Regolamento (UE) 2017/1979
Regolamento (UE) 2017/1979 della Commissione, del 31 ottobre 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda gli echinodermi raccolti fuori dalle zone di produzione classificate (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime dei controlli ufficiali del regolamento (CE) n. 854/2004 per chiarire il trattamento degli echinodermi non filtratori. Poiché tali animali non presentano, in via generale, il medesimo rischio igienico-sanitario dei molluschi filtratori, vengono esclusi dalle regole di classificazione delle zone di produzione. Al contempo, vengono ricondotti al sistema di controlli applicabile ai prodotti raccolti fuori dalle zone classificate, insieme a pectinidae e gasteropodi marini vivi.
Modifica il regolamento (CE) n. 854/2004 estendendo agli echinodermi non filtratori raccolti fuori dalle zone di produzione classificate i controlli ufficiali previsti per pectinidae e gasteropodi marini vivi.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare a pectinidae, gasteropodi marini vivi ed echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate. Riguarda gli Stati membri nell'organizzazione dei controlli presso vendite all'asta, centri di spedizione e stabilimenti di lavorazione. È esclusa la disciplina della classificazione delle zone di produzione per gli echinodermi, che vengono sottratti alle norme del capo II dell'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004. Si applica dal 1 gennaio 2019, mentre entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla GUUE.
Modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 per gli echinodermi non filtratori raccolti fuori dalle zone di produzione classificate
Il regolamento interviene sul sistema dei controlli ufficiali previsto dal regolamento (CE) n. 854/2004, con l'obiettivo di adeguare la disciplina agli echinodermi non filtratori. Nei considerando, la Commissione osserva che tali organismi non sono normalmente filtratori e che, pertanto, il rischio di accumulo di microrganismi associati a contaminazione fecale è remoto; inoltre, mancano dati epidemiologici idonei a giustificare il mantenimento di tali prodotti nel regime di classificazione delle zone di produzione.
Ambito materiale e soggetti interessati
La modifica riguarda i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, con particolare riferimento a pectinidae, gasteropodi marini vivi ed echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate. La disciplina interessa gli operatori che immettono tali prodotti nelle fasi di vendita all'asta, spedizione e lavorazione, nonché le autorità competenti degli Stati membri incaricate dei controlli.
Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004
L'articolo 1 sostituisce il capo III dell'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004. Il nuovo testo stabilisce che i controlli ufficiali su pectinidae, gasteropodi marini ed echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate sono effettuati alle vendite all'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione.
Tali controlli devono verificare:
- il rispetto dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi previsti dall'allegato III, sezione VII, capo V, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- il rispetto degli altri requisiti di cui all'allegato III, sezione VII, capo IX, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Effetti sulla classificazione delle zone di produzione
Per effetto della modifica, gli echinodermi vengono esclusi dalle norme in materia di classificazione delle zone di produzione contenute nel capo II dell'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004. In altri termini, per questi prodotti non opera più il criterio di classificazione delle zone fondato sulla contaminazione fecale tipico dei molluschi filtratori.
Entrata in vigore e decorrenza
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione sostanziale decorre dal 1 gennaio 2019. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede recepimento.
Disposizioni principali
Esclusione degli echinodermi dalle regole di classificazione delle zone di produzione
Il regolamento, sulla base dei considerando, afferma che gli echinodermi in genere non sono animali filtratori e che il rischio di accumulo di microrganismi legati a contaminazione fecale è remoto. Per questo motivo, essi sono esclusi dalle norme del capo II dell'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 sulla classificazione e sul monitoraggio delle zone di produzione.
Inclusione degli echinodermi non filtratori nei controlli fuori dalle zone classificate
Il capo III dell'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 viene sostituito per includere espressamente gli echinodermi non filtratori tra i prodotti sottoposti a controlli ufficiali quando raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate, insieme a pectinidae e gasteropodi marini.
Luoghi di effettuazione dei controlli ufficiali
I controlli ufficiali sono effettuati alle vendite all'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione.
Oggetto delle verifiche sanitarie
I controlli verificano il rispetto dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capo V, del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché degli altri requisiti di cui all'allegato III, sezione VII, capo IX, del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile dal 1 gennaio 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 31 ott 2017Regolamento (UE) 2017/1978
- Regolamento · 31 ott 2017Regolamento (UE) 2017/1980
- Regolamento · 31 ott 2017Regolamento (UE) 2017/1981
- Regolamento · 31 ott 2017Regolamento (UE) 2017/1982
- Regolamento · 31 ott 2017Regolamento (UE) 2017/1986
- Regolamento · 31 ott 2017Regolamento (UE) 2017/1987
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →