Cassazione Penale, Sentenza n. 26014/2022 del 06/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna solo la parte dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia che dichiara inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Sostiene che il Tribunale avrebbe calcolato in modo errato la parte di pena espiata attribuendone l'effetto ai reati ostativi: secondo il ricorrente, nel cumulo delle pene non si poteva identificare a quale specifica condanna imputare i periodi di custodia cautelare presofferti e dunque avrebbe dovuto ritenersi che le pene per i reati ostativi erano già estinte e residuassero solo le pene per reati non ostativi.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Espone che sono in esecuzione quattro condanne, di cui due per reati ostativi le cui pene sono iniziate a espiare solo dal 28 maggio 2012. Il periodo di custodia cautelare presofferta (5 marzo 2003 - 19 ottobre 2005) non può essere imputato alle condanne per reati ostativi perché tali reati sono stati commessi dopo quel periodo: ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., lo scomputo del presofferto può riguardare solo la custodia cautelare subita dopo la commissione del reato di cui si deve determinare la pena. Pertanto il Tribunale di sorveglianza non ha operato una scelta arbitraria ma ha applicato un vincolo normativo e ha correttamente ritenuto che le pena per i reati ostativi siano ancora in esecuzione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende in base all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
richiamata quale limite nei "limiti strettamente necessari" per l'enunciazione del motivo in cassazione
Usata per delimitare la forma e la sintesi del motivo di cassazione; indica che il ricorso deve essere enunciato nei limiti necessari ai fini della corte
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
lo scomputo del presofferto cautelare può riguardare soltanto la custodia cautelare subita dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da espiare
Principale norma decisiva: impedisce di imputare periodi di custodia cautelare antecedenti alla commissione del reato alla pena relativa a quel reato; quindi il periodo 2003-2005 non poteva essere scomputato sulle condanne per reati ostativi commessi successivamente
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
norma richiamata per la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende
Consente alla corte, nella decisione, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma equitativa alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Lo scomputo della custodia cautelare presofferta può essere attribuito a una specifica condanna solo se la custodia cautelare è stata subita dopo la commissione del reato relativo a quella condanna; se la custodia è anteriore, non è imputabile a quella pena
- In caso di più condanne in cumulo, il Tribunale non ha libertà di 'assegnare' il periodo presofferto a una condanna quando ciò sarebbe contrario al vincolo imposto dall'art. 657, comma 4; l'eventuale apparente scelta è in realtà obbligata dalla legge
- Per contestare con successo l'attribuzione del presofferto occorre documentare le date di commissione dei reati e la corrispondente coincidenza temporale con la custodia cautelare; senza tale prova la contestazione sarà inattesa
- Le impugnazioni in Cassazione devono rispettare le prescrizioni formali di enunciazione del motivo (art. 173 disp. att.); motivi vaghi o fuori dai limiti richiesti rischiano l'inammissibilità
- Se i reati ostativi risultano commessi dopo il periodo presofferto, la loro esecuzione può rimanere aperta anche se vi sono altri periodi di detenzione riferibili a reati non ostativi
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