un sistema può essere identificato come SPIS se il totale dei pagamenti processati in euro rappresenta almeno il 15% del volume totale dei pagamenti in euro nell’Unione, oppure il 5% del volume totale dei pagamenti transfrontalieri in euro nell’Unione, oppure una quota di mercato del 75% del volume totale dei pagamenti in euro in uno Stato membro la cui moneta è l’euro. L’identificazione è svolta su base annuale e la decisione resta in vigore fino alla revoca; i sistemi identificati sono riesaminati annualmente per verificare il permanere dei criteri.
Nuove definizioni chiave
L’articolo 2 introduce o riformula nozioni essenziali, tra cui DNS, partecipante diretto, partecipante indiretto, amministratore indipendente, consociata, situazione d’emergenza, obblighi finanziari e misura correttiva. In particolare, gli istituti di pagamento e di moneta elettronica che accedono agli SPIS tramite partecipanti diretti sono trattati come partecipanti indiretti.
Governance, linee di difesa e approvazione del consiglio
L’articolo 4 rafforza gli assetti di governo societario, imponendo linee di competenza e responsabilità chiare, la disponibilità della documentazione alle autorità competenti e ai partecipanti e la pubblicazione di una versione sintetica. La composizione del Consiglio deve assicurare integrità e, per gli SPIS non appartenenti all’Eurosistema, includere membri non esecutivi e almeno un amministratore indipendente, ove consentito dalla legge nazionale. Il Consiglio deve garantire tre linee di difesa distinte (operazioni, gestione del rischio, revisione interna) e approvare annualmente i principali quadri e piani di rischio, inclusi rischio operativo, continuità operativa, risanamento e liquidazione ordinata, raccolta di capitale, rischio di credito, rischio di liquidità, garanzie, strategia di investimento e resilienza cyber.
Piano di risanamento e liquidazione ordinata
L’articolo 5, paragrafo 4, impone al gestore di definire le operazioni e i servizi critici, individuare scenari che possano comprometterne la continuità, verificare le opzioni di risanamento e, salvo per gli SPIS dell’Eurosistema, di liquidazione ordinata. Il piano deve essere sostenibile, riesaminato almeno annualmente e descrivere in modo sintetico e concreto le principali strategie e le misure necessarie alla loro attuazione; se del caso, il gestore fornisce alle autorità interessate le informazioni utili per la pianificazione della risoluzione.
Rischio di credito e copertura delle esposizioni
Il nuovo articolo 6 impone un quadro robusto per misurare, monitorare e gestire le esposizioni creditizie verso i partecipanti e tra partecipanti. Nei sistemi DNS gli obblighi finanziari devono essere determinati non oltre il momento in cui l’ordine di trasferimento è incluso nel calcolo delle posizioni di regolamento netto accessibili ai partecipanti e devono esistere risorse sufficienti nello stesso momento. Le esposizioni del gestore verso i partecipanti devono essere coperte tramite garanzie reali, fondi a garanzia, capitale o altre risorse equivalenti; inoltre, anche quando non vi sia garanzia di regolamento, il gestore deve prevedere regole o accordi con i partecipanti per assicurare risorse sufficienti a copertura delle esposizioni dei due partecipanti con la maggiore esposizione, insieme alle rispettive consociate. Devono essere previste regole e procedure per assorbire perdite dirette da inadempimento e per ricostituire le risorse utilizzate durante uno stress.
Rischio di liquidità e requisiti per i sistemi DNS
Il nuovo articolo 8 introduce un quadro integrato di gestione del rischio di liquidità, comprendente partecipanti, banche di regolamento, agenti nostro, banche depositarie, fornitori di liquidità e altri soggetti significativi. I partecipanti devono disporre di strumenti adeguati per gestire la liquidità e il gestore deve monitorare il flusso di liquidità. Nei sistemi DNS gli obblighi finanziari devono essere determinati entro il momento dell’inclusione dell’ordine nel calcolo delle posizioni nette e devono esistere risorse liquide sufficienti al più tardi in quel momento. Il gestore deve detenere o far detenere risorse sufficienti per far fronte, in un’ampia gamma di scenari di stress, all’inadempimento del partecipante con obblighi aggregati maggiori; per i pagamenti unilaterali in euro, la liquidità deve essere in moneta di banca centrale oppure in garanzie idonee prontamente convertibili in contanti nello stesso giorno. Sono ammessi ulteriori strumenti di liquidità, purché convertibili tempestivamente, e non può essere presunta la concessione di credito d’urgenza da parte delle banche centrali. Il gestore deve inoltre effettuare prove di stress rigorose, documentare le ragioni per cui detiene determinate attività, comunicare i risultati al Consiglio e adottare regole per il regolamento nello stesso giorno e, se del caso, per il regolamento infragiornaliero o plurigiornaliero in caso di inadempimento.
Regolamento definitivo in moneta di banca centrale
L’articolo 10, paragrafo 1, stabilisce che il gestore di SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro deve assicurare il regolamento definitivo in moneta di banca centrale. Chi regola pagamenti per altri SPIS deve adoperarsi affinché tali SPIS possano regolare anche in situazioni di emergenza.
