Regolamento (UE) 2017/2095
Regolamento (UE) 2017/2095 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2017, che modifica il Regolamento (CE) n. 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/2017/34)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro sanzionatorio della BCE per adattarlo all’esperienza maturata nella sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica. In particolare, chiarisce chi sia la banca centrale nazionale competente, disciplina in modo più preciso l’unità di indagine indipendente e consente alla BCE di nominare funzionari inquirenti anche esterni, con specifici limiti di incompatibilità. Vengono inoltre precisati i poteri del Consiglio direttivo nel riesame delle decisioni del Comitato esecutivo e si esclude l’applicazione di una disposizione del regolamento sanzionatorio alle infrazioni in materia di sorveglianza SPIS.
Modifica il regolamento BCE n. 2157/1999 sul potere della BCE di irrogare sanzioni, con particolare riguardo alle violazioni in materia di sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS).
Ambito di applicazione
Si applica alla disciplina interna della BCE sul procedimento sanzionatorio per infrazioni rientranti nelle competenze della Banca centrale europea, in particolare alle violazioni delle norme sulla sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica di cui al regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28). Incide sull’individuazione della banca centrale nazionale competente, sulla composizione dell’unità di indagine indipendente, sul riesame delle decisioni sanzionatorie del Comitato esecutivo e sull’esclusione dell’applicazione di una specifica disposizione del regolamento sanzionatorio alle infrazioni in materia di SPIS. È direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento BCE sul potere di irrogare sanzioni
Il regolamento (UE) 2017/2095 della BCE modifica il regolamento (CE) n. 2157/1999 per rendere più coerente ed efficace il regime sanzionatorio della BCE, con specifico riguardo alle violazioni connesse alla sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS). Il testo nasce dall’esperienza applicativa maturata nella prima valutazione approfondita prevista dal regolamento (UE) n. 795/2014 e mira a chiarire ruoli, competenze e garanzie procedurali.
Ambito e finalità dell’intervento
La modifica si inserisce nel quadro dei poteri della BCE di irrogare sanzioni nelle aree di sua competenza, già richiamate nei considerando: politica monetaria dell’Unione, funzionamento dei sistemi di pagamento e raccolta di informazioni statistiche. L’attenzione principale è però rivolta alla sorveglianza degli SPIS, per la quale si ritiene necessario adeguare il regolamento sanzionatorio alle specificità introdotte dal regolamento (UE) n. 795/2014.
Definizioni e individuazione dell’autorità competente
Il nuovo articolo 1 chiarisce la nozione di "banca centrale nazionale competente". In via generale, essa è la banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione. Per le violazioni in materia di sorveglianza SPIS, invece, coincide con la banca centrale dell’Eurosistema identificata come autorità competente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 795/2014. Le altre definizioni restano agganciate al regolamento (CE) n. 2532/98.
Unità di indagine indipendente
L’articolo 1 ter viene riscritto per rafforzare l’indipendenza della fase istruttoria. La BCE deve istituire al proprio interno un’unità di indagine indipendente, composta da funzionari inquirenti che operano separatamente dal Comitato esecutivo e dal Consiglio direttivo e non partecipano alle loro deliberazioni. Il regolamento richiede inoltre che tali funzionari dispongano di conoscenze, abilità ed esperienza pertinenti.
Regole specifiche per le indagini sulle violazioni SPIS
Per le indagini relative alle violazioni del regolamento (UE) n. 795/2014, la BCE può nominare:
- membri del personale della BCE o di una banca centrale di uno Stato membro, purché la nomina sia accettata dalla banca centrale nazionale competente;
- esperti esterni muniti di un adeguato mandato.
Sono espressamente esclusi dalla nomina i membri del Comitato per le infrastrutture di mercato e pagamenti e il personale BCE o delle banche centrali nazionali direttamente coinvolto nella valutazione di sorveglianza iniziale che abbia individuato la violazione o il sospetto della sua esistenza. La norma mira a prevenire conflitti di interesse e a garantire l’imparzialità dell’indagine.
Riesame delle decisioni sanzionatorie
Viene precisato il contenuto del riesame affidato al Consiglio direttivo. In tale sede, il Consiglio può:
- confermare la decisione del Comitato esecutivo;
- modificarla, variando anche l’importo della sanzione e/o le ragioni poste a fondamento dell’infrazione;
- annullarla.
La modifica rende esplicito il ventaglio dei poteri decisori del Consiglio direttivo nel controllo interno delle sanzioni.
Esclusione di una disposizione per le infrazioni SPIS
Il regolamento introduce anche una deroga puntuale: l’articolo 10, nella sua nuova formulazione, non si applica alle sanzioni relative a infrazioni di regolamenti della BCE e di decisioni nel campo della sorveglianza sui sistemi di pagamento di importanza sistemica. La previsione delimita il perimetro applicativo di quella disposizione rispetto al settore SPIS.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto BCE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.
Disposizioni principali
Chiarimento delle definizioni
Sostituisce l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2157/1999 precisando che, per "banca centrale nazionale competente", si intende la banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione; per le violazioni in materia di sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica, la banca centrale dell’Eurosistema identificata come autorità competente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 795/2014. Le altre espressioni richiamano il significato di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2532/98.
Unità di indagine indipendente
Sostituisce l’articolo 1 ter, paragrafo 1, imponendo che la BCE istituisca al proprio interno un’unità di indagine indipendente composta da funzionari inquirenti separati dal Comitato esecutivo e dal Consiglio direttivo, senza partecipazione alle loro deliberazioni. È richiesto che tali funzionari abbiano conoscenze, abilità ed esperienza rilevanti.
Nomina dei funzionari inquirenti nelle indagini SPIS
Inserisce l’articolo 1 ter, paragrafo 1 bis, che per le indagini su violazioni del regolamento (UE) n. 795/2014 consente alla BCE di nominare come funzionari inquirenti membri del personale BCE o di una banca centrale di uno Stato membro, previa accettazione della banca centrale nazionale competente, oppure esperti esterni con adeguato mandato. Sono esclusi dalla nomina i membri del Comitato per le infrastrutture di mercato e pagamenti e il personale direttamente coinvolto nella valutazione di sorveglianza iniziale che ha individuato la violazione o il sospetto di violazione.
Poteri del Consiglio direttivo nel riesame
Inserisce all’articolo 8, paragrafo 3, una disciplina espressa del riesame da parte del Consiglio direttivo, che può confermare la decisione del Comitato esecutivo, modificarla anche quanto all’importo della sanzione e/o alle ragioni dell’infrazione, oppure annullarla.
Esclusione di applicazione di una norma del regolamento sanzionatorio
Inserisce all’articolo 10, paragrafo 4, stabilendo che il presente articolo non si applica alle sanzioni per infrazioni di regolamenti della BCE e di decisioni nel campo della sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 3 nov 2017Regolamento (UE) 2017/1988
- Regolamento · 3 nov 2017Regolamento (UE) 2017/2094
- Regolamento · 31 ott 2017Regolamento (UE) 2017/1978
- Regolamento · 31 ott 2017Regolamento (UE) 2017/1979
- Regolamento · 31 ott 2017Regolamento (UE) 2017/1980
- Regolamento · 31 ott 2017Regolamento (UE) 2017/1981
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →