Regolamento (UE) 2017/1988
Regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione, del 3 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 4 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento recepisce nell’ordinamento UE le modifiche all’IFRS 4 pubblicate dallo IASB nel settembre 2016, volte a gestire il disallineamento temporale tra l’entrata in vigore dell’IFRS 9 e quella del futuro IFRS 17. In particolare, introduce un’esenzione temporanea dall’IFRS 9 per taluni assicuratori fino agli esercizi che iniziano prima del 1º gennaio 2021 e consente un analogo rinvio, a condizioni, ai conglomerati finanziari per il solo settore assicurativo. Inoltre disciplina l’overlay approach, cioè la riclassificazione di taluni effetti valutativi dall’utile/perdita alle altre componenti di conto economico complessivo, imponendo specifiche informative integrative e regole transitorie.
Modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire nell’UE le modifiche all’IFRS 4 relative al rinvio dell’IFRS 9 per taluni assicuratori e al c.d. overlay approach.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile e, sul piano sostanziale, alle imprese che redigono il bilancio secondo gli IFRS adottati dall’UE, in particolare agli assicuratori e ai conglomerati finanziari ai sensi della direttiva 2002/87/CE. Le disposizioni interessano sia le entità che svolgono prevalentemente attività assicurative e che possono beneficiare dell’esenzione temporanea dall’IFRS 9 fino al 1º gennaio 2021, sia i conglomerati finanziari il cui settore assicurativo può rinviare l’applicazione dell’IFRS 9 alle condizioni previste. Sono inoltre coinvolti i neo-utilizzatori ai sensi dell’IFRS 1 e le partecipazioni in società collegate o joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto. Il regolamento si applica per gli esercizi aventi inizio dal 1º gennaio 2018 o successivamente, con talune previsioni transitorie e limitazioni temporali fino al 1º gennaio 2021.
Modifica dell’IFRS 4 per l’applicazione congiunta con l’IFRS 9
Il regolamento recepisce nell’ordinamento UE le modifiche pubblicate dallo IASB il 12 settembre 2016 all’IFRS 4 "Contratti assicurativi". La finalità è attenuare gli effetti contabili temporanei derivanti dallo sfasamento tra l’entrata in vigore dell’IFRS 9 e quella del futuro IFRS 17, mantenendo al contempo un livello adeguato di trasparenza informativa.
Contesto e finalità
I considerando richiamano il fatto che l’IFRS 9 mira a migliorare l’informativa sugli strumenti finanziari, in particolare dopo le criticità emerse nella crisi finanziaria, introducendo un modello più orientato alle perdite attese. Poiché l’IFRS 17, che sostituirà l’IFRS 4 per i contratti assicurativi, entrerà in vigore solo dal 1º gennaio 2021, le modifiche all’IFRS 4 servono a evitare disallineamenti contabili significativi e, nel contempo, a limitare arbitraggio e opacità informativa.
Ambito soggettivo e temporale
Le modifiche riguardano gli assicuratori che redigono il bilancio secondo gli IFRS adottati dall’Unione e, in modo particolare, quelli che possono beneficiare dell’esenzione temporanea dall’IFRS 9. Sono inclusi anche gli emittenti di strumenti finanziari contenenti un elemento di partecipazione discrezionale e, per alcune disposizioni, i conglomerati finanziari ai sensi della direttiva 2002/87/CE. L’applicazione ordinaria decorre dagli esercizi che iniziano il 1º gennaio 2018 o successivamente; il rinvio dell’IFRS 9 per le entità ammissibili è però limitato agli esercizi che iniziano prima del 1º gennaio 2021.
Esenzione temporanea dall’IFRS 9
L’IFRS 4, come modificato, consente agli assicuratori che soddisfano specifici criteri di continuare ad applicare lo IAS 39 in luogo dell’IFRS 9 fino al 1º gennaio 2021. Per accedere all’esenzione, l’assicuratore non deve avere già applicato una versione dell’IFRS 9 e deve svolgere attività prevalentemente connesse all’assicurazione. Tale carattere si valuta sulla base del peso delle passività derivanti da contratti rientranti nell’IFRS 4 e di ulteriori criteri quantitativi: in linea generale, la quota di passività connesse all’assicurazione deve superare il 90%; se è compresa tra l’80% e il 90%, l’assicuratore non deve svolgere un’attività significativa priva di nesso con l’assicurazione.
Le attività connesse all’assicurazione includono non solo le passività da contratti assicurativi, ma anche talune passività da contratti di investimento e le passività originate dal finanziamento o dalla copertura di tali contratti. Il regolamento disciplina inoltre il modo in cui valutare eventuali mutamenti delle attività dell’entità, che consentono una nuova verifica della sussistenza dei requisiti in casi eccezionali, e precisa che il cambiamento di struttura finanziaria o il semplice progetto di vendita di una linea di attività non sono, di per sé, sufficienti.
Overlay approach
Un secondo meccanismo è l’overlay approach, che può essere adottato quando l’assicuratore applica per la prima volta l’IFRS 9. Esso consente di riclassificare tra utile/perdita e altre componenti di conto economico complessivo l’importo necessario a fare sì che il risultato dell’esercizio per le attività finanziarie designate sia identico a quello che si sarebbe ottenuto con lo IAS 39. L’approccio si applica solo ad attività finanziarie valutate al fair value con effetti a conto economico secondo l’IFRS 9, ma che non sarebbero state valutate integralmente in tale modo secondo lo IAS 39, e non deve riguardare attività detenute in relazione ad attività prive di nesso con i contratti assicurativi.
L’assicuratore designa le attività ammissibili strumento per strumento e mantiene l’approccio fino all’eliminazione contabile dell’attività, salvo che la stessa non soddisfi più i requisiti o l’entità scelga di cessarne l’applicazione all’inizio di un esercizio. Se l’overlay approach cessa per scelta o perché l’entità non è più un assicuratore, non può essere riapplicato successivamente. Il regolamento richiama inoltre la possibilità di applicare la c.d. contabilità ombra e disciplina gli effetti fiscali e gli altri effetti conseguenti secondo i pertinenti IFRS, incluso lo IAS 12.
Conglomerati finanziari
L’articolo 2 estende, a certe condizioni, il rinvio dell’IFRS 9 al settore assicurativo dei conglomerati finanziari di cui alla direttiva 2002/87/CE. Il rinvio è consentito per gli esercizi aventi inizio prima del 1º gennaio 2021, ma subordinato a tre condizioni cumulative: divieto, dopo il 29 novembre 2017, di trasferire strumenti finanziari tra settore assicurativo e altri settori del conglomerato, salvo gli strumenti valutati al fair value con variazioni a conto economico; obbligo di indicare nel bilancio consolidato le entità assicurative che applicano lo IAS 39; obbligo di fornire separatamente le informazioni integrative richieste dall’IFRS 7 per il settore assicurativo e per il resto del gruppo.
La ratio è evitare arbitraggio contabile e garantire la comprensibilità del bilancio consolidato, pur consentendo al comparto assicurativo del conglomerato di beneficiare temporaneamente del rinvio per non essere penalizzato rispetto alle imprese assicurative fuori da gruppi misti.
Informativa integrativa
Le nuove disposizioni informative sono ampie e dettagliate. In caso di esenzione temporanea dall’IFRS 9, l’assicuratore deve spiegare perché soddisfa i requisiti, indicare se la soglia del 90% è stata rispettata, descrivere le passività rilevanti e, se del caso, motivare l’assenza di un’attività significativa priva di nesso con l’assicurazione. Deve inoltre fornire dati sul fair value e sulla variazione di fair value delle attività finanziarie suddivise in due grandi categorie: quelle con flussi contrattuali di solo capitale e interesse e le altre attività finanziarie, nonché informazioni sul rischio di credito e sulle concentrazioni significative.
Per l’overlay approach, l’assicuratore deve spiegare come è calcolato l’importo riclassificato, indicare le attività finanziarie designate per classe, la base di designazione e gli effetti della riclassificazione su utile/perdita e sulle altre componenti di conto economico complessivo. Se l’overlay approach o l’esenzione sono applicati nell’ambito del metodo del patrimonio netto per partecipazioni in collegate o joint venture, sono previste informative aggiuntive specifiche per ciascuna entità rilevante e per il complesso delle partecipazioni irrilevanti singolarmente.
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
Le modifiche si applicano a partire dall’inizio del primo esercizio finanziario che abbia inizio il 1º gennaio 2018 o successivamente. Le informative richieste dai nuovi paragrafi devono seguire, per le valutazioni pertinenti, le disposizioni transitorie dell’IFRS 9, con data di applicazione iniziale coincidente con l’inizio del primo esercizio che abbia inizio il 1º gennaio 2018 o dopo tale data. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Recepimento delle modifiche all’IFRS 4
L’articolo 1 modifica l’allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, introducendo nel testo dell’IFRS 4 le modifiche contenute nell’allegato del regolamento UE. Le modifiche riguardano in particolare l’applicazione congiunta dell’IFRS 9 Strumenti finanziari e dell’IFRS 4 Contratti assicurativi.
Esenzione temporanea dall’IFRS 9 per gli assicuratori
I nuovi paragrafi 20A-20Q dell’IFRS 4 consentono agli assicuratori che soddisfano determinati criteri di applicare, in alternativa all’IFRS 9, lo IAS 39 per gli esercizi aventi inizio prima del 1º gennaio 2021. L’esenzione è subordinata, tra l’altro, al fatto che l’entità non abbia già applicato una versione dell’IFRS 9 e che le sue attività siano prevalentemente connesse all’assicurazione sulla base di criteri quantitativi e qualitativi. Sono previste regole per la rivalutazione dei requisiti in caso di cambiamento delle attività, per i nuovi utilizzatori IFRS 1 e per l’interazione con lo IAS 28.
Overlay approach per le attività finanziarie designate
I nuovi paragrafi 35A-35N consentono agli assicuratori, quando applicano per la prima volta l’IFRS 9, di riclassificare dall’utile/perdita alle altre componenti di conto economico complessivo l’importo necessario a neutralizzare gli effetti contabili di talune attività finanziarie designate. L’approccio si applica solo ad attività finanziarie che soddisfano i criteri previsti, non detenute in relazione ad attività prive di nesso con i contratti assicurativi, e può cessare in determinate circostanze. Sono previste regole specifiche per la designazione, la riclassificazione e la contabilizzazione degli effetti connessi.
Conglomerati finanziari: rinvio dell’IFRS 9 nel settore assicurativo
L’articolo 2 consente ai conglomerati finanziari, come definiti dalla direttiva 2002/87/CE, di decidere che le entità del settore assicurativo non applichino l’IFRS 9 al bilancio consolidato per gli esercizi che iniziano prima del 1º gennaio 2021, purché siano rispettate tre condizioni: divieto di trasferimenti di strumenti finanziari tra settore assicurativo e altri settori del conglomerato, obbligo di indicare nel bilancio consolidato le entità assicurative che applicano lo IAS 39 e obbligo di fornire separatamente l’informativa IFRS 7 per il settore assicurativo e per il resto del gruppo.
Informativa integrativa specifica
I nuovi paragrafi 39B-39J e 39K-39M impongono informative dettagliate, rispettivamente, per l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 e per l’overlay approach. L’assicuratore deve descrivere i motivi del possesso dei requisiti per l’esenzione, fornire dati su fair value, rischio di credito e accessibilità delle informazioni, nonché spiegare la riclassificazione effettuata con l’overlay approach e i suoi effetti sul bilancio, anche per società collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 stabilisce che le imprese applicano le modifiche a decorrere dall’inizio del primo esercizio finanziario che ha inizio il 1º gennaio 2018 o successivamente. I conglomerati finanziari possono scegliere di applicare le modifiche da tale data, ferma restando la disciplina dell’articolo 2. L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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