Regolamento (UE) 2017/1978
Regolamento (UE) 2017/1978 della Commissione, del 31 ottobre 2017, recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda gli echinodermi raccolti al di fuori dalle zone di produzione classificate (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime igienico applicabile ad alcuni prodotti della molluschicoltura, chiarendo che gli echinodermi non filtratori non sono soggetti alle regole sulla classificazione delle zone di produzione. Al contempo, estende a tali echinodermi, quando raccolti fuori dalle zone classificate, il medesimo quadro operativo previsto per pettinidi e gasteropodi marini non filtratori. La disciplina entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ma si applica dal 1o gennaio 2019.
Modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 estendendo agli echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate specifiche regole igieniche e di commercializzazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che raccolgono, trattano o immettono sul mercato pettinidi, gasteropodi marini ed echinodermi vivi che non sono filtratori, in particolare quando tali prodotti sono raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate. La modifica incide sulle norme igieniche dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e si coordina con i controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 854/2004. Non si applicano agli echinodermi non filtratori le disposizioni sulla classificazione delle zone di produzione di cui al capitolo II, parte A, ma restano applicabili le altre prescrizioni richiamate nel nuovo capitolo IX.
Modifica delle norme igieniche per echinodermi non filtratori raccolti fuori dalle zone di produzione classificate
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 853/2004, che disciplina le norme specifiche di igiene per gli alimenti di origine animale, con l’obiettivo di adeguare il regime applicabile agli echinodermi non filtratori. Nei considerando, la Commissione osserva che tali animali, a differenza dei molluschi filtratori, non presentano in via generale il medesimo rischio di accumulo di microrganismi legati alla contaminazione fecale e che non vi sono dati epidemiologici sufficienti per giustificare l’applicazione delle regole di classificazione delle zone di produzione previste per altre categorie. Per questo motivo, la disciplina viene rimodulata, mantenendo però requisiti specifici di raccolta, trattamento e immissione sul mercato.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda la sezione VII dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, applicabile ai molluschi bivalvi vivi e, salvo le disposizioni sulla depurazione, anche a echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi. La novità principale consiste nel fatto che le disposizioni sulla classificazione delle zone di produzione di cui al capitolo II, parte A, non si applicano ai gasteropodi marini e agli echinodermi che non sono filtratori. Rimane invece ferma la disciplina relativa ai pettinidi e agli altri prodotti interessati quando raccolti fuori dalle zone classificate.
Requisiti per i prodotti raccolti al di fuori delle zone classificate
Il nuovo capitolo IX stabilisce che pettinidi, gasteropodi marini ed echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate possono essere commercializzati solo se raccolti e trattati conformemente al capitolo II, parte B, e se soddisfano le norme del capitolo V, sulla base di un sistema di autocontrollo. Se i programmi di controllo ufficiali consentono all’autorità competente di classificare i fondali, il capitolo II, parte A si applica per analogia ai pettinidi. La norma mantiene quindi un presidio sanitario, ma non tramite il meccanismo di classificazione delle zone fondato sulla contaminazione fecale per gli echinodermi non filtratori.
Canali di immissione sul mercato e controlli sugli stabilimenti
I prodotti interessati possono essere immessi sul mercato per il consumo umano soltanto tramite un’asta ittica, un centro di spedizione o uno stabilimento di trasformazione. Gli operatori che gestiscono tali strutture devono informare l’autorità competente; per i centri di spedizione continuano ad applicarsi i requisiti dei capitoli III e IV della sezione VII. Il regolamento rafforza così la tracciabilità e la supervisione amministrativa delle fasi successive alla raccolta.
Documentazione, chiusura dei colli ed etichettatura
Per gli operatori che trattano pettinidi, gasteropodi marini vivi ed echinodermi vivi non filtratori, il nuovo capitolo IX rinvia, ove applicabili, ai requisiti documentali del capitolo I, punti da 3 a 7. Il documento di registrazione deve indicare chiaramente l’ubicazione della zona di raccolta. In alternativa, devono essere rispettati il capitolo VI, punto 2, relativo alla chiusura dei colli di prodotto destinati alla vendita al dettaglio, e il capitolo VII, che disciplina marchiatura di identificazione ed etichettatura.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1o gennaio 2019. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004
L’articolo 1 dispone che l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 sia modificato secondo l’allegato del regolamento. La base giuridica è l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Esclusione degli echinodermi non filtratori dalle regole di classificazione delle zone di produzione
La sezione VII, parte introduttiva, è riscritta per precisare che la sezione si applica ai molluschi bivalvi vivi e, salvo le disposizioni sulla depurazione, anche agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai gasteropodi marini vivi. Tuttavia, le disposizioni sulla classificazione delle zone di produzione di cui al capitolo II, parte A, non si applicano ai gasteropodi marini e agli echinodermi che non sono filtratori.
Requisiti per raccolta e trattamento fuori dalle zone classificate
Il nuovo capitolo IX stabilisce che pettinidi, gasteropodi marini ed echinodermi non filtratori raccolti fuori dalle zone di produzione classificate possono essere immessi sul mercato solo se raccolti e trattati conformemente al capitolo II, parte B, e se rispettano le norme del capitolo V, sulla base di un sistema di autocontrollo. Se i dati dei programmi di controllo ufficiali consentono la classificazione dei fondali, le disposizioni del capitolo II, parte A si applicano per analogia ai pettinidi.
Canali di commercializzazione e obblighi per gli stabilimenti
I prodotti interessati possono essere immessi sul mercato per il consumo umano soltanto tramite un’asta ittica, un centro di spedizione o uno stabilimento di trasformazione. Gli operatori che gestiscono tali stabilimenti devono informare l’autorità competente; per i centri di spedizione restano fermi i requisiti pertinenti dei capitoli III e IV.
Documentazione, chiusura dei colli ed etichettatura
Gli operatori che trattano pettinidi, gasteropodi marini vivi ed echinodermi vivi non filtratori devono rispettare, ove applicabili, i requisiti documentali del capitolo I, punti da 3 a 7; il documento di registrazione deve indicare chiaramente l’ubicazione della zona di raccolta. In alternativa, devono rispettare il capitolo VI, punto 2, sulla chiusura dei colli destinati alla vendita al dettaglio, e il capitolo VII sulla marchiatura di identificazione e l’etichettatura.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 1o gennaio 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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