Rischio di impresa e requisiti patrimoniali
Il nuovo articolo 13 richiede un sistema robusto per identificare, monitorare e gestire i rischi di impresa, inclusi perdite da strategie commerciali inadeguate, flussi di cassa negativi e costi operativi imprevisti o eccessivi. Il gestore deve avere piani di risanamento attuabili e, salvo per gli SPIS dell’Eurosistema, piani di liquidazione ordinata; l’ammontare di attività detenute per tali piani non può essere inferiore alle spese operative correnti di sei mesi. Tali attività devono essere liquide, di qualità elevata e segregate dalle risorse usate per le operazioni giornaliere. Deve inoltre esistere un piano patrimoniale realizzabile per raccogliere capitale aggiuntivo se il capitale proprio si avvicina o scende sotto la soglia richiesta. Per gli SPIS dell’Eurosistema i paragrafi 3-6 non si applicano.
Riesame periodico, controllo operativo e resilienza cyber
L’articolo 15 è integrato con l’obbligo di riesaminare, revisionare e verificare periodicamente e dopo cambiamenti significativi sistemi, politiche operative, procedure e controlli. È introdotto un quadro efficace di resilienza cyber, basato su misure di governo societario adeguate per gestire il rischio cyber, identificare le operazioni critiche e le attività di supporto, proteggerle, rilevare gli attacchi, rispondere e recuperare. Le misure devono essere testate regolarmente e il gestore deve mantenere elevata consapevolezza situazionale e un processo di apprendimento continuo per adattare il quadro alla natura dinamica dei rischi cyber.
Criteri di accesso, partecipazione e sospensione
L’articolo 16 obbliga il gestore a stabilire e divulgare criteri di accesso e partecipazione non discriminatori per partecipanti diretti e, se del caso, indiretti e altre IMF, con revisione almeno annuale. I criteri devono essere giustificati da sicurezza ed efficienza, commisurati ai rischi dello SPIS e conformi al principio di proporzionalità, imponendo le minime restrizioni possibili. In caso di diniego di accesso, il gestore deve comunicare per iscritto le ragioni sulla base di un’analisi globale del rischio. Deve inoltre verificare costantemente il rispetto dei criteri e prevedere procedure non discriminatorie per la sospensione e revoca ordinata della partecipazione, rese note nei loro aspetti fondamentali e anch’esse riesaminate annualmente.
Partecipazione indiretta e informazioni da raccogliere
L’articolo 17 richiede che le regole, le procedure e gli accordi contrattuali consentano al gestore di raccogliere informazioni sulla partecipazione indiretta per identificare, monitorare e gestire i rischi rilevanti. Le informazioni devono riguardare almeno l’attività svolta dai partecipanti diretti per conto proprio e degli indiretti, il numero di indiretti per ciascun diretto, i volumi o valori dei pagamenti originati da ciascun indiretto e il rapporto tra tali volumi e quelli del diretto attraverso cui accede al sistema. Il gestore deve individuare le interdipendenze significative tra partecipanti diretti e indiretti che possano incidere sullo SPIS.
Poteri di sorveglianza dell’autorità competente
Il nuovo articolo 21 attribuisce all’autorità competente il potere di ottenere in qualsiasi momento informazioni e documentazione, richiedere la nomina di un esperto indipendente per un’indagine o un riesame indipendente e condurre o delegare ispezioni in loco, anche senza preavviso se necessario. La BCE adotta una decisione sulle procedure e condizioni per l’esercizio di tali poteri. L’articolo 21 bis consente attività di sorveglianza continuativa o ad hoc per verificare la conformità o promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello sistemico; l’articolo 21 ter disciplina la riservatezza, consentendo la condivisione interna al SEBC nel rispetto del segreto professionale.
Misure correttive e sanzioni
L’articolo 22 prevede che, in caso di non conformità o di ragionevole sospetto di non conformità, l’autorità competente debba comunicare per iscritto la natura dell’inosservanza e offrire al gestore la possibilità di essere sentito, potendo poi imporre misure correttive per rimediare alla violazione o prevenirne la reiterazione. In caso di inosservanza grave possono essere adottate misure immediate, motivate; le autorità diverse dalla BCE devono informarla senza indugio dell’intenzione di intervenire. Le misure correttive possono coesistere con le sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 2532/98. L’articolo 23 stabilisce che la BCE può irrogare sanzioni in caso di violazione, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 2532/98 e n. 2157/99, e adotta una decisione sulla metodologia di calcolo.
Riesame generale e entrata in vigore
L’articolo 24 impone al Consiglio direttivo un riesame generale dell’applicazione del regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore e, successivamente, ogni tre anni. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I gestori già destinatari di una decisione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 795/2014 devono conformarsi entro un anno dall’entrata in vigore, salvo i requisiti introdotti dall’articolo 1, punti 5 e 6, per i quali il termine è di 18 mesi; lo stesso termine si applica ai gestori identificati dopo l’entrata in vigore.
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