Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1981

Regolamento (UE) 2017/1981 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di temperatura durante il trasporto di carni (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 introducendo condizioni più flessibili per il trasporto di carni fresche, in particolare carcasse e tagli di grandi dimensioni di ungulati domestici. La modifica si fonda su pareri scientifici EFSA che considerano la temperatura superficiale e i parametri di refrigerazione/trasporto come indicatori adeguati del rischio microbiologico. Vengono inoltre chiarite e circoscritte le deroghe al principio generale secondo cui la carne deve raggiungere 7 °C prima del trasporto, con autorizzazione dell’autorità competente, requisiti documentali e limiti tecnici precisi.

Modifica delle condizioni di temperatura per il trasporto di carni fresche, con nuove deroghe e parametri tecnici per carcasse e tagli di grandi dimensioni.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che producono, spediscono, trasportano, sezionano o ricevono carni di origine animale rientranti nel regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare carni di ungulati domestici (ovini, caprini, bovini e suini) e, per una specifica deroga, carni destinate alla produzione di determinati prodotti. Opera nell’ambito dell’igiene degli alimenti di origine animale e del trasporto intra-UE, in tutti gli Stati membri, essendo direttamente applicabile. Non modifica in generale i requisiti igienici per altre categorie di alimenti o carni diverse da quelle indicate, salvo il rinvio alle condizioni specifiche dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004.

Modifica delle condizioni di temperatura durante il trasporto di carni

Il regolamento modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, che detta norme specifiche di igiene per gli alimenti di origine animale. La Commissione interviene alla luce dei pareri scientifici dell’EFSA del 2014 e del 2016, che indicano la temperatura superficiale e i tempi di refrigerazione/trasporto come indicatori adeguati del rischio microbiologico e della proliferazione dei batteri della decomposizione.

Ambito e finalità della modifica

L’obiettivo è introdurre maggiore flessibilità per il trasporto di carni fresche, in particolare carcasse e tagli di grandi dimensioni, senza aumentare il rischio per la salute pubblica e senza abbandonare il principio della refrigerazione progressiva fino a 7 °C. La modifica mira anche a facilitare i flussi commerciali di carni fresche nell’Unione, consentendo in alcuni casi il trasporto prima del raggiungimento della temperatura finale prescritta.

Regola generale sulla temperatura prima del trasporto

Il nuovo testo del punto 3 della sezione I, capitolo VII, conferma che la carne deve raggiungere la temperatura prevista al punto 1 prima del trasporto e mantenerla durante il trasporto. Tale regola resta la disciplina ordinaria, dalla quale si discostano solo due ipotesi derogatorie espressamente tipizzate.

Deroga per carni destinate a specifici prodotti

Il trasporto può avvenire prima del raggiungimento della temperatura prevista quando la carne è destinata alla produzione di specifici prodotti e l’autorità competente ne autorizza l’effettuazione. La deroga è subordinata a tre condizioni essenziali:

  • il trasporto deve rispettare i requisiti fissati dalle autorità competenti di origine e di destinazione per il trasferimento da uno stabilimento a un altro;
  • le carni devono lasciare immediatamente il macello o il laboratorio di sezionamento situato nei locali del macello;
  • la durata del trasporto non può superare due ore;
  • il ricorso alla deroga deve essere giustificato da motivi tecnologici.

Deroga per carcasse e tagli di ovini, caprini, bovini e suini

Il regolamento introduce una deroga più articolata per il trasporto di carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi di ovini, caprini, bovini e suini. In questo caso il trasporto può iniziare prima che sia raggiunta la temperatura finale, a condizione che siano rispettati requisiti documentali, organizzativi e tecnici molto dettagliati.

Tra le condizioni previste figurano:

  • controllo e registrazione della temperatura nell’ambito di procedure basate sui principi HACCP;
  • autorizzazione documentata rilasciata dall’autorità competente del luogo di partenza agli operatori che spediscono e trasportano le carni;
  • veicolo munito di uno strumento per controllare e registrare le temperature ambientali a cui le carni sono esposte;
  • raccolta delle carni da un unico macello;
  • per le carni oggetto della deroga, temperatura interna iniziale non superiore a 15 °C se trasportate nello stesso compartimento con carni già conformi alla temperatura di 7 °C;
  • dichiarazione dell’operatore del settore alimentare con indicazione della durata di refrigerazione prima del carico, dell’ora di inizio del carico, della temperatura superficiale al momento del carico, della temperatura massima di trasporto consentita, della durata massima del trasporto, della data dell’autorizzazione e del nome dell’autorità competente che ha rilasciato la deroga;
  • obbligo per l’operatore di destinazione di informare le autorità competenti prima della prima ricezione di carni che non raggiungono la temperatura ordinaria prima del trasporto.

Parametri tecnici massimi di temperatura e durata

La deroga è ulteriormente circoscritta da tabelle tecniche che fissano combinazioni di durata massima del trasporto, temperatura superficiale, tempo massimo di refrigerazione prima del carico, temperatura ambiente massima e, in alcuni casi, temperatura interna massima. Il testo richiama inoltre un limite microbiologico basato sul conteggio medio giornaliero massimo delle colonie aerobiche nelle carcasse, rilevato nel macello mediante finestra mobile di 10 settimane ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005.

Le tabelle distinguono, in particolare:

  • trasporto massimo di 6 ore per ovini, caprini, bovini e suini, con diversi parametri di temperatura superficiale, temperatura ambiente massima e limiti microbiologici;
  • trasporto massimo di 30 ore per i suini, con temperatura superficiale di 7 °C, tempo massimo di refrigerazione di 16 ore, temperatura interna massima di 15 °C, temperatura ambiente massima di 6 °C e limite microbiologico di log10 4 cfu/cm2;
  • trasporto massimo di 60 ore per ovini, caprini e bovini, con temperature superficiali e ambientali più restrittive e limite microbiologico di log10 3 cfu/cm2 per ovini e caprini.

Sezionamento e disosso prima del raggiungimento della temperatura finale

Il nuovo punto 5 del capitolo V consente che carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in non più di tre pezzi possano essere disossati e sezionati prima di raggiungere la temperatura prevista al punto 2, lettera b), purché siano stati trasportati nel quadro della deroga del capitolo VII, punto 3, lettera b). Durante il sezionamento e il disosso, le carni devono essere esposte a temperature ambiente tali da garantire una continua diminuzione della temperatura; una volta sezionate e, se del caso, imballate, devono essere refrigerate alla temperatura prescritta, se non è già stata raggiunta o superata in senso favorevole.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004

L’articolo 1 sostituisce il punto 3 della sezione I, capitolo VII, e aggiunge un nuovo punto 5 al capitolo V dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, ridefinendo le condizioni di temperatura per il trasporto e la successiva lavorazione delle carni.

Regola generale: refrigerazione a 7 °C prima del trasporto

La carne deve raggiungere la temperatura prevista dal punto 1 prima del trasporto e restare a tale temperatura durante il trasporto. Permane quindi il principio della refrigerazione preventiva, salvo le deroghe espressamente previste.

Deroga per carni destinate a specifici prodotti

Il trasporto di carni per la produzione di specifici prodotti può avvenire prima del raggiungimento della temperatura prescritta se l’autorità competente lo autorizza, purché: il trasporto avvenga secondo i requisiti delle autorità competenti di origine e destinazione; le carni lascino immediatamente il macello o il laboratorio di sezionamento situato nei locali del macello; la durata non superi due ore; e il trasporto sia giustificato da motivi tecnologici.

Deroga per carcasse e tagli di ovini, caprini, bovini e suini

Il trasporto di carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi può iniziare prima del raggiungimento della temperatura di cui al punto 1 se sono rispettate condizioni cumulative: controllo e registrazione della temperatura nel quadro dell’HACCP; autorizzazione documentata dell’autorità competente del luogo di partenza; veicolo dotato di strumento di controllo e registrazione delle temperature ambientali; raccolta da un unico macello; dichiarazione dell’operatore con dati su refrigerazione, carico, temperature e autorizzazione; informazione preventiva dell’operatore di destinazione alla prima ricezione.

Parametri tecnici di temperatura, tempo e carica microbica

La deroga è ammessa solo entro parametri specifici di durata massima del trasporto e di temperature superficiali/ambientali, con ulteriori limiti sul conteggio medio giornaliero massimo delle colonie aerobiche nelle carcasse. Il testo distingue ipotesi di trasporto massimo di 6 ore, 30 ore e 60 ore e prevede valori diversi per ovini/caprini, bovini e suini, inclusi limiti di temperatura superficiale, tempi massimi di refrigerazione, temperatura ambiente massima e, per alcune ipotesi, temperatura interna massima di 15 °C.

Sezionamento e disosso prima del raggiungimento della temperatura finale

È aggiunto un punto 5 al capitolo V: carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in non più di tre pezzi possono essere disossate e sezionate prima di raggiungere la temperatura prevista al punto 2, lettera b), se trasportate in base alla deroga del capitolo VII, punto 3, lettera b). Durante sezionamento e disosso devono essere esposte a temperature ambiente che garantiscano una continua diminuzione della temperatura; subito dopo il sezionamento e, se del caso, l’imballaggio, devono essere refrigerate alla temperatura richiesta, se non già inferiore.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareigiene degli alimentitrasporto di alimentisanità veterinaria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.